Sentenza n. 13395/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale con cui è stato ritenuto consolidato il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico avverso la revoca della patente nautica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di una patente nautica rilasciata nel 2019 e di un duplicato rilasciato nel 2021 dopo lo smarrimento dell'originale, ha impugnato la revoca disposta dall'Ufficio circondariale marittimo in ragione di pregresse condanne penali a pene detentive superiori a tre anni. Contro la revoca aveva proposto ricorso gerarchico, rimasto senza decisione, e aveva successivamente inviato diffide per la conclusione del procedimento. Con la nota impugnata, l'Amministrazione ha dichiarato consolidato il silenzio-rigetto. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 6 d.P.R. n. 1199/1971 e 2 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che l'Amministrazione fosse comunque obbligata a decidere espressamente il ricorso gerarchico. Ha inoltre richiamato, secondo quanto prospettato nella sentenza, le censure già formulate nel ricorso gerarchico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l'orientamento secondo cui il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico avrebbe natura meramente processuale e consentirebbe di promuovere un'azione contro il silenzio-inadempimento è stato superato. L'art. 6 d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce infatti che, decorso il termine di novanta giorni senza comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti: tale previsione esclude la contemporanea configurabilità di un ulteriore obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi. Il silenzio dell'autorità adita con ricorso gerarchico non costituisce quindi inadempimento, ma fatto che abilita l'interessato a impugnare davanti al giudice competente il provvedimento originario già contestato in via gerarchica. La nota impugnata non ha deciso il ricorso gerarchico, ma si è limitata a prendere atto dell'intervenuta formazione del silenzio-rigetto. Non sussistendo un obbligo di provvedere, è stata respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione a pronunciarsi. Il TAR ha aggiunto che, anche qualificando i richiami al ricorso gerarchico come autonome censure contro la revoca, esse sarebbero state inammissibili per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di revoca dopo la formazione del silenzio-rigetto. Le spese sono state compensate, in ragione della costituzione solo formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. n. 1199/1971
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
Il silenzio dell'autorità adita con ricorso gerarchico produce un rigetto a tutti gli effetti e non integra un silenzio-inadempimento; l'interessato deve impugnare il provvedimento originario davanti al giudice competente.
art. 2 l. n. 241/1990
Non impone all'Amministrazione di adottare una decisione espressa sul ricorso gerarchico quando il decorso del termine previsto dall'art. 6 d.P.R. n. 1199/1971 ha già prodotto il silenzio-rigetto.
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio non è esperibile per ottenere una pronuncia su un ricorso gerarchico quando il silenzio previsto dalla legge ha natura decisoria e produce il rigetto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può prospettare alle parti una questione rilevata d'ufficio, come avvenuto con riguardo all'inammissibilità delle censure eventualmente riferite alla revoca non tempestivamente impugnata.
Massime di principio
- Nel sistema del d.P.R. n. 1199/1971, il decorso di novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza comunicazione della decisione determina un silenzio-rigetto con efficacia pienamente decisoria, ai sensi dell'art. 6, e non un silenzio-inadempimento.
- La formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico esclude la configurabilità di un ulteriore obbligo dell'autorità amministrativa di pronunciarsi espressamente; pertanto, non è esperibile l'azione contro il silenzio per ottenere la decisione del ricorso gerarchico.
- Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico abilita l'interessato a impugnare, entro i termini di legge, il provvedimento originario davanti al giudice amministrativo competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Una nota amministrativa che si limiti a dichiarare l'intervenuta formazione del silenzio-rigetto non costituisce decisione sul ricorso gerarchico né riapre il termine per impugnare il provvedimento originario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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