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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17021/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di un assicurato che chiedeva alla compagnia il pagamento dell’indennità prevista da una polizza contro il furto stipulata per un’autovettura. La Corte d’appello ha ritenuto non adeguatamente provati fatti essenziali della pretesa, tra cui la veridicità del furto, l’effettivo valore del veicolo indicato in polizza, la reale riparazione di un relitto acquistato prima della copertura assicurativa e la sua effettiva rimessa in circolazione. Con il ricorso per cassazione l’assicurato ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto storico decisivo, individuato nella testimonianza di una teste che avrebbe confermato le riparazioni eseguite sull’auto con pezzi forniti dall’attore; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la Corte territoriale reputato inattendibili le prove testimoniali, in particolare quella della teste indicata; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse travisato le risultanze istruttorie e male applicato le regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, giungendo erroneamente a negare la prova dei presupposti dell’indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo manifestamente infondati, affermando che la Corte d’appello non aveva omesso l’esame di un fatto decisivo, ma aveva valutato la testimonianza nel contesto complessivo delle altre prove e della particolare singolarità della vicenda, motivando in modo esistente, lineare e comprensibile. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non deducibile come errore di diritto in cassazione. Conseguentemente ha confermato il rigetto della domanda di indennizzo e condannato il ricorrente alle spese, oltre alla declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non alla mancata valutazione di singoli elementi istruttori già comunque considerati dal giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non è sufficiente lamentarne l’inadeguatezza o la non condivisione rispetto alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, spettando al giudice di merito la valutazione delle prove secondo il proprio prudente apprezzamento nei limiti di legge.

  • art. 2697 c.c.

    L’assicurato resta onerato della prova dei fatti costitutivi del diritto all’indennizzo; la critica che contesti la ricostruzione del fatto non integra, di per sé, violazione della norma sull’onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    Le doglianze sulle presunzioni devono investire l’erronea applicazione della regola inferenziale, non la diversa lettura delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La censura è inammissibile quando mira soltanto a sostituire una differente valutazione degli indizi e delle prove al giudizio di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione è avvenuta in camera di consiglio non partecipata sulla base di proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare la mera insufficiente o non condivisa valutazione delle prove: occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • L’omessa valutazione di una singola prova testimoniale non integra automaticamente il vizio di omesso esame, se il fatto storico cui essa si riferisce è stato comunque considerato dal giudice di merito nel complesso della motivazione.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non basta dedurre che la motivazione sia illogica o poco convincente secondo la parte.
  • Le censure che mirano a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale istruttorio a quella del giudice di merito non sono ammissibili come violazione di legge, ma riguardano semmai il vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
  • In materia di indennizzo assicurativo, l’assicurato deve fornire prova rigorosa dei fatti costitutivi del diritto azionato; in presenza di vicende fattuali singolari o controverse, il giudice può pretendere un corredo probatorio particolarmente persuasivo.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniProve
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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