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Sentenza

Sentenza del 29/02/2016 n. 1131 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Contratto di coassicurazione con clausola di delega - Prestazioni svolte dalla compagnia delegataria - Esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.2 del D.P.R. n. 633/1972 - Inapplicabilità - Applicabilità del regime impositivo ordinario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale delle commissioni di delega corrisposte alla compagnia delegataria in un contratto di coassicurazione. La compagnia sosteneva che tali prestazioni dovessero beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, oppure rientrare nell'imposta sulle assicurazioni disciplinata dalla legge n. 1216/1961. La tesi è stata esclusa perché le attività della delegataria non sono rese direttamente agli assicurati e derivano dall'esecuzione di un rapporto di mandato tra compagnie.

La decisione

La sentenza ha stabilito che le commissioni di delega non sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, poiché le relative prestazioni non costituiscono prestazioni assicurative rese agli assicurati. Esse non sono neppure soggette all'imposta sulle assicurazioni prevista dalla legge n. 1216/1961, avendo natura autonoma e distinta. Trattandosi di prestazioni derivanti da un rapporto di mandato, si applica il regime IVA ordinario previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972

    L'esenzione IVA per le operazioni assicurative non si applica alle prestazioni della compagnia delegataria rese nell'ambito dei rapporti interni tra coassicuratori, perché non sono direttamente rese agli assicurati.

  • Art. 3, D.P.R. n. 633/1972

    Le prestazioni della delegataria, riconducibili a un rapporto di mandato e autonome rispetto al contratto assicurativo, costituiscono prestazioni di servizi soggette all'IVA ordinaria.

  • Legge n. 1216/1961

    L'imposta sulle assicurazioni non si applica alle commissioni di delega, poiché queste remunerano attività diverse e autonome rispetto all'operazione assicurativa imponibile secondo tale disciplina.

Massime di principio

  • L'esenzione IVA prevista per le prestazioni assicurative va interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente a ogni attività svolta da una compagnia di assicurazione.
  • Per stabilire il regime fiscale occorre verificare la natura concreta della prestazione e il suo destinatario: le attività rese a un'altra compagnia nell'ambito di un mandato possono essere distinte dalle prestazioni assicurative rese all'assicurato.
  • Le remunerazioni per attività amministrative, gestionali o di coordinamento svolte dalla compagnia delegataria non rientrano necessariamente nell'esenzione IVA e, se costituiscono servizi autonomi, sono soggette all'aliquota ordinaria.
  • L'imposta sulle assicurazioni e l'IVA operano su presupposti diversi: una prestazione non esente da IVA non diventa automaticamente soggetta all'imposta sulle assicurazioni.
  • Nelle strutture contrattuali complesse è necessario qualificare autonomamente ciascuna prestazione, evitando di attribuire il regime fiscale del contratto principale a servizi accessori o intercompany.

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