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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24484/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'eccedenza IVA relativa a un'annualità risalente. La procedura fallimentare aveva impugnato il diniego e ottenuto accoglimento in primo grado; l'Ufficio aveva proposto appello. In secondo grado la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, ritenendo che l'indicazione di anni d'imposta diversi fosse un mero errore materiale, che il riconoscimento dell'eccedenza implicasse necessariamente quello dell'intero credito e che la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività fosse irrilevante. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato su tre profili: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla decisiva contestazione relativa al difetto di prova del credito IVA; violazione dell'art. 35, comma 4, d.P.R. n. 633/1972; prescrizione del diritto al rimborso, che l'Ufficio assumeva soggetta al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo di omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque deciso nel senso che il credito fosse già stato riconosciuto, fondando il rimborso sulla dichiarazione. Ha poi escluso che la prescrizione del credito IVA potesse essere rilevata d'ufficio o dedotta per la prima volta in cassazione, richiamando il principio secondo cui il diritto al rimborso IVA è nella disponibilità del contribuente e, una volta presentata tempestivamente l'istanza, la prescrizione è soggetta alle regole generali ma non è rilevabile d'ufficio né deducibile oltre i limiti del giudizio di merito. Infine, ha condiviso l'orientamento secondo cui la mancata dichiarazione di cessazione dell'attività non impedisce il rimborso quando il curatore abbia presentato la dichiarazione ex art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente ed è stato escluso il raddoppio del contributo unificato per la soccombenza erariale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di nullità per omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva comunque affrontato la questione rilevante, fondando la decisione sul riconoscimento del credito IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 35, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    La sua violazione è stata dedotta dall'Ufficio; la Corte ha invece richiamato l'orientamento per cui la mancata dichiarazione di cessazione dell'attività non impedisce il rimborso se il curatore ha presentato la dichiarazione ex art. 74-bis.

  • art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972

    La presentazione della dichiarazione da parte del curatore è considerata sufficiente a non precludere il rimborso IVA, nonostante la mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.

  • art. 2946 c.c.

    È stato richiamato dall'Ufficio per sostenere la prescrizione decennale del diritto al rimborso; la Corte ha escluso la rilevabilità d'ufficio della prescrizione del credito IVA e la sua deducibilità per la prima volta in cassazione.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato per escludere che la prescrizione del credito IVA potesse essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità o in appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si pronunci su una domanda, eccezione o contestazione decisiva; non ricorre se la questione risulta comunque implicitamente o esplicitamente decisa attraverso la motivazione adottata.
  • Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA, quando tempestivamente richiesto, è soggetto alle regole generali della prescrizione ma la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio e non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione se preclusa dalle norme sul processo tributario.
  • La mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività non preclude il rimborso IVA quando il curatore abbia comunque adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti per la procedura fallimentare.
  • La spettanza del rimborso IVA non può essere negata sulla sola base di contestazioni formali se la decisione di merito ha ritenuto già riconosciuta l'esistenza dell'eccedenza in base alla dichiarazione presentata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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