Ordinanza n. 202/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto e archiviazione della domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima e autorizzazione all’anticipata occupazione del compendio demaniale in favore di un’associazione controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la nota con cui l’Autorità di Sistema Portuale aveva comunicato che l’intero compendio ex SEP era stato assentito in concessione al Consorzio Polo Universitario di Olbia, nonché gli atti, in parte non conosciuti, relativi alla mancata definizione o al rigetto della domanda presentata il 9 maggio 2024 per il rinnovo, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, della concessione demaniale marittima già detenuta sino al 31 dicembre 2024. Sono stati inoltre impugnati la nota di rigetto e archiviazione del 26 febbraio 2025, la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del controinteressato, la comunicazione del canone e il provvedimento di autorizzazione all’anticipata occupazione del 20 novembre 2025. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Nella fase cautelare l’amministrazione ha eccepito la tardività dell’impugnazione, sostenendo che il provvedimento di rigetto sarebbe stato trasmesso via PEC il 26 febbraio 2025. Il giudice ha inoltre rilevato la carenza documentale contestata dall’amministrazione sin dall’avvio del procedimento e l’assenza di integrazioni istruttorie da parte della ricorrente, nonché la natura discrezionale delle determinazioni sul rinnovo e sull’assegnazione della concessione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto prima facie fondata l’eccezione di tardività, sulla base della prova almeno indiziaria della trasmissione via PEC del provvedimento impugnato il 26 febbraio 2025. Ha precisato che la questione, compreso il contenuto digitale della PEC, potrà essere approfondita nel merito e che l’eventuale tardività potrebbe comportare anche l’irricevibilità del ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale. Gli orari della firma digitale e della PEC non sono stati ritenuti, allo stato, elementi contrari sufficienti, potendo dipendere da disallineamenti e risultando comunque apparentemente compatibili con l’orario effettivo della PEC. Il TAR ha aggiunto che, anche a prescindere dalla tardività, non emergono sufficienti profili di fondatezza nel merito: la ricorrente non avrebbe integrato la documentazione richiesta e non risultano profili di manifesta irragionevolezza nella scelta discrezionale dell’amministrazione relativa al rinnovo e all’assegnazione della concessione al controinteressato. Tale scelta appare sorretta da un valido interesse pubblico e si inserisce nell’individuazione di un’area specificamente destinata allo sviluppo del canottaggio da parte di associazioni come quella ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia degli atti impugnati.
art. 29 c.p.a.
Richiamato implicitamente nella valutazione della possibile tardività dell’azione di annullamento e della conseguente irricevibilità del ricorso.
d.P.R. 327/1952?
Massime di principio
- In sede cautelare, la prova almeno indiziaria della trasmissione via PEC del provvedimento impugnato può fondare una valutazione prima facie di tardività, ferma la possibilità di approfondire nel merito il contenuto digitale della comunicazione.
- Gli orari risultanti dalla firma digitale dell’atto e dalla PEC di trasmissione non sono necessariamente incompatibili: eventuali disallineamenti tecnici o l’orario effettivo della PEC devono essere valutati complessivamente per stabilire la conoscenza dell’atto e la decorrenza del termine d’impugnazione.
- La mancata integrazione della documentazione richiesta dall’amministrazione durante il procedimento può incidere sulla fondatezza della pretesa al rilascio o al rinnovo di una concessione demaniale.
- La scelta amministrativa in ordine al rinnovo di una concessione demaniale e all’assegnazione del bene a un diverso soggetto rientra nella discrezionalità amministrativa e non è censurabile in sede cautelare in assenza di profili manifesti di irragionevolezza, purché risulti collegata a un valido interesse pubblico.
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