Cassazione Civile, Ordinanza n. 15028/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing nautico avente ad oggetto un'imbarcazione, poi assicurata con polizza dei Lloyd's e successivamente con appendice relativa a "un viaggio transatlantico ai Caraibi e ritorno". Durante il viaggio di rientro, l'imbarcazione, dopo una deviazione e uno scalo a New York, sarebbe affondata in Atlantico settentrionale. L'utilizzatrice della nave notificava l'abbandono ex art. 540 cod. nav. e chiedeva il pagamento dell'indennizzo; la compagnia assicuratrice contestava l'operatività della polizza, la validità/tardività dell'abbandono e la legittimazione dell'attrice. In primo grado la domanda veniva rigettata per ritenuta inoperatività della copertura, ma in appello la decisione veniva riformata con condanna al pagamento dell'indennizzo. Nel ricorso per cassazione l'assicurazione deduceva, con nove motivi, in sintesi: (1) giudicato interno e inammissibilità dell'appello perché l'attrice avrebbe riproposto una domanda diversa da quella originaria; (2) errata interpretazione della domanda ai sensi dell'art. 1362 c.c.; (3) difetto di legittimazione della società attrice a proporre l'azione di abbandono e a ottenere l'indennizzo, nonché errata valorizzazione della cessione dei diritti del 20.7.2012; (4) decadenza dall'azione di abbandono per decorso del termine di quattro mesi; (5) necessità del litisconsorzio del precedente proprietario/leasing; (6) errata interpretazione della polizza e dell'art. 531 cod. nav., per avere la Corte d'appello ritenuto coperto il viaggio nonostante la deviazione; (7) e (8) errata applicazione dell'art. 523, comma 2, cod. nav. e dell'art. 2697 c.c. quanto all'onere della prova sull'influenza del cambiamento di rotta sul sinistro; (9) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver fatto ricorso al fatto notorio sulla consueta rotta di rientro dai Caraibi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o, per un motivo, in parte inammissibili i motivi e ha confermato la condanna dell'assicurazione al pagamento dell'indennizzo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della compagnia assicurativa. Ha ritenuto che la domanda dell'attrice dovesse essere letta come domanda di pagamento dell'indennizzo conseguente all'abbandono della nave, e non come nuova domanda di avaria; che l'azione di abbandono era stata tempestivamente e validamente esercitata con l'atto notificato il 6.9.2011; che la successiva cessione dei diritti del 20.7.2012 non era ostativa, perché l'attrice era divenuta titolare anche della posizione sostanziale rilevante; che non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti del precedente proprietario; che la polizza, interpretata nel suo contenuto letterale, copriva il viaggio transatlantico di rientro dai Caraibi senza imporre una rotta predeterminata; e che, una volta esclusa una rotta necessaria, l'assicuratrice non aveva provato che il cambiamento di itinerario avesse influito sul sinistro. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 540 cod. nav.
disciplina l'abbandono della nave quale rimedio eccezionale che consente all'assicurato di ottenere l'indennizzo per perdita totale, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dal contratto.
art. 543 cod. nav.
prevede il termine di quattro mesi per la dichiarazione di abbandono quando il sinistro avvenga fuori d'Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo; nel caso concreto la dichiarazione notificata entro il termine è stata ritenuta tempestiva.
art. 545 cod. nav.
la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della validità formale dell'atto di abbandono anche quanto all'indicazione della polizza e del destinatario.
art. 546 cod. nav.
il trasferimento della proprietà delle cose abbandonate all'assicuratore si produce dal giorno della conoscenza della dichiarazione di abbandono, con conseguente esclusione della necessaria partecipazione del precedente proprietario dopo l'atto.
art. 531 cod. nav.
l'assicurazione della nave stipulata a viaggio delimita la copertura al viaggio indicato; nel caso concreto, la formula usata in polizza è stata ritenuta troppo generica per imporre una rotta predeterminata.
art. 523, comma 2, cod. nav.
in caso di cambiamento di via o di viaggio per fatto dell'assicurato, l'assicurazione resta tenuta se il sinistro si verifica durante il percorso coperto, salvo prova dell'assicuratore che il cambiamento abbia influito sul sinistro; l'onere della prova del fatto impeditivo grava quindi sull'assicuratore.
art. 1362 c.c.
richiamato quale criterio di interpretazione degli atti e della domanda; la Corte ha ribadito che occorre cogliere il contenuto sostanziale dell'atto e non fermarsi al solo tenore letterale delle conclusioni.
art. 112 c.p.c.
la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che l'accertamento della validità dell'abbandono implicasse anche il superamento dell'eccezione di decadenza.
art. 102 c.p.c.
invocato per il litisconsorzio necessario; la Corte ha escluso che il precedente proprietario dovesse partecipare al giudizio, una volta trasferita la posizione sostanziale e notificato l'abbandono.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che, una volta provato il sinistro nel corso del viaggio transatlantico coperto, spettasse all'assicuratore provare il fatto impeditivo previsto dall'art. 523 cod. nav.
art. 115 c.p.c.
la censura sul fatto notorio è stata dichiarata inammissibile perché comunque non decisiva rispetto alle rationes decidendi fondate sull'interpretazione della polizza e sull'onere probatorio.
art. 369 c.p.c.
richiamato in via preliminare sull'improcedibilità del ricorso; la Corte ha escluso la sanzione valorizzando la conformità della copia analogica e il raggiungimento dello scopo.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. 53/1994
la Corte ha ritenuto ammissibile il deposito della copia analogica del ricorso telematicamente notificato, in presenza di attestazione di conformità.
art. 221, comma 5, D.L. 34/2020
richiamato per il processo civile telematico anche in Cassazione nel periodo indicato.
D.M. Ministero della Giustizia 27 gennaio 2021
richiamato per l'operatività del processo civile telematico in Cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
base del rito camerale in Cassazione adottato nel giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda giudiziale va qualificata in base al contenuto sostanziale dell'atto, alla situazione dedotta e al risultato pratico perseguito, senza arrestarsi alle sole formule letterali delle conclusioni.
- In materia di assicurazione marittima, la domanda di pagamento dell'indennizzo per perdita totale della nave può essere letta come domanda conseguente all'abbandono quando dal complesso dell'atto emergano i presupposti fattuali e l'atto di abbandono sia stato effettivamente notificato.
- L'azione di abbandono ex cod. nav. è rimedio eccezionale e autonomo rispetto all'azione di avaria, ma la domanda di indennizzo per perdita totale può essere proposta anche senza una formula rituale perfettamente tecnica, se il petitum e la causa petendi sostanziale sono quelli dell'abbandono.
- L'assicurato che invochi la copertura per un viaggio non predeterminato non è tenuto a dimostrare una rotta unica e necessaria se il contratto non la indica; in tal caso la copertura va interpretata secondo il dato testuale dell'appendice e non mediante integrazioni esterne.
- Quando l'art. 523, comma 2, cod. nav. è applicabile, l'assicuratore che intenda negare la garanzia per cambiamento di via o di viaggio deve provare che tale cambiamento abbia influito sul verificarsi del sinistro.
- Il precedente proprietario della nave non è litisconsorte necessario nel giudizio sull'indennizzo da abbandono quando, al momento della lite, la posizione proprietaria e i diritti relativi siano già stati trasferiti al soggetto che agisce.
- La sanzione di improcedibilità in Cassazione non può essere applicata in modo eccessivamente formalistico quando il deposito dell'atto e dei documenti abbia comunque raggiunto lo scopo di garantire il controllo di conformità e l'esercizio del contraddittorio.
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