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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16733 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione di 25 cartelle esattoriali emesse tra il 1998 e il 2004. La V. S.r.l. sosteneva che le notifiche eseguite mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. fossero nulle, per mancata effettuazione di ulteriori ricerche circa una diversa sede della società o l'abitazione, ufficio o sede del legale rappresentante. La CTR aveva accolto tale tesi. Equitalia CERIT e la C.C.I.A.A. hanno censurato la decisione, sostenendo la validità delle notifiche ai sensi della disciplina speciale applicabile alle cartelle esattoriali. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito la questione della validità delle notifiche, poiché ha rilevato l'inammissibilità del ricorso principale per violazione dell'art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Equitalia CERIT, perché il motivo cumulava censure di violazione di legge e vizio di motivazione senza concludersi con il prescritto quesito di diritto e con il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Di conseguenza, il ricorso incidentale della C.C.I.A.A. di Firenze, qualificato come tardivo, è stato dichiarato privo di efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La sentenza della CTR è quindi rimasta sostanzialmente ferma, senza una pronuncia di merito definitiva della Cassazione sulla validità delle notifiche. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o assenza del destinatario, prevedendo il deposito dell'atto presso la casa comunale e gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma. La CTR aveva ritenuto necessarie ulteriori ricerche sulla possibile sede della società o sul domicilio del legale rappresentante.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Prevede la disciplina speciale per la notificazione delle cartelle di pagamento. Equitalia sosteneva che tale disciplina consentisse di ritenere valide le notifiche effettuate mediante deposito presso la casa comunale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità del destinatario. È stata richiamata da Equitalia e dalla C.C.I.A.A. a sostegno della validità delle notifiche.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per le censure di violazione di legge e di un momento di sintesi per quelle relative al vizio di motivazione. La mancata formulazione di tali elementi ha determinato l'inammissibilità del ricorso principale.

  • Art. 334, comma 2, c.p.c.

    Prevede la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva quando l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile. La disposizione è stata applicata al ricorso incidentale della C.C.I.A.A.

  • Art. 327 c.p.c.

    Disciplina il termine lungo per proporre le impugnazioni. La Corte ha ritenuto tardivo il ricorso incidentale perché proposto dopo la scadenza del termine applicabile ratione temporis.

  • Art. 371 c.p.c.

    Disciplina il controricorso e il ricorso incidentale in Cassazione. Il rispetto del termine per il controricorso non rende comunque tempestivo un ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la mancata formulazione dei quesiti o delle sintesi richieste dalla disciplina applicabile può comportare l'inammissibilità senza esame della questione sostanziale.
  • Quando un ricorso principale è dichiarato inammissibile, un ricorso incidentale tardivo può perdere efficacia, anche se è stato depositato entro il termine previsto per il controricorso.
  • La decisione non stabilisce in via definitiva che le notifiche delle cartelle fossero valide o invalide: la Corte ha deciso esclusivamente sulla procedibilità e ammissibilità delle impugnazioni.
  • Per valutare una notifica a una società irreperibile occorre verificare sia la disciplina speciale degli atti tributari e delle cartelle sia gli adempimenti concretamente eseguiti dal notificatore, inclusa l'eventuale ricerca di sedi o recapiti alternativi quando richiesta.
  • La tardività o l'inammissibilità dell'impugnazione può lasciare ferma la decisione della commissione tributaria regionale, anche quando la parte deduce argomenti potenzialmente rilevanti nel merito.

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