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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07918/2024 del 23/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un procuratore di una banca creditrice per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, l’atto istitutivo di un trust nel quale erano stati conferiti diritti immobiliari. I convenuti avevano contestato, già in primo grado, la legittimazione attiva dell’attrice e l’insussistenza dei presupposti dell’art. 2901 c.c.; il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando inefficaci i diritti immobiliari segregati nel trust. La Corte d’appello aveva poi rigettato l’appello, confermando la decisione. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: 1) deducevano il difetto di legittimazione passiva del trust, sostenendo che il trust, privo di personalità giuridica, non possa stare in giudizio se non in persona del trustee e che la domanda proposta nei confronti del trust dovesse essere dichiarata inammissibile; 2) contestavano il riconoscimento dell’interesse sostanziale del beneficiario del trust a partecipare al giudizio, affermando che non fosse litisconsorte necessario nella revocatoria ordinaria; 3) denunciavano violazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che la banca avrebbe comunque potuto soddisfarsi sui beni, che il giudice di merito non avrebbe verificato la presenza di beni residui del debitore, e che non sarebbero stati accertati correttamente eventus damni, anteriorità del credito e consilium fraudis del terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, perché l’eventuale accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del trust non avrebbe eliminato la lite, che sarebbe comunque rimasta tra il creditore attore e gli altri convenuti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e, comunque, ancora privo di interesse, osservando che l’eventuale fondatezza non avrebbe inciso sul rapporto processuale principale e che il beneficiario avrebbe potuto al più intervenire volontariamente ad adiuvandum. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione di merito dei presupposti della revocatoria; ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell’azione revocatoria, basta una ragione di credito in senso lato, mentre spetta al debitore provare l’esistenza di beni residui idonei a soddisfare il creditore. La Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l’accertamento della corte territoriale su eventus damni e scientia damni. È stato inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del cessionario del credito, perché l’intervento è inammissibile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria è esperibile anche rispetto a un atto di trust che abbia prodotto un pregiudizio alle ragioni creditorie; ai fini della sua fondatezza rilevano l’eventus damni e la scientia damni, mentre la verifica della sufficienza del patrimonio residuo e degli effetti dispositivi è accertamento di merito.

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    Il beneficiario del trust, pur non essendo litisconsorte necessario nella revocatoria, può intervenire volontariamente ad adiuvandum a sostegno della posizione dei convenuti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria, l’eventuale difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti non comporta interesse all’impugnazione se la controversia resta comunque pendente tra le altre parti necessarie al contraddittorio sostanziale.
  • Il beneficiario di un trust non è, di regola, litisconsorte necessario nell’azione revocatoria ordinaria; la sua posizione può essere tutelata mediante intervento volontario ad adiuvandum, senza che ciò travolga la validità del giudizio.
  • L’azione revocatoria ordinaria richiede una ragione di credito in senso lato e l’allegazione/prova dell’eventus damni; la prova dell’esistenza di beni residui sufficienti a soddisfare il creditore grava sul debitore.
  • La valutazione circa eventus damni, anteriorità del credito e scientia damni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • In cassazione non è ammissibile chiedere una nuova valutazione del merito dei presupposti fattuali della revocatoria, né l’intervento volontario di un soggetto cessionario del credito è ammesso in tale fase.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrustInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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