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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31390/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindaci)

La controversia

Tre componenti del collegio sindacale di una società hanno impugnato davanti alla Corte di appello una delibera Consob che applicava sanzioni per violazioni del d.lgs. n. 231 del 2007, commesse nel periodo 4 luglio 2017 - 7 ottobre 2019. La Consob ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo la competenza della Corte di appello di Bologna, perché la società presso cui gli autori delle violazioni rivestivano la carica aveva sede in Bologna al momento dei fatti. La Corte di appello di Torino ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che il criterio di collegamento della sede dovesse essere riferito al momento della commissione delle violazioni e non a quello della proposizione dell’opposizione. Con il regolamento di competenza i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 195 TUF, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 25, 97 e 111 Cost., dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 e dell’art. 5 c.p.c., sostenendo che la sede della società va verificata al momento del ricorso, secondo il dato letterale della norma e secondo la regola generale dell’art. 5 c.p.c.; hanno inoltre dedotto che il trasferimento di sede intervenuto successivamente ai fatti non dovrebbe incidere e che la soluzione della Corte territoriale renderebbe incerta la competenza. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l’ordinanza della Corte di appello di Torino e ha dichiarato competente la medesima Corte di appello di Torino a decidere la controversia. La decisione afferma che, ai fini dell’art. 195, comma 4, TUF, il criterio della sede della società o dell’ente cui appartiene l’autore della violazione va riferito al momento della proposizione del ricorso/opposizione, in coerenza con l’art. 5 c.p.c. e con l’interpretazione letterale della norma; il richiamo al momento della commissione dell’illecito è quindi escluso. Il secondo motivo sulle spese è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)

    "Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso il ricorso alla corte di appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa"

    La competenza principale si radica nel luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione; tale criterio non è riferito al momento della violazione, ma al momento della proposizione del ricorso/opposizione. Il criterio del luogo della violazione opera solo in via subordinata.

  • art. 12 preleggi

    L’interpretazione deve attenersi al criterio letterale e teleologico, dando alle parole il significato proprio secondo la loro connessione e la volontà del legislatore.

  • art. 5 c.p.c.

    "con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda"

    La competenza si determina, quale regola generale, in base alla legge e allo stato di fatto esistenti al momento della domanda; ogni deroga deve essere espressamente prevista dalla legge.

  • art. 25 Cost.

    È richiamato per sostenere, e la Corte esclude che vi sia violazione, che la precostituzione del giudice è rispettata quando la legge individua criteri obiettivi ex ante.

  • art. 97 Cost.

    È solo evocato dai ricorrenti nel censurare l’ordinanza territoriale; non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 111 Cost.

    È solo evocato dai ricorrenti nel censurare l’ordinanza territoriale; non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    È richiamato nei motivi di ricorso, ma la decisione non sviluppa una autonoma interpretazione della norma.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è dichiarato assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è dichiarato assorbito.

  • art. 336 c.p.c.

    È richiamato per affermare l’assorbimento del motivo sulle spese a seguito dell’accoglimento del regolamento di competenza.

  • art. 22 l. n. 689 del 1981

    È menzionato come disciplina generale delle opposizioni a sanzioni amministrative, rispetto alla quale l’art. 195, comma 4, TUF prevede un criterio di competenza diverso e speciale.

  • art. 9, comma 2, legge fallimentare

    È citato solo come esempio di norme che derogano espressamente al principio generale di cui all’art. 5 c.p.c.

  • art. 28 d.lgs. n. 14 del 2019

    È citato solo come esempio di norme che derogano espressamente al principio generale di cui all’art. 5 c.p.c.

  • art. 413 c.p.c.

    È citato solo come esempio di norme che derogano espressamente al principio generale di cui all’art. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di opposizione avverso sanzioni Consob, il foro della sede della società o dell’ente cui appartiene l’autore della violazione va individuato con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, salvo che la legge disponga espressamente diversamente.
  • Quando una norma di competenza territoriale indica il luogo in cui ha sede una società senza ulteriori precisazioni temporali, il criterio di collegamento si riferisce, in via ordinaria, al tempo della domanda e non al momento del fatto illecito.
  • La regola generale dell’art. 5 c.p.c. impone di determinare la competenza in base alla legge vigente e allo stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda; deroghe o retrodatazioni del criterio devono risultare in modo espresso.
  • L’interpretazione letterale e sistematica deve coordinarsi con la finalità della norma: nel foro della sede societaria, la ratio è favorire la difesa della parte presso il luogo della sua attuale organizzazione, non cristallizzare un assetto territoriale riferito al passato.
  • Il precedente che abbia accertato il requisito dell’appartenenza dell’autore della violazione alla società al momento dell’illecito non comporta automaticamente che anche la sede societaria debba essere fissata a quel medesimo momento, se la questione è diversa.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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