Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34165/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino libanese aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale, che aveva invece accolto solo la protezione speciale. Il Tribunale aveva respinto le domande di protezione maggiore. In cassazione il richiedente ha proposto tre motivi: 1) nullità del decreto e del procedimento per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e dell'obbligo di acquisire informazioni precise e aggiornate sul Paese di origine, sostenendo che il giudice di merito si era fermato a fonti del 2023 senza considerare notizie e fonti giornalistiche del 2024-2025 relative agli attacchi israeliani in Libano e al conseguente rischio attuale di danno grave in caso di rimpatrio, anche per il figlio minore disabile; 2) violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 per non avere valutato la domanda di protezione internazionale con riguardo al figlio minore disabile; 3) difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, fondato sul timore di persecuzioni o ritorsioni in patria per avere sposato una donna già sposata e di religione musulmana, circostanze che, secondo il ricorrente, avrebbero esposto lui e la famiglia a rischio di morte.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito non avesse rispettato il dovere di cooperazione istruttoria nella valutazione della protezione sussidiaria, perché non aveva aggiornato l'accertamento sulle condizioni del Libano alla luce di fonti recenti e autorevoli allegate dal richiedente e successive all'audizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione del Tribunale sul diniego dello status di rifugiato è stata ritenuta adeguata: le allegazioni non integravano persecuzione per motivi tipizzati e il racconto presentava incongruenze, genericità e mancanza di riscontri. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    impone al giudice un dovere di cooperazione istruttoria e di acquisizione di informazioni aggiornate sul Paese di origine, non limitabile a richiami generici a fonti non specificate

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    la protezione sussidiaria richiede una valutazione oggettiva della situazione di conflitto armato e della violenza indiscriminata; non è necessaria la personalizzazione del rischio

  • art. 46, par. 3, direttiva 2013/32/CE

    impone un esame completo e attuale degli elementi di fatto e di diritto rilevanti, con possibilità di aggiornare o riaprire l'istruttoria nel rispetto del contraddittorio

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 25/2008

    richiamato dal ricorrente come norma che imponeva una specifica valutazione della posizione del figlio minore disabile; il motivo è stato però assorbito

  • art. 1 lett. A, Convenzione di Ginevra del 1951

    richiamata ai fini della definizione di rifugiato e dei presupposti della persecuzione per motivi tipizzati

  • art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 251/2007

    richiamato ai fini della definizione legale di rifugiato e della verifica dei presupposti di protezione maggiore

  • d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52

    richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In materia di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il giudice deve accertare in modo attuale e officioso se nella zona di provenienza esista un conflitto armato con violenza indiscriminata di intensità tale da esporre ogni civile, per la sola presenza sul territorio, a un rischio effettivo di danno grave.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria ex art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 impone di fondare la decisione su informazioni aggiornate e non su fonti generiche o datate; le informazioni possono provenire anche da canali autorevoli diversi da quelli istituzionali, incluse fonti giornalistiche internazionali attendibili.
  • Se tra l'audizione e la decisione sopravvengono fatti o fonti nuove rilevanti, il giudice deve considerarli e, se necessario, aggiornare o riaprire l'istruttoria nel rispetto del contraddittorio, in conformità all'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/CE.
  • Ai fini dello status di rifugiato, non basta una narrazione soggettivamente temuta: occorre che i fatti allegati siano riconducibili a persecuzioni per uno dei motivi tipizzati dalla Convenzione di Ginevra e dal d.lgs. n. 251/2007; in difetto, la domanda va respinta.
  • La credibilità del richiedente non può essere l'unico parametro decisivo: il giudice deve confrontare il racconto con le COI aggiornate e con gli altri elementi oggettivi disponibili, motivando specificamente l'eventuale esclusione della protezione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.