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Ordinanza

Ordinanza n. 431/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202513864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di formalizzazione e rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, a seguito della preiscrizione e della trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly e della formalizzazione della domanda presso l’Ambasciata. Ha inoltre richiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. In via incidentale ha domandato la tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

La decisione

Nelle more dell’esame dell’istanza cautelare, il Ministero ha comunicato che la competente sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto d’ingresso per motivi di studio. Il Tribunale ha quindi ritenuto sopravvenuto il venir meno dell’interesse alla tutela cautelare, poiché la Rappresentanza diplomatica aveva dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento. L’istanza cautelare è stata respinta per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta perché, prima del suo esame, è venuto meno l’interesse attuale alla tutela richiesta in ragione della convocazione del ricorrente da parte della sede diplomatica.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more della sua decisione, l’amministrazione adotta una condotta satisfattiva rispetto all’esigenza cautelare concretamente dedotta.
  • La convocazione dell’interessato da parte della rappresentanza diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto costituisce un riscontro positivo alla richiesta di appuntamento e può far venir meno l’interesse attuale alla tutela cautelare diretta a ottenere tale adempimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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