Cassazione Penale, Sentenza n. 32955/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati provvisoriamente contestati di detenzione di armi da sparo (due fucili) e di detenzione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 4, DPR 309/1990), in concorso con Salvatore Parisi. I fatti ricostruiti: attività di osservazione su una cantina ritenuta base di spaccio; Parisi e Strano giungono contemporaneamente su mezzi diversi, entrano nello stabile e si dirigono verso la cantina; perquisizioni personali e locale: su Parisi rinvenute chiavi della cantina, sei dosi di stupefacente e 260 euro; su Strano 70 euro; nella cantina bilancini, tracce di polvere, bicarbonato, una dose di marijuana, manoscritto con nomi e cifre, due fucili e quindici cartucce. Il Tribunale aveva valorizzato la contemporaneità dell'arrivo e il fatto che i due si fossero diretti insieme alla cantina come elementi sintomatici di partecipazione all'attività illecita. Il ricorrente ha censurato la carenza di prove di una autonoma disponibilità degli oggetti (assenza delle chiavi addosso a Strano), l'uso di mere deduzioni in contrasto con la giurisprudenza sulla nozione di "detenzione" e la non sufficienza di elementi quali la presenza nei luoghi e la somma di 70 euro per fondare la gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha osservato che la motivazione del Tribunale sul punto della gravità indiziaria non era sufficientemente persuasiva, in particolare per non aver adeguatamente considerato che le chiavi della cantina erano state rinvenute addosso al solo Parisi e non a Strano, elemento decisivo rispetto alla nozione di "detenzione" e di disponibilità materiale/autonoma. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del riesame di Catania per un nuovo giudizio, lasciando però alla stessa la valutazione libera della sussistenza o meno dei gravi indizi purché basata su un appropriato e congruo ragionamento logico-giuridico.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
richiamato come norma che disciplina il riesame delle misure cautelari e la competenza del Tribunale ad esaminare la conferma della misura disposta dal GIP
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma che disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti; evocata quale contestazione provvisoria nei confronti del ricorrente
art. 110 cod. pen.
richiamato nelle censure difensive in relazione al concorso di persone nel reato; la sentenza segnala la necessità di dimostrare la partecipazione cosciente e volontaria del singolo
art. 273 cod. proc. pen.
riferimento allo standard probatorio richiesto per le misure cautelari (esigenza di gravità indiziaria e probabilità qualificata), evocato dalle parti e preso a parametro dalla Corte
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
norme processuali richiamate dal ricorrente per inquadrare i motivi di cassazione relativi a vizi di motivazione e violazioni di legge
Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013 (Gallo)
giurisprudenza richiamata per la nozione di "detenzione" di stupefacenti: non richiede contatto fisico immediato ma disponibilità di fatto, con attrazione nella sfera di custodia del soggetto
Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017 (Gasparro)
giurisprudenza richiamata per la detenzione di armi: richiede una relazione stabile e un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità dell'arma da parte del soggetto
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (Tiana)
giurisprudenza che delimita il ruolo della Cassazione nel riesame delle misure cautelari: verifica dell'adeguatezza della motivazione del giudice di merito rispetto alla logica e ai principi di diritto
Massime di principio
- La mera presenza di un soggetto sul luogo del fatto e la contemporaneità dell'arrivo con altri indagati non sono di per sé sufficienti a dimostrare la "detenzione" di stupefacenti o la disponibilità di armi; occorre dimostrare una autonoma disponibilità o un concreto potere di disposizione sul bene.
- Il rinvenimento di chiavi o altri elementi materiali che collegano direttamente l'indagato al luogo/oggetto è un elemento probatorio di rilievo e la sua assenza deve essere adeguatamente considerata e motivata dal giudice quando nega l'incidenza sul quadro indiziario.
- Per la detenzione di armi è richiesta una relazione stabile e un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità dell'arma (non basta un contatto occasionale).
- In sede di censura per cassazione di provvedimenti cautelari, la Corte verifica soprattutto la completezza, la coerenza e la logicità della motivazione del giudice di merito: vizi di omissione o deduzioni non adeguatamente fondate possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- In fattispecie con più indagati in relazione a locali comuni (es. cantine), la valutazione della responsabilità personale richiede elementi specifici che colleghino ciascun indagato alla disponibilità materiale o alla gestione del bene: congetture generiche sul rapporto fra gli indagati non raggiungono lo standard richiesto per misure cautelari.
- In caso di annullamento e rinvio, il giudice del riesame può riformulare liberamente la valutazione degli indizi purché lo faccia con argomentazione logico-giuridica adeguata e tenga conto degli elementi fattuali determinanti (es. possesso di chiavi, reperti, ruoli accertati).
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