Sentenza n. 430/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3013/23 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle somme spettanti, oltre interessi. In particolare, il giudicato riconosceva a uno dei ricorrenti € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e agli altri due € 500,00 ciascuno per l’anno scolastico 2023/2024. L’amministrazione non aveva provveduto all’integrale pagamento. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, costituiti dal passaggio in giudicato della sentenza e dall’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, compresi gli interessi dovuti. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario è tenuto a svolgere l’incarico, senza possibilità di rifiuto o di limitazione derivante da disposizioni interne, e a depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in € 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto sussistenti i presupposti in presenza del giudicato e dell’inadempimento dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il cui inutile decorso è stato verificato dal TAR quale presupposto dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto l’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., quale fondamento della condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione inadempiente di provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che l’intervento sostitutivo sia attivato su istanza della parte interessata e si concluda entro un ulteriore termine.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del giudicato e della sentenza resa in sede di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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