Cassazione Civile, Ordinanza n. 18910/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da tre decreti ingiuntivi ottenuti da una banca contro una società correntista e contro alcuni fideiussori, fondati sui saldi finali di tre rapporti bancari (conto corrente, anticipo fatture e contratto di sconto). Gli opponenti hanno proposto opposizione e domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., sostenendo la nullità di addebiti e competenze applicati sul conto corrente. In primo grado il giudice, ritenendo non assolto l’onere probatorio della banca per mancata produzione di tutti gli estratti conto, ha azzerato il saldo iniziale e condannato la banca alla restituzione di una somma ricostruita da CTU. In appello la banca ha ottenuto riforma della decisione; la curatela fallimentare ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per omessa motivazione, sostenendo che non fosse spiegato perché l’onere della prova dell’esistenza del credito fosse stato addossato al correntista; (2) violazione degli artt. 119 T.U.B. e 210 c.p.c., oltre a omessa pronuncia, perché la ricorrente avrebbe più volte chiesto l’esibizione degli estratti conto e la produzione documentale sarebbe stata necessaria per la CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, letta alla luce dell’orientamento consolidato, era coerente con il principio secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate deve provare i versamenti e l’assenza di una valida causa debendi mediante produzione degli estratti conto dell’intera durata del rapporto; il deposito solo parziale non elimina l’onere probatorio per il tratto non documentato e consente comunque la ricostruzione del dare-avere a partire dal primo saldo disponibile. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo perché il diritto alla consegna della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, T.U.B. può essere fatto valere con istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. solo se sia stata previamente formulata una richiesta della documentazione e siano decorsi novanta giorni senza consegna; nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato di aver promosso tali istanze in modo idoneo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
È richiamato come base della domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito proposta dalla parte che assume di aver pagato somme non dovute.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se, anche in forma sintetica, consente di ricostruire fatti e ragioni giuridiche della decisione; non vi è nullità quando la soluzione sia comprensibile dal verbale e dal contenuto della sentenza semplificata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità per omessa motivazione è esclusa quando la decisione, pur sintetica, consente di comprendere il percorso decisorio.
art. 281-sexies c.p.c.
La sentenza pronunciata con rito semplificato è valida se dispositivo e motivazione risultano dal verbale e dalle parti rilevanti del processo verbale; non è necessaria una motivazione estesa se il ragionamento è ricostruibile.
art. 35 disp. att. c.p.c.
Conferma che, per le sentenze rese ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel fascicolo vanno inserite le copie dei verbali contenenti il provvedimento.
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993
Il cliente può ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, ma l’istanza deve essere previamente formulata e non basta invocarla in giudizio senza averne allegato l’esercizio.
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione può essere usato per ottenere documentazione bancaria solo se il richiedente abbia previamente chiesto i documenti alla banca e siano decorsi i 90 giorni senza consegna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di ripetizione di indebito derivanti da rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in restituzione deve provare i pagamenti eseguiti e la mancanza di una valida causa debendi mediante produzione degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto.
- La mancata produzione della serie completa degli estratti conto non impedisce la ricostruzione giudiziale del rapporto a partire dal primo saldo documentalmente disponibile; essa, però, non consente di presumere automaticamente l’inesistenza del credito della banca per il periodo non documentato.
- La sentenza resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. non è nulla per carenza motivazionale se dal verbale e dal complesso degli atti è possibile comprendere, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
- L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. per ottenere documentazione bancaria è utilizzabile solo se il richiedente abbia previamente domandato alla banca la consegna della documentazione ex art. 119 T.U.B. e sia decorso il termine di legge senza adempimento.
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