Sentenza n. 1172/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1190/2020 dell’8.09.2020 emesso dal Tribunale civile di Messina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo civile n. 1190/2020, munito di formula esecutiva
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo con cui il Tribunale civile di Messina aveva ingiunto al Comune il pagamento di € 6.069,99, oltre interessi, spese e onorari. La ricorrente ha dedotto di avere ricevuto soltanto pagamenti parziali e ha sostenuto che tali pagamenti dovessero essere imputati agli interessi e alle spese, anziché al capitale, ai sensi dell’art. 1194 c.c. Il Comune ha eccepito di avere corrisposto complessivamente € 3.197,44 e, successivamente, di avere integralmente adempiuto, richiamando l’imputazione al capitale indicata nei mandati di pagamento. Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, verificando la notifica del titolo, la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che il decreto ingiuntivo non era stato integralmente eseguito. Il pagamento di € 3.197,44 è stato considerato adempimento soltanto parziale rispetto all’importo risultante dal titolo esecutivo; eventuali pagamenti anteriori al decreto ingiuntivo, derivanti dal rapporto negoziale sottostante, non potevano essere computati ai fini dell’esecuzione del comando giudiziale. Il Comune, gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’obbligazione, non ha dimostrato l’integrale adempimento. Il giudice dell’ottemperanza ha precisato di essere vincolato al contenuto del decreto ingiuntivo civile e di non poterlo integrare né interpretare in modo da incidere sul rapporto sostanziale, per difetto di giurisdizione su quest’ultimo. Quanto all’imputazione dei pagamenti parziali, ha applicato l’art. 1194, comma 1, c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato prima a interessi e spese e soltanto successivamente al capitale, salvo consenso espresso del creditore; l’imputazione unilaterale al capitale indicata dal debitore nei mandati o nelle quietanze è quindi inefficace. Il Comune è stato ordinato a dare piena ottemperanza al titolo, con nomina, per l’eventuale inerzia, del Segretario generale di un Comune quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un’amministrazione per obbligazioni pecuniarie è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1194, comma 1, c.c.
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
In caso di pagamento parziale, il pagamento si imputa automaticamente prima agli interessi e alle spese e poi al capitale. L’imputazione unilaterale al capitale indicata dal debitore è inefficace in assenza del consenso espresso del creditore.
art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: ... per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato ...
Il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo esecutivo del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi all’attuazione del comando contenuto nel titolo, senza poterlo integrare, interpretare estensivamente o riesaminare il rapporto sostanziale sottostante, poiché ciò comporterebbe un esercizio di giurisdizione estraneo al giudizio di ottemperanza.
- Quando il titolo esecutivo civile quantifica espressamente l’importo dovuto, il giudice dell’ottemperanza deve verificare l’adempimento sulla base di quella quantificazione, senza computare pagamenti anteriori al titolo se riferiti alla diversa fonte negoziale del credito e non qualificati come esecuzione del titolo stesso.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento; spetta invece al debitore dimostrare l’avvenuto adempimento quale fatto estintivo della pretesa.
- Ai sensi dell’art. 1194 c.c., il pagamento parziale deve essere imputato anzitutto a interessi e spese e successivamente al capitale, salvo consenso espresso del creditore; è inefficace l’imputazione unilaterale al capitale indicata dal debitore nella causale del pagamento, nella quietanza o nei mandati.
- Accertato l’adempimento solo parziale di un titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di corrispondere le somme residue e può disporre preventivamente l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
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