Sentenza n. 762/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. 6109/RU del 26/05/2025, con il quale l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, DIREZIONE TERRITORIALE SARDEGNA - Ufficio Affari Generali - Sezione Dogane-Accise ha rigettato l’istanza di rilascio del nulla-osta alla variazione della titolarità della gestione (voltura e subentro) del deposito commerciale di prodotti energetici sito nel Comune di Sestu (CA) - loc. Pintoreddu ex S.S. 131, al km 8,200, presentata dalla società ricorrente in data 7.11.2024 (prot. n. 28991/RU) ed è stato pertanto precluso l’avvio del procedimento da parte del soggetto subentrante per il rilascio della licenza fiscale di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa ex art. 25, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico in materia di Accise - TUA); - di tutti gli atti del procedimento conclusosi con il suindicato provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT Sardegna in data 7 maggio 2025, prot. 5338/RU; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quelli suindicati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1) del provvedimento DGUD0076_23505_2025_1149 notificato a mezzo pec il 27/08/2025, col quale l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, DIREZIONE TERRITORIALE SARDEGNA – Ufficio delle Dogane di Cagliari-Sezione Tributi e URP, sul presupposto del provvedimento impugnato col ricorso introduttivo, ha rigettato l’istanza della società ricorrente tendente ad ottenere la volturazione delle licenze n. CAY00489S e n. CBO00092Y, attualmente intestate alla società Atzeni Maria Teresa 2 S.r.l. - P.IVA 02225920921, riguardanti il deposito commerciale di prodotti energetici sito nel Comune di Sestu (CA) – loc. Pintoreddu ex SS 131, al km 8,200, presentata dalla società ricorrente in data 07.11.2024 (prot. n. 28991/RU) 2) Di tutti gli atti del procedimento conclusosi col provvedimento impugnato sub 2), ivi compreso: il preavviso di rigetto emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT Sardegna- Uffico Tributi e Urp, DGUD0076_16234_2025_1149, notificato il 10.06.2025; 3) Di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati sub 1) e sub 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla-osta alla variazione della titolarità della gestione e successivo diniego di volturazione delle licenze fiscali relative a un deposito commerciale di prodotti energetici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, cessionaria in un contratto d’affitto di ramo d’azienda, ha chiesto la voltura a proprio favore della licenza fiscale relativa a un deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa. L’Agenzia delle Dogane ha respinto l’istanza rilevando l’esistenza di un collegamento societario tra la ricorrente e un’altra società, Distribuzione Energia S.r.l., caratterizzato dalla sostanziale identità della compagine sociale e dalla coincidenza dell’amministratore unico. A carico dell’amministratore e del socio risultavano rilevanti debiti tributari, riferibili alla società collegata. La ricorrente ha dedotto: l’autonomia soggettiva delle due società e l’assenza di un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.; l’inapplicabilità degli artt. 23, comma 6, e 25, comma 6-bis, del d.lgs. n. 504/1995, non potendo l’amministratore della ricorrente rispondere personalmente dei debiti della società collegata; la sospensione giudiziale di alcune cartelle esattoriali, la rateizzazione di altre e la mancata notificazione di ulteriori carichi; l’illegittimità della valutazione di cartelle sospese o non definitivamente accertate; nonché l’applicabilità dei principi in materia di contratti pubblici e dell’art. 4, comma 2, dell’Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il successivo diniego di volturazione delle licenze, deducendone l’invalidità derivata e i medesimi vizi già prospettati.
La decisione
Il TAR ha rigettato sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il potere autorizzatorio dell’Agenzia delle Dogane non abbia natura meramente ricognitiva di requisiti tassativi, ma comporti una valutazione discrezionale della concreta affidabilità economica, fiscale e professionale dell’operatore, in funzione della tutela dell’interesse erariale. Il possesso di adeguati mezzi patrimoniali e l’affidabilità fiscale costituiscono requisiti sostanziali di accesso al mercato dei prodotti soggetti ad accisa. Il giudizio può tener conto delle vicende tributarie di società collegate quando gli elementi societari e gestionali evidenzino un collegamento effettivo: nel caso concreto, la coincidenza della compagine sociale e dell’amministratore unico giustificava la considerazione dei debiti maturati dalla società collegata. La sospensione giudiziale dell’efficacia delle cartelle impedisce gli effetti diretti di riscossione, ma non ne preclude la valutazione quali elementi fattuali dell’affidabilità finanziaria e fiscale dell’operatore; analogamente, la rateizzazione non elimina la rilevanza dell’accumulo di ingenti debiti tributari. Il giudice ha escluso l’applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 36/2023 sui contratti pubblici, in ragione della diversa ratio e della maggiore discrezionalità propria del regime autorizzatorio fiscale. Non sono stati ravvisati illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nella valutazione amministrativa. Le spese hanno seguito la soccombenza, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 25, commi 1 e 6, d.lgs. n. 504/1995
licenza fiscale per i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
La disposizione costituisce la base normativa per il rilascio della licenza fiscale relativa al deposito commerciale e alla relativa variazione di titolarità.
art. 25, comma 6-bis, d.lgs. n. 504/1995
Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
Consente di riferire le condizioni ostative anche a soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione e controllo della società; fonda il potere di negare o sospendere la licenza in presenza di elementi indicativi di inaffidabilità fiscale.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 504/1995
La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio
La norma individua condizioni ostative collegate a violazioni fiscali gravi e ripetute e, tramite il rinvio dell’art. 25, comma 6-bis, rileva nel procedimento di rilascio della licenza per il deposito commerciale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del diniego; nel caso concreto il preavviso è stato emesso e le osservazioni della ricorrente sono state valutate senza modificare l’esito.
art. 41, comma 2, Cost.
l'attività di impresa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
È richiamato quale fondamento del limite all’accesso indiscriminato al mercato di operatori privi di adeguata affidabilità patrimoniale e fiscale.
art. 4, comma 2, Allegato II.10 d.lgs. n. 36/2023
La disciplina invocata dalla ricorrente in materia di contratti pubblici è stata ritenuta non applicabile, poiché la controversia riguarda uno speciale potere autorizzatorio fiscale con diversa ratio e maggiore discrezionalità.
Massime di principio
- Il potere dell’amministrazione doganale di autorizzare l’esercizio e la gestione di depositi commerciali di prodotti energetici soggetti ad accisa non è limitato alla verifica formale di requisiti tassativi, ma comprende una valutazione discrezionale della sostanziale affidabilità economica, fiscale e professionale dell’operatore, in funzione della tutela dell’interesse erariale.
- Nel procedimento di rilascio o voltura della licenza fiscale, l’amministrazione può considerare le vicende tributarie di società collegate quando la composizione societaria e la coincidenza degli organi gestori evidenzino un collegamento effettivo idoneo a incidere sul giudizio complessivo di affidabilità fiscale; l’autonomia formale delle persone giuridiche non costituisce uno schermo assoluto contro la valutazione unitaria del gruppo.
- La sospensione giudiziale dell’efficacia di una cartella esattoriale impedisce gli effetti diretti di riscossione del credito, ma non esclude che l’amministrazione possa valutare l’esistenza del relativo debito quale elemento fattuale dell’affidabilità economica e fiscale dell’operatore nell’esercizio del potere autorizzatorio.
- La rateizzazione dei debiti tributari non impedisce, di per sé, che l’accumulo di debiti di rilevante entità sia utilizzato dall’amministrazione doganale come indice di inaffidabilità fiscale ai fini del diniego della licenza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale di affidabilità fiscale dell’operatore è circoscritto alla verifica di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; non può sostituire la valutazione amministrativa con una propria diversa ponderazione degli elementi rilevanti.
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