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Sentenza

Sentenza del 18/06/2015 n. 3599 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Avviso di accertamento - Impugnazione oltre i termini di 60 giorni -Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento, non essendo stata contestata tempestivamente, è divenuta definitiva e non può essere rimessa in discussione mediante l'impugnazione della successiva cartella di pagamento. La cartella può essere contestata per propri vizi, ma non per contestare tardivamente l'accertamento presupposto regolarmente notificato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la cartella di pagamento cercando di far valere vizi riferibili all'avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP. Tuttavia, l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato e non era stato impugnato entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine di 60 giorni per impugnare l'avviso di accertamento è perentorio. Se l'avviso è stato regolarmente notificato e non viene impugnato tempestivamente, la pretesa tributaria diventa definitiva e non può essere contestata successivamente tramite l'impugnazione della cartella, salvo vizi propri di quest'ultima.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento regolarmente notificato deve essere impugnato entro il termine di 60 giorni; decorso tale termine senza ricorso, la pretesa diventa definitiva.
  • L'impugnazione della cartella di pagamento non consente, di regola, di contestare nel merito un avviso di accertamento ormai definitivo.
  • Nella cartella possono essere fatti valere i suoi vizi propri, come errori di notifica, di calcolo, di intestazione o l'inesistenza della pretesa derivante da fatti successivi, ma non le contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte contro l'accertamento.
  • Se l'avviso presupposto non è stato regolarmente notificato, oppure la cartella contiene una pretesa diversa o viziata, la contestazione può invece riguardare la validità della riscossione.

Testo integrale

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