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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40433/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto in sede di merito il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. Il Tribunale aveva negato entrambe le forme di tutela, ritenendo, da un lato, insussistente nella regione di provenienza una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata e, dall'altro, non credibile il racconto del richiedente e quindi non ravvisabile una vulnerabilità personale rilevante ai fini della protezione umanitaria. In cassazione il richiedente ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008 per omesso assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria nella valutazione della situazione dell'Edo State e violazione degli artt. 3 e 8 d.lgs. n. 251/2007, 8 e 32 d.lgs. n. 25/2008, art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, oltre agli artt. 2 e 10 Cost. e 8 CEDU, lamentando una motivazione generica e insufficiente sulla protezione umanitaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura non coglieva la ratio del decreto impugnato, poiché il Tribunale aveva già escluso, sulla base di fonti informative specificamente richiamate, che la regione di provenienza fosse interessata da un conflitto armato; inoltre, la doglianza non era veicolata nei limiti del vizio di motivazione o del totale difetto di motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che, essendo stato giudicato non credibile il racconto del richiedente, il giudice di merito non potesse valorizzare quella vicenda per accertare una vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria; ha ribadito che tale vulnerabilità deve essere ancorata alla situazione individuale del richiedente e non alla sola situazione generale del Paese di origine. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    il dovere di cooperazione istruttoria del giudice va apprezzato in relazione alla concreta valutazione della situazione del Paese o della regione di provenienza, ma la censura in cassazione è inammissibile se non coglie la reale ratio della decisione di merito.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    la violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto ritualmente.

  • artt. 3 d.lgs. n. 251/2007

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla protezione umanitaria, ma senza portare all'accoglimento del motivo.

  • art. 8 d.lgs. n. 251/2007

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla protezione umanitaria, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo.

  • art. 32 d.lgs. n. 25/2008

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che ciò incidesse sull'esito di inammissibilità.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    la protezione umanitaria richiede una vulnerabilità personale del richiedente, da valutarsi in correlazione con la sua vicenda individuale e non con la situazione generale del Paese in termini astratti.

  • art. 2 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale a sostegno della domanda di protezione umanitaria.

  • art. 10 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale a sostegno della domanda di protezione umanitaria.

  • art. 8 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale a sostegno della domanda di protezione umanitaria.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la violenza indiscriminata e la valutazione della situazione di conflitto armato sono censurabili in legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale previsto da questa norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La censura in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la doglianza si fonda su un presupposto fattuale o logico diverso da quello effettivamente posto a base della decisione, il motivo è inammissibile.
  • La valutazione della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in un conflitto armato interno o internazionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere scrutinato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo rituale.
  • La protezione umanitaria richiede l'accertamento di una vulnerabilità personale del richiedente, da correlare alla sua vicenda individuale; non è sufficiente invocare in modo generico la situazione generale del Paese di origine.
  • Se il racconto del richiedente è ritenuto non credibile, il giudice di merito può escludere che esso sia idoneo a fondare un giudizio di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria.
  • La doglianza che contesti l'istruttoria compiuta dal giudice sul Paese di origine deve confrontarsi con le fonti e con le specifiche argomentazioni poste a base del decreto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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