Cassazione Penale, Sentenza n. 29225/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/03/2024 che confermava il rigetto dell'istanza di liberazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 15, 14, 111 Cost. e art. 6 CEDU) e vizio di motivazione per omissione, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che l'ordinanza di sospensione dei termini custodiali adottata il 07/06/2023 fosse inefficace nei suoi confronti per due motivi principali: (a) mancava una esplicita richiesta ad hoc del Pubblico Ministero per l'Abbate, poiché la richiesta era stata formulata in udienza per altri ventuno imputati prima che la posizione di Abbate fosse riunita al procedimento principale; (b) mancava un'effettiva interlocuzione con la sua difesa perché l'ordinanza di sospensione sarebbe stata adottata senza interpellare i suoi difensori.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e genericità delle doglianze. La Corte ha ritenuto che la sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., si fonda su una causa oggettiva (la complessità del dibattimento/giudizio abbreviato) e pertanto opera "erga omnes" nei confronti di tutti gli imputati; non era dunque necessaria una richiesta specifica per l'Abbate una volta che la sua posizione era stata riunita al procedimento principale e l'ordinanza era stata letta in udienza alla presenza dei suoi difensori. Eventuali imprecisioni numeriche (ventuno vs ventidue imputati) sono state considerate errori materiali privi di incidenza sul dispositivo, e la mancata eccezione in udienza del difensore è stata ritenuta preclusiva ex art. 182 cod. proc. pen. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma incriminatrice che individua il reato per il quale l'Abbate era sottoposto a misura cautelare; non centrale nella valutazione della sospensione dei termini ma contestualmente richiamata per il contesto criminologico.
art. 303-bis cod. proc. pen.
Richiamata insieme all'art. 304: normativa collegata alle cause di sospensione dei termini custodiali; la Corte ha considerato la sospensione disposta ai sensi di tali norme efficace nei confronti di tutti gli imputati dopo la riunione delle posizioni.
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Fondamento normativo della sospensione dei termini per la complessità del dibattimento: la Corte interpreta la causa come oggettiva e applicabile collettivamente agli imputati del procedimento, senza necessità di istanze individuali dopo la riunione.
art. 304, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che estende gli effetti della sospensione nei confronti di tutti gli imputati nelle ipotesi contemplate dal comma 1 e prevede la facoltà di chiedere separazione; la Corte la usa come argomento di supporto per l'applicabilità collettiva della sospensione anche in altri casi di sospensione fondata su cause oggettive.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Preclusione delle nullità non eccepite immediatamente in udienza: la Corte ritiene che la difesa avrebbe dovuto eccepire il vizio subito e che la mancata eccezione comporta la perdita della doglianza in sede di gravame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze delle pronunce di inammissibilità in sede di Cassazione e l'eventuale condanna alle spese e ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di euro 3.000.
art. 15 Cost.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione della libertà personale; non ritenuto violato in ragione dell'operatività corretta della sospensione dei termini.
art. 14 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio non sia stato leso, stante la lettura dell'ordinanza in udienza e la mancata contestazione immediata.
art. 111 Cost.
Richiamato nel quadro delle garanzie processuali; la Corte lo ritiene non violato per le ragioni esplicitate sulla natura oggettiva della sospensione e sulla preclusione ex art. 182.
art. 6 CEDU
Invocato per la tutela del giusto processo; la Corte non ha ritenuto prospettata una violazione concreta e specifica idonea a superare il vizio di ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. basata sulla complessità del dibattimento è di carattere oggettivo e, una volta disposta, si estende a tutti gli imputati del procedimento (effetto "erga omnes"), salvo che un imputato non interessato chieda la separazione del procedimento.
- Non è necessaria una nuova istanza specifica per ogni imputato una volta che la sospensione è stata disposta in relazione alla complessità del procedimento e dopo la riunione delle posizioni processuali.
- Errori materiali nel testo dell'ordinanza (es. indicazione errata del numero di imputati) non inficiano l'efficacia del provvedimento se il dispositivo chiarisce l'effetto sospensivo sull'unitarietà del processo.
- Per far valere la violazione del diritto di difesa relativa a un atto compiuto in udienza, la difesa deve eccepire immediatamente; la mancata eccezione rende la questione preclusa ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.
- I ricorsi per Cassazione che contengono doglianze aspecifiche o generiche sono dichiarati inammissibili: è necessaria una motivazione chiara e specifica delle violazioni dedotte.
- La contestazione di vizi procedurali deve essere tempestiva e specifica; le censure tardive rischiano di essere considerate precluse e non valutabili nel merito.
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