Cassazione Penale, Sentenza n. 1837/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che le aveva negato la concessione di una seconda sospensione condizionale della pena dopo la condanna per lesioni aggravate e minaccia del 22/7/2014. Contestava in particolare che la Corte territoriale avesse motivato il diniego con il rilievo che ella aveva commesso il reato in contestazione "nonostante la precedente pena sospesa": motivo ritenuto errato dalla ricorrente poiché la pena sospesa cui si faceva riferimento riguardava un fatto commesso successivamente a quello oggetto del processo. Richiamava altresì la giurisprudenza che consente la seconda sospensione quando la pena complessiva rientri nel limite di cui all'art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse affrontato tutta la ratio decidendi della Corte d'appello: il diniego della sospensione condizionale non si fondava soltanto sul motivo (effettivamente errato) dell'esistenza di una precedente pena sospesa, ma anche su una valutazione più ampia dell'incapacità di autocontenersi e del rischio di recidiva ex art. 164, comma 1 c.p., desumibile dall'aggressione compiuta dopo un precedente assalto e nonostante la relazione contestata risalisse a quindici anni prima. La sentenza di cassazione ha quindi respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Limite alla concessione della sospensione condizionale della pena; la giurisprudenza ammette una seconda sospensione se la pena complessiva è contenuta nel limite previsto da questa norma.
art. 164, comma 1, cod. pen.
Consente di valutare il rischio di recidiva nella concessione del beneficio della sospensione condizionale; elementi come la condotta post-delitto e indicatori negativi possono giustificare il diniego.
art. 133, comma 2, n. 3) cod. pen.
Attribuisce rilievo alle condotte successive al reato nella valutazione della personalità e del pericolo del reo ai fini della determinazione della pena e del trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile; qui applicata unitamente alla normativa che disciplina il versamento alla Cassa delle ammende.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Norma di riferimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; ha inciso sul regime delle spese e delle somme dovute alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. 13/6/2000 n.186
Citata a supporto della determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per censurare efficacemente dinieghi motivati su più presupposti, il ricorrente in cassazione deve affrontare e confutare l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata; censure parziali possono rendere il ricorso aspecifico e inammissibile.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può fondarsi non solo su precedenti giuridici formali (es. pena sospesa anteriore) ma anche su una valutazione complessiva del rischio di recidiva e della personalità del condannato ex art. 164 c.p.; la condotta successiva al reato è rilevante in tale valutazione.
- Una motivazione errata su un punto specifico non è sufficiente a far accogliere il ricorso se la decisione si regge anche su altri elementi validi e adeguatamente motivati.
- La possibilità di una seconda sospensione condizionale esiste se la pena complessiva rientra nei limiti di legge (art. 163 c.p.), ma ciò non elimina la necessità di una valutazione favorevole del rischio di recidiva.
- Ricorsi riconosciuti inammissibili per aspecificità espongono il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in casi previsti, a somme da versare alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la completezza e specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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