Cassazione Penale, Sentenza n. 4166/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
DELL'OLIO era stato condannato in primo grado e in appello per detenzione e trasporto in concorso di circa 107 kg di marijuana imbarcata su un peschereccio; impugna la sentenza in cassazione con tre motivi: (1) errata qualificazione della sua condotta come concorso (artt.42, 43, 110 c.p.), sostenendo che la sua condotta era di mera connivenza/passiva presenza, avvalorata dalle dichiarazioni del comandante ZAZA e dall'assenza di prove di profitto o di partecipazione alla battuta di pesca; (2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza (art.114 c.p.), poiché il suo ruolo sarebbe stato marginale e privo di efficacia causale significativa; (3) censura sulla preclusione della prevalenza delle attenuanti generiche per effetto della recidiva infra-quinquennale (art.69 co.4 c.p.), sostenendo che il precedente era remoto oltre i cinque anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che invece erano dirette a ottenere una rivalutazione del fatto: i giudici di merito avevano valutato congruamente gli elementi probatori (presenza dell'imputato a bordo al momento dello scarico, partecipazione alle operazioni di scarico, furgone pronto per il trasferimento, ingente somma di denaro trovata presso l'abitazione, incongruenze nelle dichiarazioni del comandante e insufficienza delle prove fotografiche difensive). La Corte ha confermato che la partecipazione può consistere anche in atti di agevolazione o in una presenza che rafforzi il proposito criminoso; ha altresì escluso la rilevanza della circostanza attenuante di minima importanza perché il contributo non era marginale; ha infine respinto il terzo motivo ricordando che il quinquennio per il computo della recidiva si calcola dal passaggio in giudicato della sentenza precedente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.42 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte richiama il principio che il contributo rilevante non deve essere solo causalmente necessario ma può consistere in una condotta di agevolazione o rafforzamento del proposito criminoso
art.43 cod. pen.
Definisce l'autore e il concorrente; applicata per distinguere tra condotte degli autori materiali e dei concorrenti
art.110 cod. pen.
Principio della responsabilità per il concorso di persone; usato per qualificare la posizione del ricorrente come concorrente nel reato di detenzione/trasporto
art.114 cod. pen.
Circostanza attenuante per contributo di minima importanza; la Corte precisa che occorre un ruolo del tutto marginale e una efficacia causale trascurabile, condizione non ravvisata nel caso
art.69 comma 4 cod. pen.
Preclusione della prevalenza delle attenuanti per recidiva; la Corte conferma che il quinquennio per valutare la recidiva si computa dal passaggio in giudicato della sentenza precedente
art.99 comma 4 cod. pen.
Richiamato nel contesto delle limitazioni al riconoscimento delle attenuanti generiche quando sussistono cause ostative (citato dalla motivazione dei giudici di merito)
art.616 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale alle statuizioni in caso di rigetto del ricorso; il PM aveva chiesto l'inammissibilità e le statuizioni ex art.616
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito: le censure che chiedono diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo il travisamento macroscopico delle risultanze
- La partecipazione al reato non richiede sempre un ruolo causalmente indispensabile: l'agevolazione, la presenza che rafforza la volontà criminale o atti di supporto rilevanti possono integrare il concorso
- La mera presenza a bordo non esclude automaticamente la responsabilità se contestualmente emergono elementi (partecipazione alle operazioni, disponibilità di mezzi logistici, somme di denaro ingiustificate, incongruenze probatorie) che indicano adesione al programma criminoso
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di minima importanza è necessario dimostrare che il contributo sia del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile rispetto all'evento
- Il computo del termine quinquennale ai fini della recidiva si effettua dal passaggio in giudicato della sentenza precedente, non dalla data di commissione del reato antecedente
- Per contrastare efficacemente una imputazione di concorso è utile fornire prove dirette o circostanziali che smentiscano la presenza/partecipazione (es. documentazione incontrovertibile, testimonianze credibili, giustificazioni attendibili per somme di denaro) o evidenziare errori di diritto/procedurali nei giudizi di merito
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