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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4166/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

DELL'OLIO era stato condannato in primo grado e in appello per detenzione e trasporto in concorso di circa 107 kg di marijuana imbarcata su un peschereccio; impugna la sentenza in cassazione con tre motivi: (1) errata qualificazione della sua condotta come concorso (artt.42, 43, 110 c.p.), sostenendo che la sua condotta era di mera connivenza/passiva presenza, avvalorata dalle dichiarazioni del comandante ZAZA e dall'assenza di prove di profitto o di partecipazione alla battuta di pesca; (2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza (art.114 c.p.), poiché il suo ruolo sarebbe stato marginale e privo di efficacia causale significativa; (3) censura sulla preclusione della prevalenza delle attenuanti generiche per effetto della recidiva infra-quinquennale (art.69 co.4 c.p.), sostenendo che il precedente era remoto oltre i cinque anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che invece erano dirette a ottenere una rivalutazione del fatto: i giudici di merito avevano valutato congruamente gli elementi probatori (presenza dell'imputato a bordo al momento dello scarico, partecipazione alle operazioni di scarico, furgone pronto per il trasferimento, ingente somma di denaro trovata presso l'abitazione, incongruenze nelle dichiarazioni del comandante e insufficienza delle prove fotografiche difensive). La Corte ha confermato che la partecipazione può consistere anche in atti di agevolazione o in una presenza che rafforzi il proposito criminoso; ha altresì escluso la rilevanza della circostanza attenuante di minima importanza perché il contributo non era marginale; ha infine respinto il terzo motivo ricordando che il quinquennio per il computo della recidiva si calcola dal passaggio in giudicato della sentenza precedente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.42 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte richiama il principio che il contributo rilevante non deve essere solo causalmente necessario ma può consistere in una condotta di agevolazione o rafforzamento del proposito criminoso

  • art.43 cod. pen.

    Definisce l'autore e il concorrente; applicata per distinguere tra condotte degli autori materiali e dei concorrenti

  • art.110 cod. pen.

    Principio della responsabilità per il concorso di persone; usato per qualificare la posizione del ricorrente come concorrente nel reato di detenzione/trasporto

  • art.114 cod. pen.

    Circostanza attenuante per contributo di minima importanza; la Corte precisa che occorre un ruolo del tutto marginale e una efficacia causale trascurabile, condizione non ravvisata nel caso

  • art.69 comma 4 cod. pen.

    Preclusione della prevalenza delle attenuanti per recidiva; la Corte conferma che il quinquennio per valutare la recidiva si computa dal passaggio in giudicato della sentenza precedente

  • art.99 comma 4 cod. pen.

    Richiamato nel contesto delle limitazioni al riconoscimento delle attenuanti generiche quando sussistono cause ostative (citato dalla motivazione dei giudici di merito)

  • art.616 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale alle statuizioni in caso di rigetto del ricorso; il PM aveva chiesto l'inammissibilità e le statuizioni ex art.616

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito: le censure che chiedono diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo il travisamento macroscopico delle risultanze
  • La partecipazione al reato non richiede sempre un ruolo causalmente indispensabile: l'agevolazione, la presenza che rafforza la volontà criminale o atti di supporto rilevanti possono integrare il concorso
  • La mera presenza a bordo non esclude automaticamente la responsabilità se contestualmente emergono elementi (partecipazione alle operazioni, disponibilità di mezzi logistici, somme di denaro ingiustificate, incongruenze probatorie) che indicano adesione al programma criminoso
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di minima importanza è necessario dimostrare che il contributo sia del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile rispetto all'evento
  • Il computo del termine quinquennale ai fini della recidiva si effettua dal passaggio in giudicato della sentenza precedente, non dalla data di commissione del reato antecedente
  • Per contrastare efficacemente una imputazione di concorso è utile fornire prove dirette o circostanziali che smentiscano la presenza/partecipazione (es. documentazione incontrovertibile, testimonianze credibili, giustificazioni attendibili per somme di denaro) o evidenziare errori di diritto/procedurali nei giudizi di merito

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