Ordinanza n. 199/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale del GLO tenutosi in data 28/10/2025 e del PEI per l'anno scolastico 2025/26 in quanto lesivi poiché contrastanti con quanto previsto dalla diagnosi funzionale dell'INPS; del PEI anno scolastico 2025/2026 in quanto in contrasto con la diagnosi funzionale dell'ASL; -del provvedimento con il quale sono state assegnate al minore solamente 11 ore di sostegno in quanto lesivo ed illegittimo e di ogni altro atto connesso, preordinato o comunque consequenziale anche se ancora non comunicato e/o conosciuto. Per la declaratoria del diritto del minore all'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intera durata dell'orario scolastico settimanale pari a 30 ore. Per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore in virtù di quanto illegittimamente posto in essere dall'amministrazione scolastica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del GLO, PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del GLO e il PEI predisposti dall'istituto scolastico per il minore, affetto da grave deficit cognitivo e dell'attenzione e riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. È stata contestata la determinazione delle ore di sostegno, inizialmente indicate in 18 sulle 30 ore complessive di frequenza e poi concretamente ridotte a 11, nonché il contrasto del PEI con la diagnosi funzionale dell'INPS e con quella dell'ASL. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'erroneo inquadramento della situazione del minore come rientrante nell'art. 3, comma 1, anziché nel comma 3, della legge n. 104/1992, e ha chiesto l'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico settimanale di 30 ore, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il diritto all'integrazione scolastica e al sostegno dell'alunno con disabilità costituisca un diritto fondamentale e non finanziariamente condizionato, pur precisando che l'Amministrazione può limitare le ore solo se dimostra, sulla base della normativa vigente, la correttezza dell'operato e motiva adeguatamente le scelte. Nel caso concreto, il minore, riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, aveva ricevuto un numero di ore inferiore alle esigenze risultanti dagli atti, anche per effetto dell'erroneo inquadramento operato dalla scuola. Il Tribunale ha quindi ordinato all'Amministrazione scolastica di rideterminarsi entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, assegnando un insegnante di sostegno per l'intero periodo di permanenza scolastica, pari a 30 ore, con rapporto 1:1. La trattazione di merito è stata fissata per il 24 giugno 2026. Le spese cautelari sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.
I principi costituzionali fondano il diritto all'integrazione scolastica e all'istruzione dell'alunno con disabilità.
art. 3 l. 104/1992
Il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi del comma 3 rileva ai fini della quantificazione del sostegno necessario.
art. 12, comma 5, l. 104/1992
Le ore di sostegno da assegnare annualmente devono essere previste nel PEI.
art. 7, comma 2, lett. d), l. 104/1992
La disposizione è richiamata quale base normativa per la previsione nel PEI delle ore di sostegno.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare accolta dal Tribunale.
art. 81 Cost.
il principio dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell'art. 81 Cost. ... impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore
Il vincolo di copertura finanziaria non consente di comprimere, in sede giudiziaria, la garanzia dei diritti incomprimibili.
sentenza Corte costituzionale n. 215/1987
misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione
Riconosce l'importanza dell'integrazione scolastica e delle misure di sostegno necessarie alla frequenza.
sentenza Corte costituzionale n. 80/2010
Esclude limiti massimi predeterminati alla dotazione degli insegnanti di sostegno e ammette deroghe all'organico in relazione al caso concreto e al grado di disabilità.
sentenza Corte costituzionale n. 275/2016
è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione
Il bilancio pubblico non può condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni necessarie a garantire diritti incomprimibili.
sentenza Corte costituzionale n. 121/2025
l'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano
L'obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non il giudice nell'attuazione dei diritti fondamentali.
Massime di principio
- Il diritto all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità grave e alle misure di sostegno necessarie alla frequenza costituisce un diritto fondamentale non finanziariamente condizionato.
- Per l'alunno riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, l'Amministrazione scolastica deve quantificare le ore di sostegno nel PEI sulla base delle effettive esigenze individuali risultanti dalla documentazione sanitaria e dal percorso educativo.
- La copertura integrale dell'orario scolastico con rapporto 1:1 può essere disposta quando risulti necessaria per garantire il diritto all'istruzione e all'integrazione dell'alunno con disabilità grave; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non sono, da sole, ragioni sufficienti per ridurre il sostegno.
- La limitazione delle ore di sostegno è legittima solo se l'Amministrazione dimostra la correttezza dell'operato alla luce della normativa vigente e motiva adeguatamente la quantificazione effettuata in relazione alle esigenze concrete dell'alunno.
- Sono illegittime e devono essere disapplicate le disposizioni subordinate o le circolari amministrative che colleghino la quantificazione del sostegno alle ore assegnate al singolo insegnante o alla singola cattedra, anziché alle esigenze individuali dell'alunno.
- L'obbligo costituzionale di copertura finanziaria riguarda il legislatore e non può essere invocato per impedire al giudice di garantire l'effettività di un diritto incomprimibile all'istruzione e all'integrazione scolastica.
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