Sentenza n. 1655/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che, a seguito della riattivazione del procedimento, ha confermato il precedente diniego di reintegrazione nel grado nonostante l'intervenuta riabilitazione penale
Esito
Favorevole al ricorrente (ex militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già destituito e privato del grado in conseguenza di una condanna definitiva a tre anni di reclusione e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, aveva chiesto la reintegrazione dopo aver ottenuto la riabilitazione. A seguito di un precedente giudizio, nel quale il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello limitatamente alla violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, l'Amministrazione aveva rinnovato il procedimento, ma aveva nuovamente respinto l'istanza. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 871 e 872 d.lgs. 66/2010 e dell'art. 3 l. 241/1990: sosteneva che fosse applicabile l'art. 872, che la reintegrazione dovesse seguire alla riabilitazione e che il diniego fosse illogico, contraddittorio, privo di adeguata motivazione e istruttoria perché fondato su valutazioni estranee alla disciplina applicabile. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'Amministrazione avrebbe ignorato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e vanificato la funzione partecipativa dell'istituto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990; il provvedimento è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Il TAR ha respinto la tesi secondo cui la reintegrazione sarebbe vincolata: la riabilitazione è presupposto necessario ma non sufficiente e l'Amministrazione conserva un potere discrezionale di valutazione dell'interesse pubblico e della condotta morale e civile del richiedente. Ha però ritenuto illegittimo il modo in cui tale potere è stato esercitato. Dopo il precedente accertamento della violazione del contraddittorio, la rinnovazione procedimentale doveva confrontarsi effettivamente con le osservazioni dell'interessato e valutare elementi ulteriori e sopravvenuti, non limitarsi a riproporre il giudizio fondato sui fatti penali risalenti. L'Amministrazione non aveva attualizzato la valutazione della condotta complessiva dell'ex militare, né esaminato i fatti dell'ultimo quinquennio, benché il parere istruttorio richiamato risalisse a epoca precedente e attestasse una condotta buona, pur non qualificata come ottima. Non era quindi legittimo far discendere automaticamente dai fatti di condanna il rigetto, senza considerare la condotta successiva e l'eventuale ravvedimento. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 871 e 872 d.lgs. 66/2010
la riabilitazione del ricorrente - esplicitamente richiamata nelle premesse del contestato decreto - risulta un presupposto necessario ma non sufficiente al fine del reintegro nel grado del soggetto richiedente
La riabilitazione penale consente di chiedere la reintegrazione, ma non determina un diritto automatico al reintegro: l'Amministrazione deve svolgere una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e della condotta dell'interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
a seguito delle sentenze con cui il Consiglio di Stato (già) aveva accertato un deficit procedurale sotto il profilo del contraddittorio per mancata comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis, l’Amministrazione avrebbe, sì, dovuto riaprire il procedimento, ma dando anche conto di elementi ulteriori e sopravvenuti – rispetto ai fatti illeciti oggetto di accertamento in sede penale illo tempore valutati a sfavore della scelta di reintegrare l’instante nel grado.
La rinnovazione del procedimento dopo l'accertata violazione dell'art. 10-bis deve rendere effettivo il contraddittorio, valutando le osservazioni e gli elementi ulteriori e sopravvenuti; non basta reiterare il diniego sulla base della motivazione già utilizzata.
art. 3 l. 241/1990
In tale prospettiva, il giudizio espresso dall’amministrazione che ha condotto al preavviso e al successivo diniego, appare viziato sotto il profilo istruttorio e motivazionale in quanto risulta carente, a tacer d’altro, una attualizzazione del giudizio operato dall’amministrazione sulla condotta complessiva tenuta dal ricorrente dopo i comportamenti che avevano dato origine alla sentenza di condanna
Il diniego deve essere sorretto da un'istruttoria e da una motivazione che valutino in modo attuale la condotta complessiva successiva ai fatti di condanna; la sola considerazione atomistica dei fatti risalenti non è sufficiente.
Massime di principio
- La riabilitazione penale costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per la reintegrazione nel grado militare dopo la perdita conseguente a condanna: la decisione resta discrezionale e richiede una valutazione dell'interesse pubblico istituzionale e delle qualità morali e civili del richiedente.
- Nel rinnovare un procedimento dopo l'annullamento o l'accertamento di una violazione del preavviso di rigetto, l'Amministrazione deve dare effettivo conto delle osservazioni dell'interessato e degli elementi ulteriori o sopravvenuti; la mera reiterazione delle ragioni già addotte non soddisfa la funzione partecipativa dell'art. 10-bis l. 241/1990.
- Quando il diniego di reintegrazione si fonda su fatti penali risalenti, l'Amministrazione deve attualizzare la valutazione considerando la condotta complessiva successiva e gli elementi pertinenti al periodo recente; non può configurare un automatismo che precluda in perpetuo la dimostrazione di un ravvedimento.
- L'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di reintegrazione militare è sindacabile quando l'istruttoria omette di esaminare fatti recenti rilevanti o la motivazione non spiega perché la condotta complessiva successiva non consenta il reintegro.
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