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Ordinanza

Ordinanza n. 1531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello e non ha accolto o respinto definitivamente la domanda cautelare nel contenuto sostanziale. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza di merito e ha quindi accolto l’istanza ai soli fini della fissazione della discussione del gravame all’udienza del 5 novembre 2026. Le spese sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche, Sez. I, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Ministero dell’Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Marche n. 86/2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi specifici dell’appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado. L’appellata si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado è stata proposta in via incidentale dall’appellante; il giudice l’ha definita mediante la fissazione celere dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello cautelare, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può accogliere l’istanza ai soli fini della calendarizzazione della discussione, senza anticipare una decisione definitiva sulla fondatezza dell’appello o sulla sospensione sostanziale degli effetti della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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