Sentenza n. 339/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l''annullamento della nota n. 3127 del 12 luglio 2024, emessa dal Comune di Zumpano, con cui si dispone il prosieguo dell’attività di poligono di tiro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli accertamenti eseguiti dall’ARPACAL ed in particolare il rapporto tecnico dell’ARPACAL del 5 luglio 2024 (prot. n. 2996 dell’8 luglio 2024 del Comune di Zumpano) e relativi atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che disponeva la prosecuzione dell’attività di un poligono di tiro sulla base degli accertamenti fonometrici dell’ARPACAL
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente chiesto la sospensione dell’attività del poligono, gestito da un’associazione sportiva su un’area limitrofa ai propri impianti, lamentando gravi immissioni sonore. Dopo una precedente sentenza che aveva dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento delle amministrazioni e imposto la conclusione del procedimento, il Comune adottava la nota impugnata, disponendo la prosecuzione dell’attività sulla base di accertamenti ARPACAL favorevoli. La ricorrente deduceva: l’omessa effettuazione di verifiche presso la propria sede, in contrasto con le indicazioni della precedente sentenza; l’erroneità delle risultanze tecniche, fondate sull’assenza di un piano comunale di classificazione acustica e su metodologie di calcolo ritenute fallaci; la mancata partecipazione dell’interessata alle verifiche, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; inoltre, contestava il secondo accertamento ARPACAL per l’utilizzo incompleto delle linee di tiro, la non rappresentatività delle misurazioni, il mancato riferimento al piano acustico comunale e l’errata disapplicazione del criterio differenziale di immissione. Il Comune sosteneva la legittimità del provvedimento, la natura vincolata dell’accertamento e l’irrilevanza dei vizi partecipativi ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. Il TAR ha inoltre esaminato e respinto l’eccezione comunale di difetto di giurisdizione, fondata sulla natura tecnica dell’accertamento.
La decisione
Il TAR ha confermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la discrezionalità tecnica non escluda l’esercizio di potere autoritativo e che il giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni tecniche quanto ai profili di ragionevolezza e attendibilità, senza estendere il controllo al merito amministrativo. Nel merito, ha respinto il ricorso valorizzando le risultanze della verificazione disposta nel giudizio, svolta mediante due campagne di rilevamento fonometrico in contraddittorio presso le aree esterne, il bar e gli spogliatoi degli impianti della ricorrente, anche in condizioni di massimo utilizzo del poligono. Le misurazioni hanno accertato il rispetto dei limiti assoluti di immissione. Poiché il Comune non aveva approvato un piano di classificazione acustica, è stata ritenuta corretta l’applicazione della disciplina nazionale suppletiva, con il limite di 70 dB(A) previsto per i territori non classificati. È stata inoltre verificata la conformità del valore differenziale al limite diurno di 5 dB(A), sicché la questione relativa all’eventuale applicabilità del criterio differenziale è risultata comunque priva di concreta incidenza. Il Collegio ha escluso che i picchi sonori superiori a 90 dB(A) imponessero una diversa conclusione, poiché la valutazione deve essere mediata sul tempo di riferimento diurno di 16 ore e i rischi per l’udito degli operatori interni non sono automaticamente riferibili ai ricettori esterni. Ha ritenuto irrilevante la qualificazione di bar e spogliatoi come ambienti abitativi, essendo comunque rispettati i limiti differenziali, e ha escluso che il Geoportale comunale potesse sostituire una formale deliberazione consiliare di zonizzazione acustica. Gli atti impugnati sono stati quindi confermati. Il TAR ha tuttavia rilevato la precarietà dell’equilibrio tra poligono e impianti limitrofi, facendo proprie le raccomandazioni del verificatore e demandando al Comune la valutazione sull’adozione di ulteriori misure di mitigazione acustica e, eventualmente, di un piano comunale di classificazione acustica. Le spese di lite sono state compensate; le spese della verificazione sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 21-octies l. 241/1990
Il Comune ne ha invocato l’applicazione per sostenere l’irrilevanza degli eventuali vizi partecipativi in presenza di un provvedimento vincolato; il rigetto del ricorso è stato tuttavia fondato principalmente sulle risultanze tecniche favorevoli.
artt. 2 e 6 DPCM 1° marzo 1991
Costituiscono la disciplina nazionale suppletiva applicabile in assenza di classificazione acustica comunale.
art. 8 DPCM 14 novembre 1997
In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447 [ossia la classificazione del territorio comunale], si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
In assenza di un piano comunale formalmente approvato, consente l’applicazione dei limiti previsti per i territori non ancora classificati, tra cui il limite di immissione di 70 dB(A).
art. 4, comma 1, DPCM 14 novembre 1997
Il limite differenziale di immissione per il periodo diurno è stato individuato in 5 dB(A), valore risultato rispettato dalle misurazioni.
DPCM 16 marzo 1998
Impone di valutare i livelli sonori considerando il tempo di riferimento diurno di 16 ore, sicché la tollerabilità non è determinata dal singolo evento sonoro isolato ma dalla relativa media temporale.
legge 26 ottobre 1995, n. 447
È richiamata quale legge quadro sull’inquinamento acustico e quale fonte dell’obbligo comunale di classificazione acustica del territorio.
art. 25 D.L. n. 69/2013
La controinteressata ne ha invocato il regime derogatorio per le attività sportive di discipline olimpiche, ma il TAR ha deciso sulla base dell’accertato rispetto dei limiti ordinari senza fondare su tale disposizione la ratio decidendi.
Massime di principio
- La discrezionalità tecnica dell’amministrazione non esclude la giurisdizione del giudice amministrativo quando la valutazione è espressione di potere autoritativo; il sindacato giudiziale può verificare ragionevolezza, attendibilità, correttezza metodologica e adeguatezza dell’istruttoria, senza sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni di merito.
- In assenza di un piano comunale di classificazione acustica formalmente approvato, non è sufficiente fare riferimento a strumenti informali o di mera consultazione: si applica la disciplina nazionale suppletiva prevista per i territori non classificati, con i relativi limiti di immissione.
- La verifica della legittimità delle immissioni sonore deve considerare i limiti assoluti e, quando rilevante, quelli differenziali; il rispetto del limite differenziale può rendere priva di concreta incidenza la contestazione relativa alla sua astratta applicabilità.
- La tollerabilità dell’impatto acustico non è valutata necessariamente in relazione al singolo picco sonoro, ma secondo il tempo di riferimento e i criteri di misurazione stabiliti dalla normativa tecnica applicabile; i rischi per gli operatori direttamente esposti all’interno della fonte non sono automaticamente trasferibili ai ricettori esterni.
- Una verificazione tecnica svolta in contraddittorio, presso i ricettori sensibili e in condizioni rappresentative, può costituire fondamento della decisione quando confermi, con metodologia conforme alla normativa e alle buone pratiche, il rispetto dei limiti di immissione.
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