Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22021/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

Il Tribunale aveva assolto l'imputata dal delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La parte civile aveva proposto impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, ma la Corte di appello l'aveva qualificata come ricorso per cassazione, ritenendo la decisione non appellabile perché relativa a un reato punito con pena alternativa e perché l'impugnazione era stata proposta solo per gli interessi civili. Il ricorrente ha quindi chiesto, in sostanza, la corretta qualificazione dell'atto come appello ordinario. La questione decisa dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente la qualificazione dell'impugnazione della parte civile e la sua appellabilità, non il merito dell'assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto errata la qualificazione dell'impugnazione operata dalla Corte di appello. Ha affermato che, per la parte civile, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento prevista dall'art. 593, comma 3, c.p.p. non opera, poiché il suo potere di impugnazione deriva dall'art. 576 c.p.p., che consente l'impugnazione della sentenza di proscioglimento senza limitare la forma al solo ricorso per cassazione. Di conseguenza, l'impugnazione proposta dalla parte civile è stata qualificata come appello ex art. 568, comma 5, c.p.p. e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Messina per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 388, comma 2, c.p.

    Norma incriminatrice oggetto dell'assoluzione di primo grado; la sentenza impugnata riguardava questo reato.

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamato dalla Corte di appello per qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione quando proposta dalla parte civile per soli interessi civili.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Le ipotesi di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento non sono riferibili alla parte civile.

  • art. 576 c.p.p.

    Attribuisce alla parte civile la legittimazione generale a impugnare la sentenza di proscioglimento, consentendo ogni forma di impugnazione ordinaria, incluso l'appello.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente la riqualificazione dell'atto di impugnazione secondo il suo contenuto sostanziale; nel caso concreto l'atto è stato qualificato come appello.

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 2

    Per i reati di competenza del giudice di pace si applica, per la parte civile, la disciplina codicistica generale dell'art. 576 c.p.p., non essendo prevista una disciplina speciale derogatoria.

Massime di principio

  • Le limitazioni all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento previste per l'imputato non si estendono automaticamente alla parte civile, la cui legittimazione all'impugnazione è regolata dall'art. 576 c.p.p.
  • La parte civile può proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento, non essendo il suo potere di impugnazione confinato al solo ricorso per cassazione, salvo specifiche deroghe normative.
  • La qualificazione dell'impugnazione deve avvenire in base alla sostanza dell'atto e alla legittimazione dell'impugnante, dovendosi riqualificare l'atto se la denominazione formale non corrisponde al mezzo di impugnazione effettivamente esperibile.
  • La disciplina speciale dei reati di competenza del giudice di pace non esclude, per la parte civile, l'applicazione della regola codicistica generale sulle impugnazioni contro le sentenze di proscioglimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.