Ordinanza n. 102/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) del decreto prot. n. -OMISSIS-, della Prefettura di -OMISSIS- notificato in data 24/02/2023, con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, rilevato che gli ultimi atti presenti nel fascicolo risalgono al maggio 2023 e che la discussione nel merito è fissata per il 29 aprile 2026, ha ritenuto necessario verificare l'eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o altri atti rilevanti per la permanenza dell'interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull'esito della causa.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto che le parti acquisiscano e comunichino, entro il 25 marzo 2026, informazioni su eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti e dichiarino se permanga l'interesse alla definizione del giudizio. La segreteria deve comunicare l'ordinanza anche alla Prefettura competente tramite l'Avvocatura dello Stato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti disposti nell'ambito del giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa del potere istruttorio esercitato dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando gli atti del fascicolo risultano risalenti e il giudizio di merito è ancora da celebrare, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare la sopravvenienza di fatti o provvedimenti rilevanti e l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione.
- La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione può essere richiesta alle parti anche prima della definizione del merito, quando eventuali sopravvenienze potrebbero incidere sull'utilità concreta della pronuncia.
- In presenza di dati idonei a identificare la parte interessata e di esigenze di tutela della dignità o dei diritti della persona, il giudice può ordinare l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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