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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17277/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promittente venditrice)

La controversia

La controversia nasce da un accordo per l'acquisto di un immobile, rispetto al quale la futura acquirente e il coniuge avevano versato complessivamente euro 25.000 a titolo di acconto. Dopo la separazione personale, la parte acquirente sosteneva di non poter più procedere all'acquisto per causa non imputabile e chiedeva la restituzione di euro 12.500, pari alla metà dell'acconto. La società venditrice contestava la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno da inadempimento, quantificato nella differenza tra il prezzo promesso e il minore prezzo ottenuto dalla successiva vendita a terzi del medesimo immobile. Il Tribunale accolse entrambe le domande; in appello la parte acquirente dedusse l'assenza di prova del danno, la necessità di riduzione equitativa e il concorso colposo della venditrice per avere venduto a prezzo vile. In cassazione articolò due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare il danno gravava sulla controparte e non era stato assolto; con il secondo denunciò violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c., lamentando che la venditrice si fosse rapidamente rivenduta l'immobile dopo la notifica dell'atto di citazione e che non fosse stato provato il valore di mercato del bene al momento della risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure si risolvessero in contestazioni di merito sulla prova del nesso causale tra l'inadempimento del promissario acquirente e il danno lamentato dalla promittente venditrice, nonché sulla sufficienza della prova del danno stesso e sull'eventuale concorso colposo del creditore. Si tratta, secondo la Corte, di accertamenti fattuali riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la prova del danno risarcibile; la Corte non ne offre una lettura di merito, limitandosi a rilevare che la censura investe un accertamento di fatto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché mira a rimettere in discussione la valutazione fattuale della prova del danno

  • art. 1227 c.c.

    invocato per sostenere il concorso colposo del creditore e la riduzione del danno; la Corte ritiene la censura diretta contro un apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • art. 2056 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1227 c.c. per la regolazione del danno aquiliano e dei criteri di valutazione; la censura è stata dichiarata inammissibile perché attiene alla prova del danno

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto, in astratto, del presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La verifica dell'esistenza del nesso causale tra l'inadempimento di una parte e il danno dedotto dall'altra, quando dipenda dalla comparazione tra il prezzo pattuito e quello ricavato dalla successiva vendita a terzi, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la formale rubrica di violazione di legge, miri in realtà a contestare la sufficienza, attendibilità o valutazione della prova del danno e del suo ammontare.
  • La deduzione di concorso colposo del creditore o di riduzione del danno presuppone un diverso giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla prova delle circostanze rilevanti; non può essere trasformata in una censura di legittimità sulla sola corretta applicazione astratta degli artt. 1227 e 2056 c.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, restando estranee al giudizio di legittimità le questioni inerenti al patrocinio a spese dello Stato e ai rapporti con l'erario.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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