Cassazione Civile, Ordinanza n. 07711/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una società in liquidazione e concordato preventivo aveva convenuto in giudizio una banca e una compagnia assicurativa chiedendo la restituzione di somme trattenute in esecuzione di una polizza fideiussoria e di un contratto di capitalizzazione costituito in pegno a garanzia del finanziamento bancario. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo nulle, ai sensi della disciplina fallimentare, sia la vendita dei titoli da parte della banca sia l'incameramento delle somme da parte dell'assicurazione. In appello, la società assicurativa che aveva proposto impugnazione si qualificava come conferitaria del ramo d'azienda assicurativo e deduceva la propria legittimazione ad impugnare quale successore della parte soccombente in primo grado. La corte d'appello aveva però dichiarato l'appello inammissibile per mancata prova della legittimazione, ritenendo non dimostrato il subentro nella posizione della società originariamente convenuta. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, l'omesso uso dei poteri istruttori/integrativi del giudice d'appello, l'erronea qualificazione della vicenda come semplice successione soggettiva anziché come fusione/conferimento di ramo d'azienda nel settore assicurativo, la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla pubblicità legale dei fatti societari, nonché, con un quinto motivo, l'erronea applicazione della disciplina fallimentare e del pegno, chiedendo anche una decisione nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la società appellante avesse adeguatamente allegato e dimostrato la propria legittimazione ad impugnare quale cessionaria/conferitaria del ramo d'azienda, trattandosi di titolo di natura pubblica e accertabile e non idoneamente contestato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. I primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, essendo richiesta una decisione nel merito non consentita in assenza, dalla sentenza impugnata, di accertamenti sufficienti a decidere la causa senza ulteriori verifiche fattuali.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme al principio del contraddittorio, senza autonoma ratio decisiva.
art. 352 c.p.c.
Invocato per censurare il mancato esame delle difese in appello.
art. 190 c.p.c.
Invocato per sostenere che la replica poteva essere svolta solo nelle memorie conclusionali.
art. 156 c.p.c.
Richiamato ai fini della dedotta nullità del procedimento e della sentenza.
art. 159 c.p.c.
Richiamato ai fini della dedotta nullità del procedimento e della sentenza.
art. 161 c.p.c.
Richiamato ai fini della dedotta nullità del procedimento e della sentenza.
art. 83 c.p.c.
Invocato con riferimento ai poteri e alla rappresentanza processuale.
art. 125 c.p.c.
Invocato con riferimento alla regolarità degli atti difensivi.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La ricorrente sosteneva che il giudice d'appello dovesse assegnare un termine per integrare la prova della legittimazione processuale.
art. 350 c.p.c.
Invocato nel motivo sulla mancata concessione del termine integrativo in appello.
art. 75 c.p.c.
Richiamato per contestare la qualificazione della legittimazione processuale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al fatto notorio e alla pubblicità legale del subentro societario.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sulla legittimazione ad impugnare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso.
art. 168 l. fall.
Richiamato dalla sentenza di merito quale base della declaratoria di nullità degli atti dispositivi compiuti in violazione della disciplina concorsuale.
art. 1851 c.c.
Invocato nel quinto motivo in tema di pegno e qualificazione del rapporto di garanzia.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per la richiesta di decisione nel merito; la Corte esclude che ricorrano i presupposti per decidere senza rinvio.
art. 2504-bis c.c.
Richiamato per sostenere che la vicenda andasse inquadrata come fusione societaria con effetti successori.
art. 201 d.lgs. 209/2005
Richiamato come disciplina speciale delle fusioni tra imprese di assicurazione.
art. 191 d.lgs. 209/2005
Richiamato nel motivo sulla successione nelle imprese di assicurazione.
art. 198 d.lgs. 209/2005
Richiamato nel motivo sulla successione nelle imprese di assicurazione.
art. 21 regolamento IVASS n. 14/08
Richiamato quale disciplina attuativa del procedimento autorizzatorio nel settore assicurativo.
art. 23 regolamento IVASS n. 14/08
Richiamato quale disciplina attuativa del procedimento autorizzatorio nel settore assicurativo.
art. 3 regolamento IVASS n. 14/08
Richiamato quale disciplina attuativa del procedimento autorizzatorio nel settore assicurativo.
art. 31 regolamento IVASS n. 14/08
Richiamato quale disciplina attuativa del procedimento autorizzatorio nel settore assicurativo.
art. 32 l. 69/2009
Richiamato nel motivo relativo alla pubblicità legale degli atti societari.
art. 54, comma 4-bis, d.lgs. 82/2005
Richiamato nel motivo relativo alla pubblicità legale e alla conoscibilità dei dati tramite siti istituzionali.
Massime di principio
- La società che subentra, per fusione o per cessione di ramo d'azienda, nella posizione della parte originaria può proporre impugnazione contro la sentenza resa nei confronti del dante causa, purché alleghi in modo idoneo il titolo del subentro; se il titolo è di natura pubblica e accertabile e la contestazione avversaria è meramente assertiva o fondata sulla sola mancata produzione documentale, la legittimazione processuale deve ritenersi provata.
- Nel giudizio di appello, quando la questione riguarda la legittimazione a impugnare del successore a titolo particolare, il giudice non può limitarsi a un formalismo probatorio che ignori l'allegazione del titolo di successione, specie se desumibile da atti soggetti a pubblicità legale.
- La decisione di cassazione con rinvio è necessaria quando l'accoglimento del motivo impone un nuovo esame della causa da parte del giudice di merito; la Corte non può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. se dalla sentenza impugnata non emergono accertamenti sufficienti a esaurire ogni verifica fattuale ulteriore.
- La mera omessa produzione dell'atto di fusione o di cessione non basta, da sola, a fondare il difetto di legittimazione del successore processuale, se la successione è allegata con riferimento a un titolo pubblico e non specificamente contestata nel suo contenuto sostanziale.
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