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Ordinanza

Ordinanza n. 8963/2026 - Roma, Sezione 3

Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

Giustizia amministrativa202601611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale diniego di accesso a documenti relativi alla correzione e valutazione delle prove sostenute dopo il semestre filtro per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, dopo avere sostenuto gli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro propedeutici all’accesso e all’immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, ha presentato il 26 gennaio 2026 un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università del Piemonte Orientale e del CINECA. Nel giudizio, introdotto principalmente per ottenere l’annullamento del diniego di ammissione al corso e l’ammissione alla facoltà e alla sede indicata come prima opzione, ha contestato il parziale diniego di accesso e ha chiesto l’ostensione di ulteriore documentazione. In particolare, residuavano il verbale di correzione delle domande a completamento degli istanti e le linee guida ministeriali o di Ateneo adottate per il modulo di correzione del 2026. Per definire esaustivamente la domanda di accesso, il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sulle fasi di predisposizione delle domande e delle relative risposte, sull’inserimento dei dati nella piattaforma informatica del CINECA e sulle operazioni di correzione e validazione degli elaborati da parte delle commissioni locali.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di accesso. Ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Consorzio CINECA e dell’Università del Piemonte Orientale, ciascuno per quanto di competenza, imponendo la produzione, entro 40 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di chiarimenti documentati riguardanti: la predeterminazione delle risposte corrette; gli eventuali elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a completamento; le procedure di correzione delle prove; il funzionamento del sistema informatico utilizzato; i criteri di valutazione adottati dalle commissioni; i verbali delle operazioni di correzione. La definizione della fase processuale è stata riservata all’esito dell’istruttoria e la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sul diniego di accesso né sulla domanda principale di ammissione al corso.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale della fase di giudizio relativa alla domanda di accesso e consente al giudice di disporre gli accertamenti necessari prima di definirla.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. L. 241/1990

    Sono le disposizioni sostanziali richiamate per l’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente.

  • Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025

    È l’atto ministeriale richiamato quale disciplina degli esami propedeutici all’accesso e all’immatricolazione al corso di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo a un parziale diniego di accesso documentale, il giudice può disporre preliminari incombenti istruttori quando la definizione dell’istanza richieda di ricostruire le fasi procedimentali e tecniche di formazione, gestione e valutazione degli atti richiesti.
  • Quando l’accesso riguarda prove selettive corrette mediante sistemi informatici e criteri predeterminati, l’istruttoria può estendersi alle risposte corrette, agli eventuali sinonimi ammessi, alle modalità di correzione, al funzionamento della piattaforma, ai criteri valutativi delle commissioni e ai verbali delle operazioni.
  • Gli incombenti istruttori devono essere posti a carico delle amministrazioni e degli organismi coinvolti nelle diverse fasi procedimentali, ciascuno limitatamente alla documentazione e ai chiarimenti rientranti nella propria competenza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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