Sentenza del 08/06/2015 n. 2481 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - ACCERTAMENTO - Aumento capitale - Conferimento azienda - Successiva cessione quote conferitaria - Cessione onerosa - Schema negoziale unico - Esclusione - Effetto giuridico unitario - Esclusione - Cessione ramo azienda - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’ente impositore aveva considerato unitariamente l’aumento di capitale realizzato mediante conferimento di un ramo d’azienda e la successiva cessione onerosa delle quote della società conferitaria, qualificando l’intera operazione come cessione di ramo d’azienda. La contribuente contestava tale riqualificazione, sostenendo che il conferimento e la successiva cessione delle partecipazioni fossero atti distinti e non riconducibili automaticamente a un unico schema negoziale avente l’effetto giuridico della cessione d’azienda.
La decisione
La riqualificazione è stata esclusa. Il conferimento del ramo d’azienda e la successiva cessione delle quote della conferitaria non possono essere immediatamente considerati come una cessione unitaria di ramo d’azienda, poiché gli atti restano distinti e non producono necessariamente un unico effetto giuridico. L’accertamento fondato sulla diversa qualificazione dell’operazione non risulta quindi giustificato nei termini prospettati dall’ente impositore.
Massime di principio
- Il conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda in una società e la successiva cessione delle quote della conferitaria non costituiscono automaticamente una cessione diretta d’azienda.
- Per riqualificare più atti come un’unica operazione ai fini dell’imposta di registro occorre dimostrare che essi siano collegati e producano un effetto giuridico unitario, non essendo sufficiente la sola successione temporale o la convenienza economica dell’operazione.
- Gli atti negoziali distinti devono essere valutati secondo i loro effetti giuridici propri, salvo che emerga concretamente l’esistenza di un unico schema negoziale elusivo o simulatorio.
- La successiva cessione delle partecipazioni trasferisce, in linea generale, quote societarie e non direttamente l’azienda conferita; pertanto la diversa qualificazione fiscale richiede una motivazione specifica e una concreta prova dell’unitarietà dell’operazione.
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