Ordinanza n. 1418/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione a) del provvedimento di diniego prot. n. 1232 del 5.3.2026, con cui il Comune di Mercenasco ha comunicato il diniego sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 2854 del 30.5.2025 della Soc. Agr. Albertina per la costruzione di due porcilaie prefabbricate con annesse vasche circolari per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami ed opere complementari connesse all’insediamento a un nuovo impianto suinicolo non intensivo; b) del preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 4974 del 18.9.2025; c) del parere di fattibilità geologica negativo acquisito in data 2.3.2026; d) della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 8-905 del 24.3.2025 (“Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica”), laddove, al paragrafo 2.3.1.4, nel disciplinare le aree in classe IIIa, abbia inteso renderle “inidonee a nuovi insediamenti” in senso assoluto, anziché relativo, in violazione dell’art. 41 della Costituzione; e) per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto e da ritardo che la società ricorrente ha patito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di due porcilaie prefabbricate, vasche per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e opere complementari
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire, il precedente preavviso di diniego, il parere di fattibilità geologica negativo e, in parte qua, la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 8-905 del 24 marzo 2025, contestando l'interpretazione delle aree in classe IIIa come assolutamente inidonee a nuovi insediamenti, in asserita violazione dell'art. 41 Cost. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno ingiusto e da ritardo. La controversia riguarda un progetto per due porcilaie prefabbricate con vasche circolari per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e opere complementari, da realizzarsi in area caratterizzata da elevata pericolosità idraulica, classificata IIIa nella Carta di Sintesi del piano regolatore generale e ricompresa nel piano di gestione del rischio alluvioni. Il Comune si è costituito; la Regione Piemonte non si è costituita. Il TAR, senza definire il merito né pronunciarsi sui singoli motivi, ha ritenuto necessario verificare la compatibilità del progetto con le norme di attuazione del piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, con la deliberazione regionale n. 8-905/2025 e con il regolamento regionale n. 10/R del 29 ottobre 2007 sulle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito e non ha annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Contestualmente ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidandola al dirigente del settore competente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà accertare, in contraddittorio, la compatibilità del progetto con la disciplina del piano di assetto idrogeologico, con la deliberazione regionale n. 8-905/2025 e con il regolamento regionale n. 10/R/2007, potendo acquisire documenti, chiedere chiarimenti, svolgere sopralluoghi e avvalersi di ausiliari. Sono state disciplinate le modalità di partecipazione delle parti e dei tecnici di fiducia, i termini per la relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. La ricorrente dovrà anticipare al verificatore 600 euro. L'udienza di discussione del merito è stata fissata al 10 febbraio 2027; le spese della verificazione saranno liquidate con la sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, in sede cautelare, di fissare l'udienza di merito quando le esigenze del ricorrente possono essere tutelate mediante una rapida definizione del giudizio, senza adottare una misura cautelare provvisoria.
art. 66 c.p.a.
Disciplina la verificazione disposta dal giudice amministrativo per acquisire un accertamento tecnico rilevante ai fini della decisione.
art. 41 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione dell'interpretazione della disciplina regionale sulle aree in classe IIIa; l'ordinanza non decide la relativa questione.
d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la disciplina delle spese e della liquidazione dell'attività del verificatore.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per i termini relativi all'istanza del verificatore per la liquidazione delle spese della verificazione.
regolamento Regione Piemonte 29 ottobre 2007, n. 10/R
Indicato tra le discipline tecniche rispetto alle quali deve essere verificata la compatibilità del progetto, con riferimento alle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola.
Massime di principio
- Quando la controversia richiede un accertamento tecnico specialistico sulla compatibilità di un progetto edilizio o infrastrutturale con plurime discipline di tutela del territorio e di sicurezza idraulica, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. prima della decisione di merito.
- La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, consentendo alle parti di nominare tecnici di fiducia, partecipare alle operazioni, formulare osservazioni sulla relazione e ottenere una presa di posizione specifica del verificatore sulle osservazioni formulate.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze del ricorrente possono essere tutelate mediante la fissazione dell'udienza di merito, il giudice può evitare di adottare una misura cautelare e fissare direttamente la discussione della causa.
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