Sentenza del 18/03/2024 n. 142 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Esclusione della solidarietà passiva dei coeredi per il debito IMU del de cuius
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2015 notificato soltanto ad uno dei due coeredi (la ricorrente). La ricorrente deduceva l'illegittimità della notifica e sosteneva l'assenza di solidarietà passiva tra coeredi per i tributi locali, richiamando l'obbligo di comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale previsto dall'art. 65 DPR 600/1973 e l'irregolarità della notifica eseguita collettivamente e impersonalmente nei confronti degli eredi.
La decisione
Il giudice d'appello ha accolto l'appello della Sig.ra C.R. riformando la sentenza di primo grado. Ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento nella parte in cui intimava il pagamento dell'intero tributo ad un solo erede, affermando che per l'IMU, in assenza di norme speciali che dispongano solidarietà, si applica la ripartizione pro quota dei debiti ereditari ai sensi degli artt. 1295 e 752 c.c. Ha altresì precisato che la pretesa del Comune nei confronti della ricorrente relativa alla sua quota è comunque definitiva per la parte non impugnata. Per la particolarità della questione ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Prevede la responsabilità solidale degli eredi per le imposte sui redditi quando il presupposto si è verificato anteriormente alla morte; tale solidarietà non è estensibile all'IMU in assenza di espressa disposizione normativa.
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U. successioni)
Stabilisce la solidarietà degli eredi per l'imposta di successione; norma speciale limitata all'imposta sulle successioni e non applicabile all'IMU.
Codice Civile
Principio generale che i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote, salvo patto contrario; principio applicato in mancanza di norme tributarie speciali di solidarietà.
Codice Civile
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie; norma richiamata per affermare la responsabilità pro quota anche per l'IMU.
Codice Civile
Norma richiamata insieme all'art. 752 per il coordinamento delle regole sulla ripartizione dei debiti ereditari e i relativi meccanismi di contribuzione tra coeredi.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. sent. n. 780/2011; Cass. sent. n. 22426/2014; Cass. sent. n. 3277/1975
La Corte ha chiarito che la solidarietà passiva tra coeredi è limitata alle ipotesi espressamente previste (imposte dirette, imposta di successione) e che, in mancanza di norme speciali, si applica la regola comune della ripartizione pro quota dei debiti ereditari.
D.P.R. 4 ottobre 1958, n. 645
art. 16 (richiamato storicamente)
Richiamo storico per evidenziare la tradizione normativa che riservava la solidarietà passiva alle imposte dirette; non applicabile direttamente alla fattispecie IMU attuale.
Massime di principio
- Per l'IMU e, più in generale, per i tributi locali non esiste responsabilità solidale automatica tra coeredi salvo espressa previsione normativa: in assenza di tale norma si applica la ripartizione pro quota dei debiti ereditari (art. 1295 e 752 c.c.).
- La notifica di un avviso di accertamento che intimi il pagamento dell'intero tributo a un solo erede è illegittima se non sussiste una norma che disciplini la solidarietà passiva; l'ente impositore deve rivolgere l'azione al singolo erede nella misura della sua quota oppure motivare la base giuridica della solidarietà.
- Se un erede non impugna nel merito la propria quota di debito risultante dall'accertamento, la pretesa dell'ente impositore nei confronti di quella quota si consolida e diventa definitiva per effetto della mancata impugnazione.
- Gli enti locali, prima di procedere a notifiche esecutive collettive, dovrebbero verificare la sussistenza di norme speciali che autorizzino la solidarietà e curare l'indicazione delle generalità e del domicilio fiscale degli eredi per evitare vizi di notifica.
- In controversie ereditarie-tributarie è utile distinguere tra la questione della debenza dell'imposta (quota) e la questione della responsabilità passiva (pro quota vs solidarietà): si possono avere decisioni favorevoli all'ente sul punto della debenza e contemporaneamente favorevoli al contribuente sul regime di responsabilità.
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