Cassazione Civile, Ordinanza n. 12721/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di condanna di AGEA al pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di contributi comunitari PAC, per un importo di euro 278.304,28 oltre accessori, riconosciuti in base al Regolamento CE n. 1782 del 2003. In primo grado la domanda era stata respinta perché ritenuta non provata la debenza dei contributi e, comunque, perché AGEA aveva opposto in compensazione un proprio controcredito relativo al prelievo supplementare sulle quote latte. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 165/1999, sostenendo che non vi sarebbe un unico rapporto idoneo a giustificare la compensazione; 2) violazione dell'art. 1243 c.c. e di varie disposizioni normative, contestando la compensazione tra contributi PAC e debiti per prelievo supplementare quote latte; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché i giudici di merito avrebbero ritenuto non contestato il credito di AGEA; 4) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che l'accertamento del credito AGEA spettasse al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate/inammissibili tutte le censure, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nella materia dei rapporti tra crediti dell'agricoltore per contributi PAC e debiti per prelievo supplementare quote latte, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica quando il controcredito dell'ente sia certo e liquido, secondo un accertamento di merito insindacabile in cassazione. Ha inoltre ribadito che l'accertamento del credito AGEA spetta al giudice ordinario, non a quello amministrativo. Poiché nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato l'esistenza del credito di AGEA, la compensazione poteva operare come mera regolazione contabile del saldo finale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.lgs. 165/1999
Richiamato dal ricorrente per negare la configurabilità di un unico rapporto idoneo a sorreggere la compensazione; la Corte non ne accoglie la censura.
art. 1243 c.c.
La Corte ribadisce che nella compensazione impropria il controcredito deve essere certo; l'accertamento della coesistenza dei crediti avviene in sede giudiziale e gli effetti si producono con la sentenza che la dichiara.
art. 11 preleggi
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esito utile.
art. 12 preleggi
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esito utile.
art. 14 preleggi
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esito utile.
art. 2 d.P.R. 727/1974
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di quote latte e prelievo supplementare.
art. 1246 c.c.
La Corte richiama il principio per cui le cause di impignorabilità non ostano alla compensazione impropria nei rapporti in esame.
art. 3, comma 5-duodecies, d.l. 182/2005 conv. in l. 231/2005
La previsione di impignorabilità delle somme dovute ai beneficiari di provvidenze comunitarie non impedisce il recupero dei pagamenti indebiti da parte degli organismi pagatori.
reg. CE n. 1782 del 2003
Costituisce il quadro normativo dei contributi PAC richiesti.
reg. CE n. 1663 del 1995
Richiamato come antecedente del meccanismo di registro dei debiti.
reg. CE n. 595 del 2004
Richiamato per affermare che il sistema UE implica il recupero corretto del prelievo sui produttori che hanno superato i limiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nella controversia tra credito dell'agricoltore per contributi PAC e controcredito dell'organismo pagatore per prelievo supplementare sulle quote latte è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, purché il controcredito sia certo e il relativo accertamento sia compiuto dal giudice di merito.
- La compensazione impropria ha funzione meramente contabile: serve a determinare il saldo finale tra le parti e i suoi effetti si producono con la sentenza che dichiara la coesistenza dei rispettivi crediti.
- La certezza del controcredito opposto in compensazione deve essere provata dall'ente creditore ed è oggetto di accertamento giudiziale; tale valutazione, se sorretta da apprezzamenti di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Le norme sulla impignorabilità di determinate somme non ostano, di regola, al recupero da parte degli organismi pagatori dei pagamenti indebiti né impediscono la compensazione impropria nei rapporti PAC/quote latte.
- La competenza ad accertare il credito di AGEA spetta al giudice ordinario, non al giudice amministrativo.
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