Sentenza n. 1315/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, n. 8311/2023 del 27.09.2023 (NRG 7533/2023), notificata tramite PEC in data 14.02.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 8311/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario del lavoro, con conseguente condanna del Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti, quantificata secondo i criteri stabiliti nel titolo giudiziale, oltre agli interessi legali. Ha dedotto il mancato adempimento dell'obbligo conformativo derivante dal giudicato e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, compresa, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e consente di accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare o modificare il contenuto del giudicato mediante nuovi accertamenti di merito. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte della ricorrente, le Amministrazioni non hanno fornito chiarimenti né dimostrato la corretta esecuzione della sentenza. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenuta allo stato non necessaria, salva una possibile successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al relativo comando giudiziale.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e delle misure esecutive adottate dal giudice amministrativo, inclusa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione a una prestazione, imponendo all'Amministrazione di conformarsi integralmente al comando giudiziale.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'adempimento, l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza introdurre nuovi accertamenti di merito o integrare il contenuto della sentenza civile.
- Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell'allegazione specifica dell'inadempimento da parte del creditore, l'Amministrazione deve fornire chiarimenti e dimostrare la corretta esecuzione del titolo; l'assenza di indicazioni sull'adempimento giustifica l'accoglimento della domanda esecutiva.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di perdurante inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere negata quando, allo stato, non risultino necessari i relativi presupposti, ferma la possibilità di richiederla successivamente in caso di ulteriore inottemperanza.
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