Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta è rimasta ferma, con la sola precedente rideterminazione del trattamento sanzionatorio effettuata dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta e ha soltanto rideterminato il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto riguarda la violazione di legge penale: il ricorrente sostiene che la condotta contestata sarebbe priva di offensività in concreto perché il bene ceduto era gravato da ipoteca e, in seguito, sarebbe stato possibile recuperarlo da parte della curatela. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, secondo il dato normativo e la giurisprudenza consolidata, nella bancarotta fraudolenta prefallimentare il recupero o la recuperabilità del bene distratto non incide sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato, che si perfeziona con il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore. Ha inoltre richiamato il giudizio della Corte territoriale, la quale aveva evidenziato un pregiudizio reale e concreto per i creditori derivante dalla cessione del bene a una società con sede presso un indirizzo inesistente e incapiente, nonché da ulteriori pattuizioni contrattuali a condizioni svantaggiose e a prezzo vile, idonee a rendere più difficile e meno vantaggiosa la vendita del bene.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
La bancarotta fraudolenta prefallimentare si perfeziona con il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore; il successivo recupero o la possibilità di recupero del bene non esclude la sussistenza del fatto materiale.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella bancarotta fraudolenta per distrazione, ciò che rileva è l'atto di sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale dei creditori; non assume rilievo esimente il fatto che il bene sia successivamente recuperato o recuperabile dalla procedura.
- La valutazione dell'offensività concreta non può essere ancorata alla sola esistenza di una garanzia reale sul bene, quando la cessione abbia comunque determinato un'effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale o un aggravamento della posizione dei creditori.
- Integra il fatto distrattivo la cessione di beni gravati da ipoteca senza effettivo corrispettivo in denaro, specie se accompagnata da modalità negoziali che lascino immutato il debito e determinino una perdita secca per la società fallita.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una tesi già smentita dal consolidato orientamento di legittimità può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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