Sentenza n. 717/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 22 gennaio 2026, relativa alla documentazione sull'utilizzo e sull'applicazione della mobilità volontaria e sulle modalità di gestione interna del pasto del personale infermieristico operante presso una struttura sanitaria
Esito
Favorevole al resistente (gestore sanitario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'organizzazione sindacale ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi a seguito dell'istanza di accesso inviata via PEC il 22 gennaio 2026 a una società privata gestrice di una struttura sanitaria. L'accesso riguardava tutta la documentazione relativa all'utilizzo e all'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria, nonché la documentazione sulle modalità di gestione interna del pasto applicata al personale infermieristico e ogni atto connesso, presupposto o consequenziale. La resistente ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, poiché il ricorso, notificato il 19 marzo 2026, è stato depositato il 14 aprile 2026, oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto per il rito sull'accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare della resistente e ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare la sussistenza del diritto di accesso né la legittimazione dell'organizzazione sindacale. Il giudice ha ritenuto tardivo il deposito del ricorso notificato il 19 marzo 2026 e depositato il 14 aprile 2026, perché effettuato oltre il termine di quindici giorni risultante dal dimezzamento del termine ordinario ai sensi degli artt. 45, 87, comma 3, e 116 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; nel caso concreto il ricorso è stato proposto contro il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso.
art. 45 c.p.a.
Il termine ordinario per il deposito del ricorso è stato ritenuto applicabile nella misura dimidiata al rito sull'accesso.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il dimezzamento dei termini processuali nel rito camerale ha comportato, secondo il TAR, un termine di quindici giorni per il deposito del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito previsto dall'art. 116 c.p.a., il ricorso notificato contro il silenzio-rigetto in materia di accesso deve essere depositato entro il termine processuale dimidiato applicabile ai sensi degli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a.; il deposito oltre il termine determina l'irricevibilità del ricorso.
- La tardività del deposito del ricorso nel rito sull'accesso è rilevabile e comporta una decisione di rito, senza necessità di esaminare la fondatezza della pretesa ostensiva o gli altri presupposti dell'accesso.
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