Ordinanza n. 3833/2026 - Napoli, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della determinazione n. 499 del 5 settembre 2025, con la quale il Direttore generale dell’E.I.C. - Ente Idrico Campano ha adottato la decisione di conclusione negativa della conferenza di servizi di cui in atti; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, presupposti, comunque lesivi degli interessi del Comune ricorrente, ivi compresi i verbali della conferenza, nonché, ove lesive, le delibere dell’E.I.C. nn. 56/2022 e 26/2025, ove intese nel senso di costituire il presupposto del mancato trasferimento del servizio idrico del Comune di Castel Volturno al soggetto unico gestore del Distretto di Caserta; nonché per l’accertamento dell’obbligo di concludere la conferenza di servizi con determinazione di conclusione positiva in ragione degli assensi espressi (in forma esplicita o implicita) dai suoi partecipanti nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche conseguenti al ritardo nel trasferimento del servizio idrico del Comune di Castel Volturno al soggetto unico gestore del Distretto di Caserta; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 1°/4/2026: per l’annullamento: a) della nota EIC prot. n. 2595 del 2 febbraio 2026, comunicata in pari data al Comune di Castel Volturno; b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso alla nota impugnata, ivi comprese (anche in questa sede) le delibere EIC nn. 56/2022 e 26/2025, ove intese nel senso di costituire il presupposto della mancata riattivazione e positiva definizione del subentro del gestore unico nel servizio idrico integrato del Comune di Castel Volturno; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’EIC di riesercitare i propri poteri provvedendo in modo espresso, pieno e motivato in ordine al riavvio e alla definizione positiva del procedimento di subentro del gestore unico nella gestione del servizio idrico integrato del Comune di Castel Volturno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dell'Ente Idrico Campano che ha chiuso negativamente, allo stato, la conferenza di servizi per il subentro di I.T.L. S.p.A. nella gestione del servizio idrico integrato del Comune, nonché successiva nota con cui è stato escluso il riavvio immediato del procedimento
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato la determinazione dell’E.I.C. di conclusione negativa della conferenza di servizi promossa per il subentro di I.T.L. S.p.A. nella gestione del servizio idrico integrato comunale. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Ente di concludere positivamente la conferenza, assumendo che gli assensi necessari fossero stati espressi, anche implicitamente, dai partecipanti, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli da ritardo nel trasferimento del servizio. Con motivi aggiunti il Comune ha impugnato la successiva nota dell’E.I.C. con cui, in riscontro a una diffida, è stato escluso il riavvio immediato del procedimento per mancanza di elementi sopravvenuti, contestando anche la sostanziale inerzia dell’Ente rispetto alle alternative del subentro di I.T.L. o dell’affidamento del servizio nell’ambito della gestione unica del distretto di Caserta. Dagli atti impugnati emerge che la stasi procedimentale è stata ricondotta alla presentazione, da parte di I.T.L., di un’istanza per l’applicazione di misure protettive ai sensi degli artt. 39 e 44 del Codice della crisi d’impresa e alla conseguente necessità di acquisire la valutazione dei commissari nominati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento, accertamento e risarcimento. Ha ritenuto necessario acquisire da I.T.L. informazioni aggiornate e documentazione utile sullo stato della procedura giudiziale avviata con l’istanza di misure protettive ai sensi degli artt. 39 e 44 del Codice della crisi d’impresa, compresi gli eventuali provvedimenti adottati dal tribunale competente o dai commissari giudiziali e rilevanti per la definizione del procedimento di subentro. L’incombente istruttorio è stato disposto entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Il TAR ha richiamato la possibilità di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 39 Codice della crisi d'impresa
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza presentata da I.T.L. per l’applicazione di misure protettive, il cui stato deve essere verificato ai fini della decisione sul procedimento di subentro.
art. 44 Codice della crisi d'impresa
La disposizione è richiamata quale ulteriore base dell’istanza di misure protettive presentata da I.T.L., della quale il TAR ha disposto l’accertamento documentale.
art. 64, comma 4, c.p.a.
può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
Il giudice amministrativo può valutare il comportamento processuale delle parti quale elemento dal quale desumere argomenti di prova.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende dallo stato di una procedura giudiziale o concorsuale promossa da una parte, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di informazioni aggiornate e della relativa documentazione, inclusi i provvedimenti dell’autorità giudiziaria e degli organi nominati nella procedura.
- Il mancato riscontro della parte alle richieste di informazioni e documenti rilevanti per la definizione del procedimento amministrativo e del giudizio può assumere rilievo probatorio, poiché il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
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