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Sentenza

Sentenza n. 1017/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: del giudicato formatosi sulla sentenza n. 909/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2023.

Giustizia amministrativa202501041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 909/2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire, per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ed era stato condannato il Ministero ad attribuire tale beneficio, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, accertando la notifica del titolo esecutivo al Ministero, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, corrispondendo al ricorrente le somme dovute in base al titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale fonte del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari a 500 euro annui.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al comando giudiziale entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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