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Sentenza

Sentenza n. 1909/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di pagamento derivante dalla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, Sezione lavoro, n. 566/2024, pubblicata l’11 settembre 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, Sezione lavoro, n. 566/2024. Nel corso del giudizio, dopo la parziale riapertura del sito della carta docente dal 15 settembre 2026, le è stata corrisposta la somma dovuta in forza del giudicato. Ha quindi chiesto la declaratoria conseguente al soddisfacimento della pretesa, insistendo per le spese perché il pagamento era avvenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa creditoria durante il giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero le spese, considerato che l’adempimento è intervenuto dopo la notifica del ricorso. Ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e condannato il Ministero a rimborsare la restante metà, liquidata in € 400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 del cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione specifica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa creditoria determina la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione adempie al giudicato solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale e poste a suo carico, anche quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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