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Sentenza

Sentenza del 19/12/2016 n. 9615 - Comm. Trib. Prov. Milano

MISURE CAUTELARI - Sospensione giudiziale della cartella di pagamento - Debenza degli interessi - Misura degli interessi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava se, durante la sospensione giudiziale della cartella di pagamento disposta ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 546/1992, fossero comunque dovuti gli interessi e quale criterio dovesse essere utilizzato per determinarne l'ammontare.

La decisione

La sospensione giudiziale non elimina né modifica l'efficacia e la validità della cartella, ma incide soltanto sulla sua esecutività. Di conseguenza, gli interessi continuano a maturare durante il periodo di sospensione. Tuttavia, la loro misura deve essere determinata applicando l'art. 39 del d.P.R. 602/1973, relativo alla sospensione amministrativa, così da evitare una disparità di trattamento tra chi richiede la sospensione amministrativa e chi ottiene quella giudiziale.

Norme richiamate

  • Art. 47 del d.lgs. 546/1992

    Sospensione dell'atto impugnato

    La sospensione giudiziale dell'atto impugnato incide sulla sua esecutività, ma non ne determina l'inefficacia o l'invalidità; pertanto, non impedisce in sé la maturazione degli interessi.

  • Art. 39 del d.P.R. 602/1973

    Sospensione amministrativa della riscossione

    La disposizione viene applicata per determinare la misura degli interessi durante la sospensione giudiziale, in via sostanzialmente uniforme rispetto alla sospensione amministrativa e per evitare disparità di trattamento.

Massime di principio

  • La sospensione giudiziale della cartella blocca temporaneamente l'esecuzione e la riscossione coattiva, ma non cancella il debito né rende inefficace l'atto.
  • Gli interessi possono continuare a maturare durante la sospensione, salvo diversa previsione normativa o specifico provvedimento.
  • Per determinare la misura degli interessi occorre verificare la disciplina prevista per situazioni analoghe, applicando criteri coerenti con quelli della sospensione amministrativa.
  • La sospensione cautelare non equivale all'annullamento dell'atto: l'eventuale cessazione definitiva del debito dipende dall'esito del giudizio di merito.

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