Sentenza del 19/12/2016 n. 9615 - Comm. Trib. Prov. Milano
MISURE CAUTELARI - Sospensione giudiziale della cartella di pagamento - Debenza degli interessi - Misura degli interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava se, durante la sospensione giudiziale della cartella di pagamento disposta ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 546/1992, fossero comunque dovuti gli interessi e quale criterio dovesse essere utilizzato per determinarne l'ammontare.
La decisione
La sospensione giudiziale non elimina né modifica l'efficacia e la validità della cartella, ma incide soltanto sulla sua esecutività. Di conseguenza, gli interessi continuano a maturare durante il periodo di sospensione. Tuttavia, la loro misura deve essere determinata applicando l'art. 39 del d.P.R. 602/1973, relativo alla sospensione amministrativa, così da evitare una disparità di trattamento tra chi richiede la sospensione amministrativa e chi ottiene quella giudiziale.
Norme richiamate
Art. 47 del d.lgs. 546/1992
Sospensione dell'atto impugnato
La sospensione giudiziale dell'atto impugnato incide sulla sua esecutività, ma non ne determina l'inefficacia o l'invalidità; pertanto, non impedisce in sé la maturazione degli interessi.
Art. 39 del d.P.R. 602/1973
Sospensione amministrativa della riscossione
La disposizione viene applicata per determinare la misura degli interessi durante la sospensione giudiziale, in via sostanzialmente uniforme rispetto alla sospensione amministrativa e per evitare disparità di trattamento.
Massime di principio
- La sospensione giudiziale della cartella blocca temporaneamente l'esecuzione e la riscossione coattiva, ma non cancella il debito né rende inefficace l'atto.
- Gli interessi possono continuare a maturare durante la sospensione, salvo diversa previsione normativa o specifico provvedimento.
- Per determinare la misura degli interessi occorre verificare la disciplina prevista per situazioni analoghe, applicando criteri coerenti con quelli della sospensione amministrativa.
- La sospensione cautelare non equivale all'annullamento dell'atto: l'eventuale cessazione definitiva del debito dipende dall'esito del giudizio di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 291 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 360 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 362 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 707 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 1178 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →