Cassazione Penale, Sentenza n. 12257/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 13/09/2021 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 10/07/2021. Oggetto: richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il 20/04/2012 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e disciplina di cui all'art. 12-sexies L. n. 356/1992. Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 12-sexies d.l. 306/1992 e 240-bis c.p. con riferimento al fumus commissi delicti, lamentando che il sequestro si riferiva a fatti del 2003-2004 ormai prescritti e che la valutazione delle disponibilità finanziarie era stata effettuata con riferimento al 2012 anziché al 2004; (2) vizio di motivazione nella valutazione della prova giustificativa della provenienza lecita delle somme sequestrate, contestando il confronto operato dal Tribunale riferito temporalmente al 2012.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali. La Corte ha ricordato che il termine per proporre ricorso per cassazione contro ordinanze del Tribunale del riesame emesse in camera di consiglio è di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.) e non di dieci giorni. Inoltre il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 311, comma 3, richiamato dall'art. 325). Nel caso concreto il ricorrente aveva depositato il ricorso il 19/10/2021 presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari e solo il 22/10/2021 tale atto è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Cagliari, oltre il termine utile (ultimo giorno 21/10/2021). Per tali ragioni il ricorso è stato reputato tardivo e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata come competenza del GIP in rapporto al decreto di sequestro preventivo e alla relativa istanza di revoca; non oggetto di valutazione di merito nella decisione, ma inserita nel quadro fattuale.
art. 12-sexies, L. n. 356/1992
Richiamata quale norma speciale relativa ai sequestri in materia di stupefacenti; il ricorrente contestava l'applicazione e la valutazione del fumus commissi delicti alla luce di tale disposizione, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità procedurale.
art. 73, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale del reato contestato (traffico di sostanze stupefacenti), indicata nel quadro della procedura cautelare oggetto dell'impugnazione.
art. 240-bis cod. pen.
Riferita dal ricorrente in ordine alla valutazione del fumus commissi delicti; la Corte non si è pronunciata sul suo merito per ragioni di inammissibilità formale.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato per il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame; la Corte chiarisce che art. 325 non richiama il termine breve di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, per le misure personali.
art. 311 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato in combinato con l'art. 325 per stabilire la regola formale secondo cui il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la Corte conferma l'irrigidimento della forma e le conseguenze della presentazione ad ufficio diverso.
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Individua il termine generale di quindici giorni per i provvedimenti emessi in camera di consiglio; la Corte lo applica al caso, escludendo l'operatività del termine di dieci giorni richiamato dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla responsabilità per la causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa del ricorrente, applicando la sanzione pecuniaria conseguente.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in camera di consiglio dal Tribunale del riesame è di 15 giorni (art. 585 c.p.p.), non 10 giorni; occorre calcolare il termine dalla notificazione e osservare la specifica disciplina.
- Il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; il deposito in una cancelleria diversa è rischioso: conta la data di arrivo presso l'ufficio competente e non la data di deposito presso un ufficio diverso.
- La presentazione dell'impugnazione presso ufficio diverso può rendere il ricorso tardivo e quindi inammissibile anche se il deposito originario è tempestivo rispetto al proprio ufficio, salvo che l'atto pervenga entro termine alla cancelleria competente.
- Se l'inammissibilità è dovuta a negligenza del ricorrente o del difensore, la Corte può condannare al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); è quindi importante curare la forma e la sede di deposito.
- Quando si contesta la valutazione temporale delle disponibilità finanziarie rispetto al sequestro, tale questione riguarda il merito e va proposta nella sede giurisdizionale appropriata; tuttavia questioni di merito non saranno esaminate se il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.
- Per evitare rischi procedurali è consigliabile verificare sempre la cancelleria competente per il deposito, utilizzare mezzi di trasmissione che garantiscano la ricezione entro termine e, se possibile, depositare direttamente presso l'ufficio del giudice che ha emesso l'atto.
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