Cassazione Civile, Ordinanza n. 06615/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione di cartelle esattoriali emesse per il mancato pagamento dell'imposta di successione e dell'INVIM. La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva confermato il rigetto del ricorso già pronunciato in primo grado. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio uno dei ricorrenti comunicava di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) e di avere regolarmente versato le somme dovute, producendo la relativa documentazione. Sostenevano che la definizione agevolata dovesse estendersi anche agli altri coobbligati solidali, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata del carico pendente da parte di uno dei ricorrenti e ha ritenuto che, ai sensi della disciplina invocata, tale definizione giovasse anche agli altri coobbligati solidali. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre stabilito che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato, perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022
La definizione agevolata dei carichi pendenti, una volta perfezionata, determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo al carico definito.
art. 1, comma 202, L. n. 197/2022
"La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196"
La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati solidali si estende agli altri coobbligati.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
doppio contributo unificato
La Corte esclude la sua applicazione nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- La definizione agevolata del debito tributario, se perfezionata da uno dei coobbligati solidali, produce effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione della controversia.
- Quando sopravviene la definizione del rapporto tributario oggetto del giudizio, la causa va dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
- La disciplina sul contributo unificato aggravato non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica e non opera nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06512/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06514/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06517/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06530/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06534/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06536/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →