Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2118/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Messina recante diniego del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, presente in Italia da oltre trent'anni, ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo: disparità di trattamento tra titolari di permesso di soggiorno ordinario e titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, per l'erronea applicazione di cause ostative fondate su condanne penali non specificamente indicate e per la mancata verifica concreta dei relativi presupposti; lesione del diritto di difesa derivante dall'omessa indicazione delle condanne e degli atti presupposti; omesso bilanciamento con la vita familiare, la lunga durata del soggiorno e l'integrazione lavorativa; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per la mancata considerazione della prosecuzione del rapporto di lavoro, della regolarità contributiva e previdenziale e dell'assenza di nuove condotte penalmente rilevanti. L'Amministrazione ha sostenuto che l'istanza dovesse essere qualificata come richiesta di rilascio di un nuovo titolo, essendo il precedente permesso scaduto e risultando già adottato un diniego nel 2022, non impugnato; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva prodotto la documentazione richiesta con il preavviso di rigetto, in particolare il contratto di soggiorno, previsto per il lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo ha rilevato che il diniego era plurimotivato: da un lato richiamava il precedente diniego del 2022 per condanne ostative, dall'altro fondava autonomamente il rigetto sulla mancata integrazione della documentazione richiesta, e in particolare del contratto di soggiorno. Poiché il ricorrente non aveva specificamente censurato quest'ultima ragione, era sufficiente tale autonoma motivazione a sorreggere il provvedimento; inoltre, nel procedimento per il rilascio di un nuovo permesso per lavoro subordinato, la mancata produzione del contratto di soggiorno risultava ostativa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998. Il Collegio ha poi ritenuto comunque infondati i motivi relativi alle condanne penali, osservando che il precedente decreto di diniego, ritualmente notificato e non impugnato, consentiva la motivazione per relationem e rendeva conoscibili all'interessato le ragioni ostative. Ha escluso l'omesso bilanciamento dei legami familiari, poiché il figlio maggiorenne non risultava residente nel Comune di Messina nel periodo rilevante. Ha infine escluso la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona amministrazione, anche perché l'Amministrazione aveva prospettato il rilascio di un diverso permesso per cure mediche, poi effettivamente rilasciato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per euro 1.000. È stata inoltre respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata dimostrazione della situazione patrimoniale e reddituale nel Paese d'origine e per manifesta infondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato deciso in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata in relazione alle cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno derivanti da condanne penali.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata in relazione alla valutazione dei presupposti del titolo di soggiorno e al bilanciamento con i legami familiari; il TAR ha escluso, nel caso concreto, l'omesso bilanciamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha richiesto al ricorrente la produzione della documentazione necessaria per la domanda di nuovo permesso di soggiorno.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Nel procedimento di rilascio del permesso per lavoro subordinato, la mancata produzione del contratto di soggiorno costituisce ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Consente il rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato in presenza dei presupposti indicati dalla norma; il TAR lo ha applicato per la mancata dimostrazione della situazione economica e per la manifesta infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonome ragioni, ciascuna idonea da sola a sorreggerlo, la mancata specifica contestazione anche di una sola di esse rende inidonee, ai fini dell'annullamento, le censure rivolte alle altre motivazioni.
  • Nel procedimento di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la mancata produzione del contratto di soggiorno richiesto dall'Amministrazione costituisce autonoma ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza.
  • La motivazione per relationem mediante richiamo a un precedente provvedimento ritualmente notificato è sufficiente quando il precedente atto rende conoscibili all'interessato le ragioni ostative e consente l'esercizio del diritto di difesa.
  • La valutazione dei legami familiari ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve riferirsi a legami effettivi e rilevanti nel caso concreto; la mera esistenza di un figlio maggiorenne, non residente nel medesimo Comune nel periodo considerato, non dimostra di per sé l'omesso bilanciamento imposto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
  • Non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza il diniego di uno specifico titolo di soggiorno quando l'Amministrazione abbia individuato i presupposti per un diverso titolo coerente con la situazione personale dell'interessato e ne abbia prospettato o consentito il rilascio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.