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CCNL

CCNL Cooperative Sociali

CCNLT151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2025

Parti stipulanti

SindacatiFP CGILFP CISLFISASCAT CISLUIL FPLUILTUCS
Datori di lavoroAGCI SolidarietàAGCI Imprese SocialiConfcooperative FedersolidarietàLegacoopsociali

Sfera di applicazione

Il contratto si applica alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, nonché delle imprese sociali, comprese le attività di gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi, del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e di inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro del personale impiegato nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali del comparto socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

Ambito di applicazione

Si applica, in particolare, ai servizi e alle attività riconducibili a:

  • settore sanitario, socio-sanitario e assistenziale;
  • servizi educativi, inclusi i servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni;
  • attività educative, di inclusione scolastica e animazione territoriale;
  • servizi residenziali e semiresidenziali;
  • attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • attività produttive diverse svolte dalle cooperative di tipo B ai sensi della L. 381/1991.

Per alcune attività delle cooperative di inserimento lavorativo può essere applicato, in alternativa, il CCNL del settore di riferimento dell'attività svolta, previa verifica aziendale.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2023
  • Scadenza: 31/12/2025

Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno 5 mesi prima della scadenza.

Documenti rilevanti della vigenza

Il testo consolidato del CCNL del 05/03/2024 risulta modificato anche da:

  • accordo del 07/04/2025;
  • accordo del 17/09/2025.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • AGCI Solidarietà / AGCI Imprese Sociali
  • Confcooperative Federsolidarietà
  • Legacoopsociali

Parte sindacale

  • FP CGIL
  • FP CISL
  • FISASCAT CISL
  • UIL FPL
  • UILTUCS

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Livello01/02/202401/10/202401/10/2025Scatto biennaleIndennità di funzione quadri
F2€ 2.407,25€ 2.455,67€ 2.504,09€ 46,48€ 232,41
F1€ 2.107,81€ 2.150,18€ 2.192,54€ 39,51€ 154,94
E2€ 1.908,58€ 1.947,00€ 1.985,42€ 31,50€ 77,47
E1€ 1.768,09€ 1.803,62€ 1.839,15€ 26,86-
D3€ 1.768,09€ 1.803,62€ 1.839,15€ 26,86-
D2€ 1.660,99€ 1.694,41€ 1.727,83€ 23,24-
D1€ 1.574,41€ 1.605,99€ 1.637,57€ 20,66-
C3€ 1.574,41€ 1.605,99€ 1.637,57€ 20,66-
C2€ 1.529,48€ 1.560,27€ 1.591,06€ 19,63-
C1€ 1.485,21€ 1.515,21€ 1.545,21€ 18,59-
B1€ 1.381,00€ 1.408,89€ 1.436,79€ 16,27-
A2€ 1.319,37€ 1.345,95€ 1.372,53€ 13,43-
A1€ 1.307,22€ 1.333,54€ 1.359,85€ 11,62-

Progressione degli aumenti del rinnovo

LivelloMinimo al 01/09/2020Aumento 02/2024Minimo 01/02/2024Aumento 10/2024Minimo 01/10/2024Aumento 10/2025Minimo 01/10/2025Aumento totale
A1€ 1.254,62€ 52,60€ 1.307,22€ 26,32€ 1.333,54€ 26,36€ 1.359,85€ 105,28
A2€ 1.266,21€ 53,14€ 1.319,35€ 26,60€ 1.345,95€ 26,58€ 1.372,53€ 106,32
B1€ 1.325,20€ 55,80€ 1.381,00€ 27,89€ 1.408,89€ 27,90€ 1.436,79€ 111,59
C1€ 1.425,21€ 60,00€ 1.485,21€ 30,00€ 1.515,21€ 30,00€ 1.545,21€ 120,00
C2€ 1.467,90€ 61,58€ 1.529,48€ 30,79€ 1.560,27€ 30,79€ 1.591,06€ 123,16
C3-D1€ 1.511,24€ 63,17€ 1.574,41€ 31,51€ 1.605,99€ 31,58€ 1.637,57€ 126,26
D2€ 1.594,15€ 66,88€ 1.660,99€ 33,42€ 1.694,41€ 33,44€ 1.727,83€ 133,74
D3-E1€ 1.697,06€ 71,03€ 1.768,09€ 35,53€ 1.803,62€ 35,53€ 1.839,15€ 142,09
E2€ 1.831,71€ 76,87€ 1.908,58€ 38,42€ 1.947,00€ 38,42€ 1.985,42€ 153,71
F1€ 2.023,07€ 84,73€ 2.107,80€ 42,38€ 2.150,18€ 42,36€ 2.192,54€ 169,47
F2€ 2.310,42€ 96,83€ 2.407,25€ 48,42€ 2.455,67€ 48,42€ 2.504,09€ 193,67

Scatti di anzianità

Spettano 5 scatti biennali.

LivelloValore scatto
A1€ 11,62
A2€ 13,43
B1€ 16,27
C1€ 18,59
C2€ 19,63
C3€ 20,66
D1€ 20,66
D2€ 23,24
D3€ 26,86
E1€ 26,86
E2€ 31,50
F1€ 39,51
F2€ 46,48

Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.

Mensilità

  • 13 mensilità ordinarie
  • Dal 01/01/2025: maturazione della 14ª mensilità, pari a metà di una retribuzione mensile, corrisposta con le competenze di giugno.

Divisori

  • Divisore orario: 165
  • Divisore giornaliero: 26

ETDR Educatore

Per i lavoratori inquadrati al D1:

  • educatori dei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.M. 378/2018;
  • educatori professionali socio-pedagogici di cui al comma 597 della L. 205/2017;

spetta un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione:

  • dal 01/01/2025: € 41,00 mensili;
  • dal 01/09/2025: incremento di ulteriori € 41,00, quindi € 82,00 mensili.

Con l'accordo del 17/09/2025, l'ETDR di € 82,00 dal 01/11/2025 è esteso anche agli educatori professionali socio-pedagogici in possesso della qualifica di cui al comma 598 della L. 205/2017, sempre se inquadrati al D1.

L'elemento:

  • incide su tutti gli istituti contrattuali;
  • deve apparire in busta paga come "ETDR educatore";
  • non si conserva in caso di passaggio di livello o mansione.

Dal 01/01/2026 gli educatori interessati transitano al livello D2 senza conservazione dell'ETDR.

Indennità e altri elementi economici

VoceImporto
Indennità di cassa€ 30,99 mensili
Indennità di funzione per affiancamento all'inserimento lavorativo€ 50,00 mensili
Indennità di direzione / F2 quadro / direttore aziendale€ 232,41 mensili
Reperibilità con permanenza nella struttura€ 77,47 mensili
Indennità per ciascuna notte di reperibilità 24:00-07:00€ 20,00
Pronta disponibilità€ 1,55 orarie

Indennità professionali

ProfiloImporto mensile
Infermiera/e generica/o€ 61,97
Infermiera/e€ 154,94
Fisioterapista€ 154,94
Psicomotricista€ 154,94
Terapista occupazionale€ 154,94
Logopedista€ 154,94
Medico€ 258,23

Maggiorazioni e trattamenti collegati all'orario

IstitutoTrattamento
Lavoro festivo15%
Lavoro domenicale15%
Lavoro a turni10%
Straordinario feriale diurno15%
Straordinario feriale notturno30%
Straordinario festivo diurno30%
Straordinario festivo notturno50%

Lavoro notturno

Per prestazioni tra le 22:00 e le 06:00:

Durata prestazione notturnaIndennità
Oltre 4 ore e fino a 8 ore€ 12,39 per notte
Oltre 2 ore e fino a 4 ore€ 6,20 per notte
Fino a 2 orenessuna indennità

Per addetti ai servizi di sorveglianza e custodia non soggetti a turni, con attività esclusivamente notturna: maggiorazione 10% sulla paga oraria lorda per ogni ora svolta.


Orario di lavoro

  • Orario ordinario: 38 ore settimanali.
  • Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
  • Per i turnisti, il riposo può essere successivo alla giornata di smonto turno.

Flessibilità

È possibile superare l'orario settimanale fino a 10 ore settimanali, con recupero nei successivi 6 mesi. Se il recupero non è possibile per esigenze organizzative sopravvenute, le ore non recuperate sono retribuite come straordinario.

Straordinario

  • tetto ordinario: 100 ore annue;
  • fino a 150 ore con intesa con RSA/RSU per comprovate esigenze di servizio.

Lavoratori notturni

Ai lavoratori notturni spetta una riduzione di orario di 26 ore annue da godere come permessi retribuiti entro 6 mesi dalla maturazione; se non fruiti per comprovato impedimento, possono essere monetizzati.


Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 26 giorni lavorativi annui calcolati su settimana di 6 giorni.
  • Le 4 festività soppresse sono riconosciute come 4 giorni annui di permesso retribuito.

Festività

Sono quelle di legge, oltre il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento delle festività coincidenti con la domenica; su richiesta, può essere fruito come permesso retribuito in luogo della retribuzione aggiuntiva.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto

  • 2 giorni lavorativi per evento.

Diritto allo studio e formazione

  • 150 ore annue individuali retribuite per diritto allo studio, entro i limiti contrattuali.
  • 100 ore annue di permessi retribuiti per qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, nel limite massimo annuo dell'8% dell'organico.

Assemblea

  • 12 ore annue retribuite.

Assenze e tutele

Malattia

  • Periodo di comporto: 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio.
  • Trattamento economico: integrazione fino al 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.

Infortunio sul lavoro

  • Conservazione del posto fino a guarigione clinica.
  • Integrazione al 100% della retribuzione fino al 180° giorno.

Maternità

  • Per il periodo di astensione obbligatoria:
    • fino al 31/12/2023: integrazione fino all'80%;
    • dal 01/01/2024: integrazione fino al 100% della normale retribuzione.

Aspettativa non retribuita

Con anzianità di servizio di almeno 1 anno può essere concessa, per gravi e comprovate esigenze personali o per malattia di familiari, per un massimo di 6 mesi nell'arco di vigenza contrattuale, nel limite del 3% degli addetti a tempo pieno.


Inquadramento e periodo di prova

Il sistema di classificazione è articolato in 6 aree/categorie: A, B, C, D, E, F.

Periodo di prova

LivelliGiorni di effettiva prestazione
A1, A2, B1, C130
C245
C3, D1, D2, D3, E160
E2, F1, F2180

Quadri

Possono essere individuati tra i lavoratori inquadrati in E2, F1, F2. A essi spetta una indennità di funzione mensile minima:

PosizioneIndennità quadri
E2€ 77,47
F1€ 154,94
F2€ 232,41

Part-time

Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione.

Limiti minimi ordinari

  • 12 ore settimanali, oppure
  • 52 ore mensili, oppure
  • 624 ore annue.

È ammessa la stipula sotto tali minimi per massimo il 10% dell'organico al 31/12 dell'anno precedente; il limite non si applica alle cooperative di tipo B previa verifica nelle commissioni miste paritetiche.

Lavoro supplementare

  • massimo 40% dell'orario individuale;
  • maggiorazione del 27%.

Clausole elastiche e flessibili

Le ore prestate in attuazione delle clausole danno luogo a una maggiorazione del 2%:

  • sulla retribuzione mensile se la variazione supera il 30% dell'orario individuale;
  • altrimenti per le sole giornate interessate dalla variazione.

Apprendistato professionalizzante

Ammesso per le qualifiche da A2 a E2, con esclusione di alcuni profili sanitari indicati dal CCNL.

Durata

Livelli da conseguireDurata
A18 mesi
B e C24 mesi
D ed E36 mesi

Trattamento economico

LivelliPeriodoPercentuale del minimo del livello finale
Adal 1° al 9° mese85%
Adal 10° al 18° mese90%
B e Cdal 1° al 12° mese85%
B e Cdal 13° al 24° mese90%
D ed Edal 1° al 18° mese85%
D ed Edal 19° al 36° mese90%

Limiti numerici

  • massimo 80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio;
  • se i qualificati/specializzati sono meno di 3, si possono assumere fino a 3 apprendisti.

Contratto a tempo determinato

Il contratto a termine è ammesso nelle ipotesi previste dal CCNL, tra cui:

  • punte di intensa attività;
  • copertura ferie programmate;
  • progetti di ricerca;
  • nuove attività socio-sanitarie, riabilitative, assistenziali o promozionali a durata predefinita;
  • sostituzioni di lavoratori assenti;
  • assenze per ragioni giuridiche o contenzioso sul licenziamento;
  • lavoratori svantaggiati di cooperative di tipo B;
  • ragioni sostitutive anche per assenze parziali di orario.

Durata massima

  • 36 mesi;
  • 40 mesi per lavoratori svantaggiati con progetto personalizzato che richieda un termine.

Clausola di stabilizzazione

Non è esercitabile la facoltà di assumere/prorogare/rinnovare oltre i 24 mesi se il datore non ha trasformato a tempo indeterminato almeno il 25% dei contratti a termine oltre i 24 mesi scaduti nei 12 mesi precedenti, salvo il caso in cui sia scaduto un solo contratto.

Limiti quantitativi

  • massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
  • sempre possibile attivare almeno 3 rapporti a termine.

Limite complessivo con somministrazione a termine

Il totale di lavoratori a termine e in somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti in forza al 1° gennaio.

Esclusioni dai limiti

Esclusi dai limiti, tra gli altri:

  • avvio di nuove attività;
  • ragioni sostitutive;
  • attività stagionali;
  • lavoratori over 50;
  • lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo B.

Successione di contratti

Intervalli ridotti a:

  • 7 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 10 giorni per contratti oltre 6 mesi.

Nessun intervallo per successione di contratti per ragioni sostitutive.

Attività stagionali

Sono considerate stagionali, oltre a quelle di legge, anche attività quali:

  • centri estivi e campi scuola;
  • accoglienza residenziale in periodo di chiusura scuole;
  • potenziamento della ristorazione in specifici periodi dell'anno;
  • servizi in territori con flussi turistici.

I contratti stagionali non sono soggetti ai limiti del tempo determinato previsti dal D.Lgs. 81/2015.


Preavviso e cessazione del rapporto

LivelliFino a 3 anni di anzianitàOltre 3 anni
A1, A2, B1, C115 giorni30 giorni
C230 giorni45 giorni
C3, D1, D2, D3, E145 giorni60 giorni
E2, F1, F290 giorni120 giorni

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 297/1982.


Previdenza complementare e sanità integrativa

Previdenza complementare

I lavoratori, superato il periodo di prova, possono iscriversi al fondo Previdenza Cooperativa.

Contribuzione aziendale:

  • 1,5% della retribuzione utile TFR (dal 01/07/2019), per gli iscritti;
  • contributo lavoratore minimo: 1%;
  • conferimento TFR maturando secondo le regole contrattuali e di legge.

Assistenza sanitaria integrativa

Per i lavoratori a tempo indeterminato:

  • contributo aziendale di € 5,00 mensili;
  • dal 01/01/2025: incremento di ulteriori € 5,00 mensili, per un totale di € 10,00 mensili.

Cambi di gestione

In caso di appalto, convenzione o accreditamento con cambio di gestione, l'azienda subentrante, a parità di prestazioni richieste, assume il personale addetto garantendo il mantenimento della retribuzione contrattuale nazionale in essere, inclusi gli scatti di anzianità maturati, secondo le modalità previste dal CCNL e dalla legge.


Relazioni sindacali e appalti

Il contratto prevede:

  • un sistema di relazioni sindacali articolato su livello nazionale, regionale/provinciale e aziendale;
  • comitati misti paritetici e osservatori;
  • un Osservatorio paritetico nazionale e regionale sugli appalti e sugli accreditamenti territoriali;
  • strumenti di monitoraggio della corretta applicazione del CCNL negli appalti e negli affidamenti.

Sintesi finale delle principali novità economiche del rinnovo

Le principali innovazioni della vigenza 2023-2025 sono:

  • aumenti tabellari in tre tranche: 01/02/2024, 01/10/2024, 01/10/2025;
  • introduzione della 14ª mensilità dal 01/01/2025, pari a mezza mensilità;
  • miglioramento dell'integrazione economica in maternità al 100% dal 01/01/2024;
  • incremento del contributo per la sanità integrativa dal 01/01/2025;
  • introduzione/rafforzamento dell'ETDR educatore e successivo passaggio di alcuni profili da D1 a D2 dal 01/01/2026.

Accordi e rinnovi

Verbale di accordo / Ipotesi di rinnovo del 26/01/2024CCNL del 05/03/2024Accordo del 07/04/2025Accordo del 17/09/2025

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