CCNL Cooperative Sociali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2025
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, nonché delle imprese sociali, comprese le attività di gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi, del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e di inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro del personale impiegato nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali del comparto socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.
Ambito di applicazione
Si applica, in particolare, ai servizi e alle attività riconducibili a:
- settore sanitario, socio-sanitario e assistenziale;
- servizi educativi, inclusi i servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni;
- attività educative, di inclusione scolastica e animazione territoriale;
- servizi residenziali e semiresidenziali;
- attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- attività produttive diverse svolte dalle cooperative di tipo B ai sensi della L. 381/1991.
Per alcune attività delle cooperative di inserimento lavorativo può essere applicato, in alternativa, il CCNL del settore di riferimento dell'attività svolta, previa verifica aziendale.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2023
- Scadenza: 31/12/2025
Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno 5 mesi prima della scadenza.
Documenti rilevanti della vigenza
Il testo consolidato del CCNL del 05/03/2024 risulta modificato anche da:
- accordo del 07/04/2025;
- accordo del 17/09/2025.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- AGCI Solidarietà / AGCI Imprese Sociali
- Confcooperative Federsolidarietà
- Legacoopsociali
Parte sindacale
- FP CGIL
- FP CISL
- FISASCAT CISL
- UIL FPL
- UILTUCS
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/02/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2025 | Scatto biennale | Indennità di funzione quadri |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 | € 2.407,25 | € 2.455,67 | € 2.504,09 | € 46,48 | € 232,41 |
| F1 | € 2.107,81 | € 2.150,18 | € 2.192,54 | € 39,51 | € 154,94 |
| E2 | € 1.908,58 | € 1.947,00 | € 1.985,42 | € 31,50 | € 77,47 |
| E1 | € 1.768,09 | € 1.803,62 | € 1.839,15 | € 26,86 | - |
| D3 | € 1.768,09 | € 1.803,62 | € 1.839,15 | € 26,86 | - |
| D2 | € 1.660,99 | € 1.694,41 | € 1.727,83 | € 23,24 | - |
| D1 | € 1.574,41 | € 1.605,99 | € 1.637,57 | € 20,66 | - |
| C3 | € 1.574,41 | € 1.605,99 | € 1.637,57 | € 20,66 | - |
| C2 | € 1.529,48 | € 1.560,27 | € 1.591,06 | € 19,63 | - |
| C1 | € 1.485,21 | € 1.515,21 | € 1.545,21 | € 18,59 | - |
| B1 | € 1.381,00 | € 1.408,89 | € 1.436,79 | € 16,27 | - |
| A2 | € 1.319,37 | € 1.345,95 | € 1.372,53 | € 13,43 | - |
| A1 | € 1.307,22 | € 1.333,54 | € 1.359,85 | € 11,62 | - |
Progressione degli aumenti del rinnovo
| Livello | Minimo al 01/09/2020 | Aumento 02/2024 | Minimo 01/02/2024 | Aumento 10/2024 | Minimo 01/10/2024 | Aumento 10/2025 | Minimo 01/10/2025 | Aumento totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | € 1.254,62 | € 52,60 | € 1.307,22 | € 26,32 | € 1.333,54 | € 26,36 | € 1.359,85 | € 105,28 |
| A2 | € 1.266,21 | € 53,14 | € 1.319,35 | € 26,60 | € 1.345,95 | € 26,58 | € 1.372,53 | € 106,32 |
| B1 | € 1.325,20 | € 55,80 | € 1.381,00 | € 27,89 | € 1.408,89 | € 27,90 | € 1.436,79 | € 111,59 |
| C1 | € 1.425,21 | € 60,00 | € 1.485,21 | € 30,00 | € 1.515,21 | € 30,00 | € 1.545,21 | € 120,00 |
| C2 | € 1.467,90 | € 61,58 | € 1.529,48 | € 30,79 | € 1.560,27 | € 30,79 | € 1.591,06 | € 123,16 |
| C3-D1 | € 1.511,24 | € 63,17 | € 1.574,41 | € 31,51 | € 1.605,99 | € 31,58 | € 1.637,57 | € 126,26 |
| D2 | € 1.594,15 | € 66,88 | € 1.660,99 | € 33,42 | € 1.694,41 | € 33,44 | € 1.727,83 | € 133,74 |
| D3-E1 | € 1.697,06 | € 71,03 | € 1.768,09 | € 35,53 | € 1.803,62 | € 35,53 | € 1.839,15 | € 142,09 |
| E2 | € 1.831,71 | € 76,87 | € 1.908,58 | € 38,42 | € 1.947,00 | € 38,42 | € 1.985,42 | € 153,71 |
| F1 | € 2.023,07 | € 84,73 | € 2.107,80 | € 42,38 | € 2.150,18 | € 42,36 | € 2.192,54 | € 169,47 |
| F2 | € 2.310,42 | € 96,83 | € 2.407,25 | € 48,42 | € 2.455,67 | € 48,42 | € 2.504,09 | € 193,67 |
Scatti di anzianità
Spettano 5 scatti biennali.
| Livello | Valore scatto |
|---|---|
| A1 | € 11,62 |
| A2 | € 13,43 |
| B1 | € 16,27 |
| C1 | € 18,59 |
| C2 | € 19,63 |
| C3 | € 20,66 |
| D1 | € 20,66 |
| D2 | € 23,24 |
| D3 | € 26,86 |
| E1 | € 26,86 |
| E2 | € 31,50 |
| F1 | € 39,51 |
| F2 | € 46,48 |
Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
Mensilità
- 13 mensilità ordinarie
- Dal 01/01/2025: maturazione della 14ª mensilità, pari a metà di una retribuzione mensile, corrisposta con le competenze di giugno.
Divisori
- Divisore orario: 165
- Divisore giornaliero: 26
ETDR Educatore
Per i lavoratori inquadrati al D1:
- educatori dei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.M. 378/2018;
- educatori professionali socio-pedagogici di cui al comma 597 della L. 205/2017;
spetta un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione:
- dal 01/01/2025: € 41,00 mensili;
- dal 01/09/2025: incremento di ulteriori € 41,00, quindi € 82,00 mensili.
Con l'accordo del 17/09/2025, l'ETDR di € 82,00 dal 01/11/2025 è esteso anche agli educatori professionali socio-pedagogici in possesso della qualifica di cui al comma 598 della L. 205/2017, sempre se inquadrati al D1.
L'elemento:
- incide su tutti gli istituti contrattuali;
- deve apparire in busta paga come "ETDR educatore";
- non si conserva in caso di passaggio di livello o mansione.
Dal 01/01/2026 gli educatori interessati transitano al livello D2 senza conservazione dell'ETDR.
Indennità e altri elementi economici
| Voce | Importo |
|---|---|
| Indennità di cassa | € 30,99 mensili |
| Indennità di funzione per affiancamento all'inserimento lavorativo | € 50,00 mensili |
| Indennità di direzione / F2 quadro / direttore aziendale | € 232,41 mensili |
| Reperibilità con permanenza nella struttura | € 77,47 mensili |
| Indennità per ciascuna notte di reperibilità 24:00-07:00 | € 20,00 |
| Pronta disponibilità | € 1,55 orarie |
Indennità professionali
| Profilo | Importo mensile |
|---|---|
| Infermiera/e generica/o | € 61,97 |
| Infermiera/e | € 154,94 |
| Fisioterapista | € 154,94 |
| Psicomotricista | € 154,94 |
| Terapista occupazionale | € 154,94 |
| Logopedista | € 154,94 |
| Medico | € 258,23 |
Maggiorazioni e trattamenti collegati all'orario
| Istituto | Trattamento |
|---|---|
| Lavoro festivo | 15% |
| Lavoro domenicale | 15% |
| Lavoro a turni | 10% |
| Straordinario feriale diurno | 15% |
| Straordinario feriale notturno | 30% |
| Straordinario festivo diurno | 30% |
| Straordinario festivo notturno | 50% |
Lavoro notturno
Per prestazioni tra le 22:00 e le 06:00:
| Durata prestazione notturna | Indennità |
|---|---|
| Oltre 4 ore e fino a 8 ore | € 12,39 per notte |
| Oltre 2 ore e fino a 4 ore | € 6,20 per notte |
| Fino a 2 ore | nessuna indennità |
Per addetti ai servizi di sorveglianza e custodia non soggetti a turni, con attività esclusivamente notturna: maggiorazione 10% sulla paga oraria lorda per ogni ora svolta.
Orario di lavoro
- Orario ordinario: 38 ore settimanali.
- Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
- Per i turnisti, il riposo può essere successivo alla giornata di smonto turno.
Flessibilità
È possibile superare l'orario settimanale fino a 10 ore settimanali, con recupero nei successivi 6 mesi. Se il recupero non è possibile per esigenze organizzative sopravvenute, le ore non recuperate sono retribuite come straordinario.
Straordinario
- tetto ordinario: 100 ore annue;
- fino a 150 ore con intesa con RSA/RSU per comprovate esigenze di servizio.
Lavoratori notturni
Ai lavoratori notturni spetta una riduzione di orario di 26 ore annue da godere come permessi retribuiti entro 6 mesi dalla maturazione; se non fruiti per comprovato impedimento, possono essere monetizzati.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui calcolati su settimana di 6 giorni.
- Le 4 festività soppresse sono riconosciute come 4 giorni annui di permesso retribuito.
Festività
Sono quelle di legge, oltre il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento delle festività coincidenti con la domenica; su richiesta, può essere fruito come permesso retribuito in luogo della retribuzione aggiuntiva.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto
- 2 giorni lavorativi per evento.
Diritto allo studio e formazione
- 150 ore annue individuali retribuite per diritto allo studio, entro i limiti contrattuali.
- 100 ore annue di permessi retribuiti per qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, nel limite massimo annuo dell'8% dell'organico.
Assemblea
- 12 ore annue retribuite.
Assenze e tutele
Malattia
- Periodo di comporto: 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio.
- Trattamento economico: integrazione fino al 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.
Infortunio sul lavoro
- Conservazione del posto fino a guarigione clinica.
- Integrazione al 100% della retribuzione fino al 180° giorno.
Maternità
- Per il periodo di astensione obbligatoria:
- fino al 31/12/2023: integrazione fino all'80%;
- dal 01/01/2024: integrazione fino al 100% della normale retribuzione.
Aspettativa non retribuita
Con anzianità di servizio di almeno 1 anno può essere concessa, per gravi e comprovate esigenze personali o per malattia di familiari, per un massimo di 6 mesi nell'arco di vigenza contrattuale, nel limite del 3% degli addetti a tempo pieno.
Inquadramento e periodo di prova
Il sistema di classificazione è articolato in 6 aree/categorie: A, B, C, D, E, F.
Periodo di prova
| Livelli | Giorni di effettiva prestazione |
|---|---|
| A1, A2, B1, C1 | 30 |
| C2 | 45 |
| C3, D1, D2, D3, E1 | 60 |
| E2, F1, F2 | 180 |
Quadri
Possono essere individuati tra i lavoratori inquadrati in E2, F1, F2. A essi spetta una indennità di funzione mensile minima:
| Posizione | Indennità quadri |
|---|---|
| E2 | € 77,47 |
| F1 | € 154,94 |
| F2 | € 232,41 |
Part-time
Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione.
Limiti minimi ordinari
- 12 ore settimanali, oppure
- 52 ore mensili, oppure
- 624 ore annue.
È ammessa la stipula sotto tali minimi per massimo il 10% dell'organico al 31/12 dell'anno precedente; il limite non si applica alle cooperative di tipo B previa verifica nelle commissioni miste paritetiche.
Lavoro supplementare
- massimo 40% dell'orario individuale;
- maggiorazione del 27%.
Clausole elastiche e flessibili
Le ore prestate in attuazione delle clausole danno luogo a una maggiorazione del 2%:
- sulla retribuzione mensile se la variazione supera il 30% dell'orario individuale;
- altrimenti per le sole giornate interessate dalla variazione.
Apprendistato professionalizzante
Ammesso per le qualifiche da A2 a E2, con esclusione di alcuni profili sanitari indicati dal CCNL.
Durata
| Livelli da conseguire | Durata |
|---|---|
| A | 18 mesi |
| B e C | 24 mesi |
| D ed E | 36 mesi |
Trattamento economico
| Livelli | Periodo | Percentuale del minimo del livello finale |
|---|---|---|
| A | dal 1° al 9° mese | 85% |
| A | dal 10° al 18° mese | 90% |
| B e C | dal 1° al 12° mese | 85% |
| B e C | dal 13° al 24° mese | 90% |
| D ed E | dal 1° al 18° mese | 85% |
| D ed E | dal 19° al 36° mese | 90% |
Limiti numerici
- massimo 80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio;
- se i qualificati/specializzati sono meno di 3, si possono assumere fino a 3 apprendisti.
Contratto a tempo determinato
Il contratto a termine è ammesso nelle ipotesi previste dal CCNL, tra cui:
- punte di intensa attività;
- copertura ferie programmate;
- progetti di ricerca;
- nuove attività socio-sanitarie, riabilitative, assistenziali o promozionali a durata predefinita;
- sostituzioni di lavoratori assenti;
- assenze per ragioni giuridiche o contenzioso sul licenziamento;
- lavoratori svantaggiati di cooperative di tipo B;
- ragioni sostitutive anche per assenze parziali di orario.
Durata massima
- 36 mesi;
- 40 mesi per lavoratori svantaggiati con progetto personalizzato che richieda un termine.
Clausola di stabilizzazione
Non è esercitabile la facoltà di assumere/prorogare/rinnovare oltre i 24 mesi se il datore non ha trasformato a tempo indeterminato almeno il 25% dei contratti a termine oltre i 24 mesi scaduti nei 12 mesi precedenti, salvo il caso in cui sia scaduto un solo contratto.
Limiti quantitativi
- massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- sempre possibile attivare almeno 3 rapporti a termine.
Limite complessivo con somministrazione a termine
Il totale di lavoratori a termine e in somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti in forza al 1° gennaio.
Esclusioni dai limiti
Esclusi dai limiti, tra gli altri:
- avvio di nuove attività;
- ragioni sostitutive;
- attività stagionali;
- lavoratori over 50;
- lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo B.
Successione di contratti
Intervalli ridotti a:
- 7 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 10 giorni per contratti oltre 6 mesi.
Nessun intervallo per successione di contratti per ragioni sostitutive.
Attività stagionali
Sono considerate stagionali, oltre a quelle di legge, anche attività quali:
- centri estivi e campi scuola;
- accoglienza residenziale in periodo di chiusura scuole;
- potenziamento della ristorazione in specifici periodi dell'anno;
- servizi in territori con flussi turistici.
I contratti stagionali non sono soggetti ai limiti del tempo determinato previsti dal D.Lgs. 81/2015.
Preavviso e cessazione del rapporto
| Livelli | Fino a 3 anni di anzianità | Oltre 3 anni |
|---|---|---|
| A1, A2, B1, C1 | 15 giorni | 30 giorni |
| C2 | 30 giorni | 45 giorni |
| C3, D1, D2, D3, E1 | 45 giorni | 60 giorni |
| E2, F1, F2 | 90 giorni | 120 giorni |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 297/1982.
Previdenza complementare e sanità integrativa
Previdenza complementare
I lavoratori, superato il periodo di prova, possono iscriversi al fondo Previdenza Cooperativa.
Contribuzione aziendale:
- 1,5% della retribuzione utile TFR (dal 01/07/2019), per gli iscritti;
- contributo lavoratore minimo: 1%;
- conferimento TFR maturando secondo le regole contrattuali e di legge.
Assistenza sanitaria integrativa
Per i lavoratori a tempo indeterminato:
- contributo aziendale di € 5,00 mensili;
- dal 01/01/2025: incremento di ulteriori € 5,00 mensili, per un totale di € 10,00 mensili.
Cambi di gestione
In caso di appalto, convenzione o accreditamento con cambio di gestione, l'azienda subentrante, a parità di prestazioni richieste, assume il personale addetto garantendo il mantenimento della retribuzione contrattuale nazionale in essere, inclusi gli scatti di anzianità maturati, secondo le modalità previste dal CCNL e dalla legge.
Relazioni sindacali e appalti
Il contratto prevede:
- un sistema di relazioni sindacali articolato su livello nazionale, regionale/provinciale e aziendale;
- comitati misti paritetici e osservatori;
- un Osservatorio paritetico nazionale e regionale sugli appalti e sugli accreditamenti territoriali;
- strumenti di monitoraggio della corretta applicazione del CCNL negli appalti e negli affidamenti.
Sintesi finale delle principali novità economiche del rinnovo
Le principali innovazioni della vigenza 2023-2025 sono:
- aumenti tabellari in tre tranche: 01/02/2024, 01/10/2024, 01/10/2025;
- introduzione della 14ª mensilità dal 01/01/2025, pari a mezza mensilità;
- miglioramento dell'integrazione economica in maternità al 100% dal 01/01/2024;
- incremento del contributo per la sanità integrativa dal 01/01/2025;
- introduzione/rafforzamento dell'ETDR educatore e successivo passaggio di alcuni profili da D1 a D2 dal 01/01/2026.
Accordi e rinnovi
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