CCNL Terzo Settore e Imprese sociali (Fitesc - Adli)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 8 mar 2024 al 7 mar 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato dei dipendenti delle Imprese Sociali e degli Enti del Terzo Settore, applicabile agli enti aderenti alle organizzazioni datoriali stipulanti e in regola con i contributi di assistenza contrattuale. Rientrano, a titolo esemplificativo, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, ONG, ONLUS, imprese sociali, società di mutuo soccorso, associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti non sportivi, patronati, enti senza fini di lucro, università popolari e della terza età.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL si applica ai dipendenti delle Imprese Sociali e degli Enti del Terzo Settore su tutto il territorio nazionale, per rapporti di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Il campo di applicazione comprende, in via esemplificativa, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, ONG, associazioni ambientaliste, enti assistenziali, imprese sociali, ONLUS, società di mutuo soccorso, associazioni di consumatori, enti senza fini di lucro, università popolari e della terza età, nonché numerose attività socio-assistenziali, educative, culturali, sportive e di tutela del territorio.
Il contratto è applicabile esclusivamente agli enti aderenti alle organizzazioni datoriali stipulanti e in regola con i contributi di assistenza contrattuale e con la bilateralità prevista.
Validità
- Decorrenza: 08/03/2024
- Scadenza: 07/03/2027
Il contratto ha durata triennale, sia per la parte normativa sia per la parte economica. In mancanza di disdetta nei termini, si rinnova di anno in anno.
Documenti di riferimento
- CCNL del 08/03/2024
- Verbale integrativo del 04/12/2024
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- A.D.L.I. - Associazione Datori di Lavoro Italiani
Organizzazioni sindacali
- F.I.TE.S.C. - Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione
- CIU Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali
- CIU-UNIONQUADRI
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
La normale retribuzione è composta da:
- paga base nazionale conglobata;
- eventuali scatti di anzianità;
- eventuali elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità annue: 13
Minimi tabellari mensili
La sintesi retributiva riporta i valori in vigore dal 01/03/2024 e la proiezione/aggiornamento dal 01/01/2025.
| Livello | Minimo dal 01/03/2024 (€) | Minimo dal 01/01/2025 (€) |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,00 | 1.991,00 |
| 2 | 1.761,00 | 1.814,00 |
| 3 | 1.634,00 | 1.683,00 |
| 4 | 1.588,00 | 1.636,00 |
| 5 | 1.553,00 | 1.600,00 |
| 6 | 1.519,00 | 1.565,00 |
| 7 | 1.484,00 | 1.529,00 |
| 8* | 1.450,00 | 1.494,00 |
* Il livello 8 riguarda i neoassunti alla prima esperienza lavorativa che, dopo 12 mesi di permanenza, vengono inseriti al 7° livello.
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali, ciascuno pari al 2% della paga nazionale.
| Livello | Scatto dal 01/03/2024 (€) | Scatto dal 01/01/2025 (€) |
|---|---|---|
| 1 | 38,66 | 39,82 |
| 2 | 35,22 | 36,28 |
| 3 | 32,68 | 33,66 |
| 4 | 31,76 | 32,72 |
| 5 | 31,06 | 32,00 |
| 6 | 30,38 | 31,30 |
| 7 | 29,68 | 30,58 |
Per il livello 8 la sintesi non espone uno specifico importo di scatto.
E.D.R. per omesso versamento alla bilateralità
L'elemento distinto della retribuzione è dovuto solo in caso di mancato versamento alla bilateralità/ente bilaterale da parte dell'azienda.
| Decorrenza | E.D.R. mensile (€) |
|---|---|
| 08/03/2024 | 20,00 |
| 04/12/2024 | 25,00 |
L'E.D.R.:
- è erogato per tutte le mensilità contrattuali;
- non è utile ai fini del computo di istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;
- non è dovuto dalle imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti.
Indennità
- Indennità di funzione: per i lavoratori con funzioni direttive inquadrati al I e II livello, pari al 15% della paga base nazionale.
- Indennità di cassa: per il personale addetto continuativamente alla cassa con piena responsabilità, pari al 3% mensile della paga base nazionale.
- Indennità di trasferta: oltre al rimborso spese, è prevista una diaria giornaliera da determinare in sede aziendale con le rappresentanze sindacali.
Tredicesima
È prevista la 13ª mensilità, da corrispondere in occasione delle festività natalizie. Può essere erogata anche in ratei mensili con conguaglio a dicembre.
Classificazione del personale
Il personale è articolato in 8 livelli:
- I livello: funzioni direttive ad alto contenuto professionale;
- II livello: quadri e professionalità elevate;
- III livello: mansioni di concetto e lavoratori specializzati provetti;
- IV livello: lavori qualificati amministrativi e tecnico-pratici;
- V livello: mansioni esecutive con preparazione pratica;
- VI livello: lavori di normale complessità tecnico-pratica;
- VII livello: attività semplici con addestramento pratico;
- VIII livello: neoassunti alla prima esperienza lavorativa, con passaggio al VII dopo 12 mesi.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali
- 173 ore mensili
- massimo ordinario di 8 ore giornaliere
- distribuzione in non meno di 5 giorni
Lavoratori non soggetti a vincoli di orario
I lavoratori con funzioni direttive inquadrati al I e II livello non sono soggetti a vincoli orari, fermo restando il diritto all'indennità di funzione.
Lavoro discontinuo
Per i lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario settimanale è di 48 ore.
Banca ore e flessibilità
Le prestazioni aggiuntive al normale orario e le ore di flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali confluiscono nella banca ore e danno diritto a recupero obbligatorio.
La monetizzazione delle ore accantonate può essere richiesta solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
È inoltre prevista la flessibilità dell'orario: nei periodi di maggiore attività l'ente può superare il normale orario settimanale, compensando con pari riduzioni nei periodi di minore attività entro 12 mesi dall'inizio della flessibilità.
Maggiorazioni
| Tipologia | Misura |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00-06:00) | 15% |
| Lavoro festivo | 15% |
| Straordinario dalla 41ª alla 48ª ora settimanale | 15% |
| Straordinario oltre la 48ª ora settimanale | 25% |
Le maggiorazioni sono calcolate sulla paga base nazionale.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 4 settimane di calendario all'anno
Festività soppresse / permessi
- 24 ore annue in sostituzione delle festività abolite
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario
Permessi retribuiti per lutto e altri eventi
- decesso di padre, madre, fratello, sorella, coniuge, figli: 3 giorni
- decesso di suocero o nonno: 2 giorni
- comprovata disgrazia familiare o grave calamità naturale: fino a 5 giorni di calendario
Dal testo completo risultano inoltre:
- 1 giorno per matrimonio di un figlio;
- 2 giorni per nascita o adozione di un figlio.
Assistenza disabili e altri congedi legali
Si applicano le normative di legge in materia di:
- assistenza a persone disabili;
- cure per invalidi;
- congedi per donne vittime di violenza;
- lutti e permessi della legge n. 53/2000.
Malattia e infortunio
Malattia
- Periodo di comporto: 12 mesi, anche per più episodi morbosi nell'arco dell'ultimo triennio.
Trattamento economico:
- i primi 3 giorni sono retribuiti al 60% in caso di ricovero ospedaliero o se la malattia supera 10 giorni lavorativi;
- successivamente l'ente integra la prestazione INPS fino a garantire l'80% del trattamento economico complessivo fino al 180° giorno.
Infortunio sul lavoro / malattia professionale
Conservazione del posto:
- per l'infortunio: fino al termine dell'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di idoneità alla ripresa;
- per malattia professionale: 9 mesi consecutivi.
Trattamento economico:
- il giorno dell'infortunio è a carico del datore di lavoro;
- 1°, 2° e 3° giorno successivi: 60% della retribuzione a carico del datore, solo in caso di ricovero ospedaliero;
- dal 4° giorno in poi: nessuna integrazione datoriale oltre alla prestazione INAIL.
Maternità e paternità
Si applica la normativa di legge in materia.
Il CCNL prevede espressamente:
- 2 giorni di permesso al padre per nascita del figlio.
Sono inoltre richiamate possibili misure di conciliazione, come part-time temporaneo, telelavoro, lavoro agile, banca ore e flessibilità oraria.
Periodo di prova
| Livelli | Durata massima |
|---|---|
| I - II | 90 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
| III - IV - V | 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
| VI - VII - VIII | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Per i contratti a tempo determinato, il periodo di prova è pari al 10% della durata del contratto, nel rispetto dei limiti massimi di legge e contrattuali.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla riduzione dell'orario.
Il contratto disciplina part-time:
- orizzontale;
- verticale;
- misto.
Sono previste clausole flessibili ed elastiche nei limiti contrattuali e con le condizioni indicate nel testo.
Apprendistato professionalizzante
Dal 04/12/2024 la durata del contratto di apprendistato professionalizzante è così fissata:
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ai livelli I, II, III, IV, V;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ai livelli VI, VII, VIII.
Durata per livello
| Livello | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| I | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| II | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| III | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| IV | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| V | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| VI | 24 mesi | - | - | 24 |
| VII | 24 mesi | - | - | 24 |
| VIII | 24 mesi | - | - | 24 |
Inquadramento economico
- 1° periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- 2° periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- 3° periodo: livello di destinazione finale.
Tempo determinato
Il contratto a termine può essere stipulato nei casi previsti dagli artt. 19 e seguenti del d.lgs. 81/2015.
Limite numerico
Il numero dei lavoratori a tempo determinato non può essere superiore al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza contemporaneamente.
Trattamento in caso di malattia/infortunio non sul lavoro
La conservazione del posto è limitata a un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto, con un minimo di 30 giorni, e comunque non oltre la scadenza del termine.
Preavviso in caso di dimissioni
Per il tempo determinato, i termini di preavviso dei lavoratori a tempo indeterminato sono ridotti alla metà, salvo gli operai per i quali restano fermi i termini ordinari.
Preavviso di cessazione nel tempo indeterminato
| Classificazione | Fino a 5 anni di anzianità | Fino a 10 anni di anzianità | Oltre 10 anni di anzianità |
|---|---|---|---|
| Livelli I - II | 60 giorni di calendario | 75 giorni di calendario | 90 giorni di calendario |
| Livelli III - IV - V | 40 giorni di calendario | 50 giorni di calendario | 60 giorni di calendario |
| Livelli VI - VII - VIII | 30 giorni di calendario | 50 giorni di calendario | 60 giorni di calendario |
In caso di mancato o insufficiente preavviso è dovuta un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto corrispondente al periodo non lavorato. Il periodo di preavviso è computato nel TFR.
TFR
Al lavoratore licenziato o dimissionario spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.
L'anticipazione del TFR può essere richiesta, nei casi di legge, per:
- spese sanitarie;
- costruzione, acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
- assegnazione della prima casa costruita in cooperativa.
L'E.D.R. dovuto per omesso versamento alla bilateralità non concorre al TFR.
Bilateralità e contributi
Il testo completo richiama l'ente bilaterale TE.SE.CO.. La sintesi evidenzia che l'azienda in regola con i versamenti alla bilateralità non eroga l'E.D.R. sostitutivo.
Dal verbale integrativo del 04/12/2024, la mancata adesione/versamento al sistema bilaterale comporta l'obbligo di erogare al lavoratore l'E.D.R. di 25,00 euro mensili per tutte le mensilità previste dal CCNL.
Ulteriori aspetti rilevanti
Lavoro agile / telelavoro
Il CCNL disciplina in modo ampio il lavoro agile e il telelavoro, prevedendo:
- accordo scritto;
- parità di trattamento rispetto ai lavoratori in presenza;
- diritto alla disconnessione;
- rimborso/compensazione per consumi connessi all'attività da remoto;
- tutela della salute e sicurezza;
- diritti sindacali e accesso alle informazioni.
Permessi sindacali
- 10 ore annue per diritto di assemblea;
- 7 ore mensili per dirigenti delle rappresentanze sindacali, secondo le condizioni contrattuali.
Diritto allo studio
Il testo completo prevede:
- 150 ore nel triennio per diritto allo studio, elevabili a 250 ore in specifici casi;
- permessi per esami;
- congedi per formazione permanente nei limiti contrattuali.
Previdenza complementare
È prevista la possibilità di adesione volontaria a una forma di previdenza complementare con contribuzione:
- 1% a carico datore;
- 1% a carico lavoratore;
- conferimento del TFR maturando secondo le regole previste.
Accordi e rinnovi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di CCNL
- CCNL · 6 mar 2024CCNL Restauro Beni Culturali (Ugl - Federterziario)
- CCNL · 5 mar 2024CCNL Cooperative Sociali
- CCNL · 1 mar 2024CCNL Formazione Professionale
- CCNL · 27 feb 2024CCNL Multiservizi (Confial - Federdat)
- CCNL · 21 feb 2024CCNL Servizi Funerari (Fials - Asnaf)
- CCNL · 16 feb 2024CCNL Studi Professionali (dal 01.07.04)
Cerchi altro? Cerca gratis in CCNL →