CCNL Restauro Beni Culturali (Ugl - Federterziario)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 6 mar 2024 al 5 mar 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti delle imprese e dei datori di lavoro che operano nel settore del restauro specialistico di beni culturali, sia in ambito di cantiere su beni immobili sia in laboratorio su beni mobili, comprese imprese artigiane, micro, piccole e medie imprese industriali, consorzi artigiani anche in forma cooperativa e datori di lavoro in generale che operano nel restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi del D.M. 26/05/2009 n. 86.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese e ai datori di lavoro del restauro specialistico, con riferimento alle attività di conservazione e restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici. Il contratto valorizza la specificità del settore, distinguendolo dalle attività edilizie o artigianali non assimilabili.
Validità
- Decorrenza: 06/03/2024
- Scadenza: 05/03/2027
Livelli e profili professionali
Il sistema classificatorio prevede 5 livelli:
| Livello | Profili professionali principali | Parametro dal 06/03/2024 |
|---|---|---|
| A Super | Quadro | 200 |
| A | Direttore tecnico, Responsabile gestionale | 175 |
| B | Restauratore di beni culturali | 150 |
| C | Tecnico del restauro, Tecnico del restauro con competenza settoriale, Amministrativo | 140 |
| D | Operatore generico, Amministrativo | 100 |
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- ARI Associazione Restauratori d'Italia
- FederTerziario
- F.IN.CO. (assistenza/ambito datoriale richiamato nel verbale)
Organizzazioni sindacali
- UGL Costruzioni
- UGL
Assistenza tecnica
- ANCL – Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Trattamento economico
Retribuzione tabellare mensile
La retribuzione tabellare è una voce unica che comprende paga base/minimo tabellare, ex indennità di contingenza ed EDR.
Importi in vigore dal 01/05/2024 e dal 01/05/2025
| Livello | Retribuzione tabellare dal 01/05/2024 | Retribuzione tabellare dal 01/05/2025 |
|---|---|---|
| A Super | 2.687,84 | 2.777,84 |
| A | 2.421,95 | 2.500,70 |
| B | 2.103,88 | 2.171,38 |
| C | 1.993,14 | 2.056,14 |
| D | 1.570,00 | 1.615,00 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali.
| Livello | Importo mensile di ciascuno scatto |
|---|---|
| A Super | 30,00 |
| A | 27,00 |
| B | 23,00 |
| C | 20,00 |
| D | 18,00 |
Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
Elementi distinti della retribuzione (EDR)
| Voce | Importo | Mensilità | Note |
|---|---|---|---|
| EDR per omesso versamento all'Ente Bilaterale | 20,00 | 13 | Rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo del TFR; non riproporzionabile per part-time |
| EDR per mancata adesione al Fondo di assistenza sanitaria | 15,00 | 13 | Rientra nella retribuzione di fatto |
Mensilità e divisori
- Mensilità annue: 13
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero ferie a ore:
- 8 su orario settimanale di 5 giorni
- 6,40 su orario settimanale di 6 giorni
Indennità di funzione capocantiere
Al lavoratore di livello B o C espressamente incaricato di coordinare e guidare l'attività esecutiva di un gruppo di lavoratori spetta una maggiorazione del 5% della retribuzione tabellare, limitatamente alla durata dell'incarico.
Trasferte
Trasferte che si esauriscono nell'arco della giornata
Spettano:
- rimborso spese di trasporto;
- rimborso spese di vitto;
- indennità pari al 100% della retribuzione normale per le ore di viaggio effettivamente compiute per recarsi sul luogo di lavoro.
Trasferte che non si esauriscono nell'arco della giornata
Spettano:
- rimborso spese effettive di viaggio, vitto e alloggio;
- rimborso altre spese autorizzate e documentate;
- indennità di trasferta pari al 10% della retribuzione giornaliera.
Se la trasferta supera 2 mesi, il lavoratore può richiedere 2 giorni di permesso retribuito con rimborso delle relative spese di trasporto.
Orario di lavoro
- Orario normale: 40 ore settimanali di media annua
- Limite massimo giornaliero: 10 ore
Flessibilità
È ammesso il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno, per un massimo di 16 settimane annue, con corrispondente recupero in periodi di minore attività, mantenendo la normale retribuzione.
Banca ore
Le ore di straordinario possono confluire nella banca ore. Il recupero:
- avviene su richiesta scritta del lavoratore;
- normalmente entro il 31/12 di ogni anno;
- non è normalmente fruibile nei mesi di luglio, agosto e dicembre.
Le ore non recuperate entro il termine sono retribuite con la maggiorazione prevista per lo straordinario.
Maggiorazioni per particolari prestazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 35% |
| Lavoro ordinario notturno | 25% |
| Straordinario notturno | 40% |
| Lavoro ordinario festivo | 45% |
| Lavoro ordinario festivo notturno | 50% |
| Straordinario festivo | 55% |
| Straordinario festivo notturno | 70% |
Lavoro domenicale
Per il lavoro svolto di domenica è previsto il riposo compensativo in altro giorno della settimana; in caso di prestazione è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerate festive le domeniche, le festività nazionali di legge e il Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere/l'unità interessata.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ferie
- 160 ore annue, pari a 4 settimane
Permessi retribuiti
- Festività soppresse: 32 ore annue (gruppi di 4 o 8 ore)
- ROL: 24 ore annue
Se i permessi non vengono fruiti nei termini contrattuali, sono retribuiti secondo le regole del CCNL.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario
Permessi per lutto/grave infermità
- 3 giorni per decesso o documentata grave infermità del coniuge, convivente, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.
Disabilità, cure invalidi, donne vittime di violenza
Si applicano le disposizioni di legge richiamate dal CCNL.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto per malattia
- lavoratore con anzianità fino a 3 anni: 6 mesi consecutivi;
- in caso di più malattie/ricadute: massimo 6 mesi in 18 mesi;
- lavoratore con almeno 3 anni di anzianità: 12 mesi consecutivi;
- in caso di più malattie/ricadute: massimo 12 mesi in 20 mesi.
Trattamento economico in malattia
- 100% della retribuzione globale per i primi 6 mesi;
- 50% per i mesi aggiuntivi, in caso di malattie più lunghe o ricadute.
Infortunio e malattia professionale
La conservazione del posto opera fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque nei limiti/termini previsti dal certificato definitivo o dalla disciplina assicurativa richiamata.
Maternità e paternità
Astensione obbligatoria
- madre: 5 mesi;
- fino a 7 mesi se addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non spostabile ad altre mansioni.
Integrazione economica
Per i 2 mesi prima del parto e i 3 mesi successivi, il datore integra l'indennità fino al 100% della retribuzione netta mensile spettante, salvo che l'indennità INPS sia superiore.
Congedo parentale
Nei primi 12 anni di vita del bambino:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se fruiti per almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 11 mesi;
- limite complessivo dei genitori: 10 mesi, elevabili a 11 mesi nei casi previsti.
Il CCNL richiama inoltre gli incrementi di indennità previsti dalla legislazione più recente:
- 80% della retribuzione per 1 mese;
- ulteriore mese al 60% (o 80% per il solo anno 2024), nei limiti e alle condizioni di legge.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| A Super e A | 6 mesi |
| B | 3 mesi |
| C | 30 giorni |
| D | 25 giorni |
La prova può essere ridotta fino alla metà in caso di comprovata esperienza nel livello finale. Per i contratti a termine: massimo 1 mese o, se inferiore, la metà della durata del contratto.
Part-time
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato.
Lavoro supplementare
- consentito fino al 50% dell'orario annuo concordato;
- maggiorazione del 15%.
Clausole elastiche e flessibili
- aumento massimo della prestazione entro il 50% della normale prestazione annua;
- maggiorazione del 15% per le ore rese in applicazione delle clausole elastiche secondo la sintesi contrattuale di riferimento.
Apprendistato professionalizzante
- Durata massima: 3 anni
- Durata minima: 6 mesi
Trattamento economico
| Periodo | Retribuzione rispetto al livello finale |
|---|---|
| Primo periodo | 70% |
| Secondo periodo | 85% |
| Terzo periodo | 100% |
Limiti numerici
- rapporto massimo apprendisti/qualificati: 3 a 2;
- per datori con meno di 10 dipendenti: massimo 100% delle maestranze qualificate/specializzate;
- se i qualificati sono meno di 3 o assenti: massimo 3 apprendisti.
Contratto a termine
Durata
- massimo 24 mesi complessivi tra stesso datore e stesso lavoratore, comprensivi di proroghe e rinnovi;
- massimo 4 proroghe.
Durata oltre 12 mesi
Consentita, entro 24 mesi, nelle causali individuate dal CCNL, tra cui:
- esigenze di cantiere;
- necessità di operatori con requisiti particolari;
- esigenze sostitutive;
- incrementi temporanei non programmabili;
- proroga dei termini di appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni;
- percettori di sostegno al reddito;
- specifiche assunzioni di donne e rifugiati.
Limiti quantitativi
- utilizzo complessivo dei contratti a termine: 50% annuo dell'organico a tempo indeterminato dell'unità produttiva;
- nelle unità fino a 15 dipendenti: consentiti comunque 5 lavoratori a termine.
Stop and go ridotti
- 5 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 10 giorni per contratti oltre 6 mesi.
Diritto di precedenza
Spetta ai lavoratori che abbiano prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa azienda, con esercizio entro i termini previsti dal CCNL.
Somministrazione
Limiti numerici
- somministrazione a tempo indeterminato: massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente;
- limite complessivo tra somministrati a termine e lavoratori a termine: 60% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula.
Preavviso
| Anzianità di servizio | Livelli A Super-A | Livelli B-C-D |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
| Oltre 10 anni | 2 mesi e mezzo | 2 mesi |
I termini di preavviso decorrono da qualunque giorno.
TFR
Si applica la disciplina di legge. Il CCNL precisa che sono esclusi dalla base di calcolo del TFR, tra l'altro:
- rimborsi spese;
- somme una tantum occasionali;
- gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per straordinario e lavoro festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- indennità di trasferta e diarie non continuative;
- maggiorazioni per lavoro supplementare e clausole elastiche.
Rientra invece nella base di calcolo del TFR l'EDR per omesso versamento all'Ente bilaterale.
Bilateralità, sanità integrativa e formazione
Ente bilaterale FormaSicuro
Il sistema di bilateralità fa riferimento a FormaSicuro.
Contribuzione bilaterale
- 8,50 euro mensili per 13 mensilità
- 6,00 euro a carico datore di lavoro
- 2,50 euro a carico lavoratore
In caso di omesso versamento, il datore deve corrispondere un EDR di 20,00 euro mensili per 13 mensilità.
Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Il CCNL prevede l'iscrizione al Fondo sanitario PreviLavoro Italia per i lavoratori aventi i requisiti previsti.
Contribuzione
- 129,00 euro annui a carico del datore di lavoro per ciascun iscritto.
In caso di omesso versamento, spetta al lavoratore un EDR di 15,00 euro lordi per 13 mensilità.
Formazione continua
Il contratto valorizza la formazione professionale e la sicurezza sul lavoro tramite FormaSicuro e FondItalia, prevedendo anche percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale.
Sicurezza sul lavoro
Il CCNL dedica ampio spazio a salute e sicurezza, con richiamo agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e al ruolo di FormaSicuro quale organismo paritetico.
RLS – Permessi annui
| Dimensione aziendale | Permessi retribuiti RLS |
|---|---|
| Fino a 15 dipendenti | 8 ore |
| Da 16 a 50 dipendenti | 20 ore |
| Oltre 50 dipendenti | 32 ore |
Sono inoltre disciplinati RLST, informazione, formazione, DVR, piani di sicurezza, DPI e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Osservazioni finali di sintesi
Il contratto si caratterizza per:
- forte specializzazione professionale del settore del restauro beni culturali;
- sistema retributivo con aumenti tabellari su due decorrenze: 01/05/2024 e 01/05/2025;
- presenza di specifici EDR collegati a bilateralità e assistenza sanitaria;
- disciplina articolata di orario, flessibilità, banca ore, trasferte e sicurezza;
- attenzione a formazione, professionalità qualificate e tutela del patrimonio culturale.
Accordi e rinnovi
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