CCNL Formazione Professionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti di Formazione Professionale operanti all'interno di Istituzioni Formative accreditate o accreditabili ai sensi delle disposizioni vigenti. Si applica inoltre al personale dipendente di enti di qualunque natura giuridica, anche riuniti in consorzi, fondazioni, reti e poli, attivi nella formazione professionale degli occupati e degli inoccupati, nella formazione continua, nell'ITS e IFTS, nell'Istruzione e Formazione Professionale ordinamentale, nei servizi per il lavoro, nell'educazione degli adulti, nella formazione per arti e mestieri e nelle attività connesse alle politiche attive del lavoro.
Inquadramento generale
Il CCNL per la Formazione Professionale ha decorrenza dal 01/01/2024 e scadenza al 31/12/2027.
Il contratto regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti di Formazione Professionale e degli organismi che operano nelle filiere della formazione, dell'orientamento e dei servizi al lavoro.
La durata è quadriennale, con articolazione economica biennale. Le parti hanno previsto l'avvio del confronto per il secondo biennio economico a partire da settembre 2025.
Ambito di applicazione
Si applica al personale dipendente:
- degli Enti di FP operanti in Istituzioni Formative accreditate o accreditabili;
- di enti, consorzi, fondazioni, reti e poli attivi nella:
- formazione professionale degli occupati e degli inoccupati;
- formazione continua;
- ITS e IFTS;
- IeFP ordinamentale;
- servizi per il lavoro;
- educazione degli adulti;
- formazione per arti e mestieri;
- attività connesse alle politiche attive del lavoro.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2024
- Scadenza: 31/12/2027
- Mensilità: 13
- Divisore giornaliero: 26
- Divisore orario: 156
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- FORMA
- CENFOP
Organizzazioni sindacali
- FLC CGIL
- CISL Scuola
- UIL Scuola RUA
- SNALS CONFSAL
Trattamento economico
La retribuzione si compone di:
- trattamento fondamentale:
- stipendio tabellare;
- progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.);
- eventuale salario di anzianità congelato in godimento;
- eventuali superminimi da accordi collettivi;
- assistenza sanitaria integrativa;
- previdenza complementare;
- trattamento accessorio:
- straordinario;
- incentivi/premio di risultato;
- indennità;
- ulteriori trattamenti regionali o di ente.
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile indicata in sintesi è comprensiva di contingenza, EDR confederale e, per i livelli I, II, III e IV, dell'indennità non riassorbibile.
| Livello | Minimo dal 01/06/2024 | Minimo dal 01/09/2025 | P.E.O.I. mensile per scatto |
|---|---|---|---|
| IX | 3.160,14 | 3.222,79 | 60,00 |
| VIII | 2.576,62 | 2.627,71 | 60,00 |
| VII | 2.393,14 | 2.440,58 | 60,00 |
| VI | 2.286,10 | 2.331,43 | 60,00 |
| V | 2.017,63 | 2.057,63 | 55,00 |
| IV | 1.936,77 | 1.975,16 | 40,00 |
| III | 1.798,93 | 1.834,59 | 30,00 |
| II | 1.697,07 | 1.730,71 | 30,00 |
| I | 1.604,19 | 1.635,99 | 30,00 |
Tabella completa degli aumenti 2024-2025
| Livello | Tabellare al 31/12/2023 | Aumento dal 01/06/2024 | Tabellare dal 01/06/2024 | Aumento dal 01/09/2025 | Tabellare dal 01/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1.556,48 | 47,71 | 1.604,19 | 31,80 | 1.635,99 |
| II | 1.646,60 | 50,47 | 1.697,07 | 33,64 | 1.730,71 |
| III | 1.745,43 | 53,50 | 1.798,93 | 35,66 | 1.834,59 |
| IV | 1.879,17 | 57,60 | 1.936,77 | 38,40 | 1.975,16 |
| V | 1.957,63 | 60,00 | 2.017,63 | 40,00 | 2.057,63 |
| VI | 2.218,12 | 67,98 | 2.286,10 | 45,32 | 2.331,43 |
| VII | 2.321,97 | 71,17 | 2.393,14 | 47,44 | 2.440,58 |
| VIII | 2.500,00 | 76,62 | 2.576,62 | 51,08 | 2.627,71 |
| IX | 3.066,16 | 93,98 | 3.160,14 | 62,65 | 3.222,79 |
Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.)
È prevista una progressione economica orizzontale individuale collegata all'anzianità maturata nel sistema della formazione professionale, con 5 incrementi retributivi quadriennali.
| Livello | Incremento mensile P.E.O.I. |
|---|---|
| I | 30,00 |
| II | 30,00 |
| III | 30,00 |
| IV | 40,00 |
| V | 55,00 |
| VI | 60,00 |
| VII | 60,00 |
| VIII | 60,00 |
| IX | 60,00 |
Welfare e premio di risultato
Per il personale a tempo indeterminato è previsto un incentivo o premio di risultato. La contrattazione regionale e/o di ente individua la disponibilità finanziaria globale, di norma non inferiore al 3% dell'imponibile previdenziale annuo.
Nell'ambito del rinnovo 2024-2027, la contrattazione di secondo livello dispone inoltre di una quota una tantum di welfare:
- fino a 1.000 euro;
- da erogare come welfare aziendale oppure da versare ai fondi pensionistici;
- importo proporzionato alla durata del rapporto e all'eventuale part-time.
Bilateralità
Gli enti che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano i relativi contributi devono corrispondere a ciascun dipendente un Elemento Distinto Bilateralità pari all'1,5% dell'imponibile previdenziale annuo, calcolato su 13 mensilità e ripartito su 12 mensilità.
Questo importo:
- è aggiuntivo della retribuzione;
- incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti.
Indennità varie
| Indennità | Importo minimo |
|---|---|
| Assistenza serale e notturna in istituzioni convittuali | 700,00 euro annui |
| Attività formative presso istituti di pena o comunità di recupero | 1.400,00 euro annui |
| Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) | 700,00 euro annui |
Per l'indennità relativa agli istituti di pena/comunità di recupero, il testo contrattuale precisa che è corrisposta proporzionalmente all'orario di servizio svolto nelle strutture interessate.
Assistenza sanitaria integrativa
Il CCNL prevede un contributo pari a 7 euro mensili per 12 mensilità per l'assistenza sanitaria integrativa.
Con l'accordo del 13/06/2024 le parti hanno individuato il fondo AGIDAE SALUS ISTRUZIONE quale fondo unico di assistenza sanitaria integrativa.
Punti principali dell'accordo:
- iscrizione obbligatoria dei lavoratori in forza dal 01/09/2024 nelle regioni prive di accordi sulla sanità integrativa;
- obbligo di iscrizione dalla data di assunzione per i lavoratori assunti successivamente;
- obbligo riferito a:
- lavoratori a tempo indeterminato, anche intermittente o ciclico;
- lavoratori a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- contributo datoriale dovuto al fondo a partire da settembre 2024;
- esonero per enti che applichino già soluzioni equivalenti o più favorevoli, secondo le condizioni previste dall'accordo.
Tredicesima
È prevista la 13ª mensilità, corrisposta entro il 16 dicembre di ogni anno.
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 36 ore settimanali
- distribuzione su non meno di 5 giorni
- orario convenzionale mensile: 156 ore
Banca delle ore
Possono confluire nella banca ore:
- recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
- ore di intensificazione concordata della prestazione;
- ore autorizzate di straordinario;
- altri recuperi di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
L'adesione è volontaria e individuale. Alla cessazione del rapporto, gli eventuali crediti o debiti orari residui vengono pagati o trattenuti dalla retribuzione.
Lavoro notturno, festivo e straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno ordinario | 15% |
| Lavoro festivo ordinario | 15% |
| Straordinario diurno | 15% |
| Straordinario notturno o festivo diurno | 30% |
| Straordinario festivo notturno | 50% |
Il lavoro notturno è quello svolto dalle 22:00 alle 05:00 per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero.
Lo straordinario:
- deve essere autorizzato;
- non può essere forfetizzato;
- è previsto, salvo impedimenti, fino a 120 ore annue;
- può arrivare a 200 ore annue con accordo con RSA/RSU.
Ferie, festività e permessi
Ferie e festività
- Ferie annuali: 32 giorni lavorativi
- Festività soppresse / ex festività: 4 giorni annui
- Sono festivi i giorni riconosciuti dalla legge e il Santo Patrono della località di servizio.
Permessi retribuiti principali
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario |
| Permessi per lutto | 3 giorni lavorativi per evento |
| Permessi per motivi personali o familiari, compresa nascita figli | 3 giorni annui |
| Permessi per esami scolastici/universitari | 8 giorni annui |
| Permessi brevi | fino a 36 ore annue |
Il dipendente ha inoltre diritto ai permessi previsti dalla legge, inclusi quelli ex L. 53/2000.
Malattia e infortunio
Malattia
- Periodo di comporto: 18 mesi nell'arco dei 3 anni precedenti
- Trattamento economico:
- 100% della retribuzione per i primi 12 mesi
- 75% per i successivi 6 mesi
Per motivi di particolare gravità può essere concessa, su richiesta, un'aspettativa personale non retribuita fino a ulteriori 18 mesi.
Infortunio
Per l'infortunio sul lavoro si applicano i medesimi trattamenti economici della malattia:
- comporto: 18 mesi
- 100% della retribuzione per i primi 12 mesi
- 75% per i successivi 6 mesi
È prevista copertura INAIL e, per i rischi non coperti, polizza assicurativa a carico dell'ente.
Maternità, paternità e congedi parentali
Si applica la normativa del D.Lgs. 151/2001, con integrazioni contrattuali.
Durata dei congedi
- Astensione obbligatoria madre: 5 mesi
- Congedo obbligatorio padre: 10 giorni lavorativi, fruibili dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto entro i 5 mesi successivi
- Congedo parentale: nei primi 12 anni di vita del bambino
- madre: fino a 6 mesi
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se fruisce di almeno 3 mesi
- genitore solo: fino a 11 mesi
- limite complessivo dei genitori: 10 mesi, elevabili a 11 nei casi previsti
Trattamento economico
- Durante l'astensione obbligatoria della madre spetta l'intera retribuzione mensile, oltre alle indennità fisse e ricorrenti.
- Per il congedo parentale, il trattamento segue la legge, con una previsione migliorativa: 30 giorni, anche frazionati, entro il primo anno di vita del bambino, sono integrati al 100% dal datore di lavoro.
Altri istituti
- Permessi per nascita del figlio: 3 giorni annui
- Riposi nel primo anno di vita: 2 riposi orari retribuiti di 1 ora ciascuno al giorno; 1 riposo se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore
- Malattia del figlio fino a 3 anni: 30 giorni complessivi retribuiti
Part-time
Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa, ma resta identico a quello del full-time di pari livello e anzianità per quanto compatibile.
Principali regole
- trasformazione full-time/part-time su accordo scritto;
- priorità alle richieste motivate da gravi motivi di salute o famiglia;
- lavoro supplementare consentito fino all'orario full-time;
- lavoro straordinario ammesso, previo consenso, fino a 2 ore giornaliere nei limiti annui previsti;
- consolidamento del lavoro supplementare se svolto con modalità ripetitive o per periodi pari o superiori a 9 mesi nell'anno formativo, su richiesta del lavoratore.
Clausole elastiche e flessibili
Le ore prestate in attuazione della variazione temporale del part-time danno luogo a una maggiorazione di norma non inferiore al 10%.
Contratti a termine e somministrazione
Tempo determinato
Principali regole:
- durata massima ordinaria: 12 mesi;
- durata fino a 24 mesi solo in presenza delle causali previste dal contratto e dalla legge;
- limite numerico: 20% del personale a tempo indeterminato, salvo diversa regolazione regionale o di ente;
- stesso trattamento economico e normativo del personale a tempo indeterminato.
Prosecuzione oltre la scadenza
| Prosecuzione | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino al 10° giorno | 20% |
| Dal giorno successivo | 40% |
Se il rapporto continua:
- oltre il 20° giorno per contratti inferiori a 6 mesi, oppure
- oltre il 30° giorno negli altri casi,
il contratto si considera a tempo indeterminato.
Intervalli tra contratti
- 10 giorni per contratti fino a 6 mesi
- 20 giorni per contratti superiori a 6 mesi
Diritto di precedenza
Il diritto di precedenza nelle future assunzioni a tempo indeterminato presso lo stesso ente:
- opera a parità di professionalità e qualifica;
- si estingue con il rifiuto del lavoratore o dopo 1 anno dalla cessazione del rapporto.
Divieti di assunzione a termine
Non è ammesso il ricorso al tempo determinato:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- in strutture che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei 12 mesi precedenti, salvo i casi consentiti;
- in presenza di sospensioni/riduzioni d'orario riguardanti le stesse mansioni;
- in assenza di valutazione dei rischi.
Somministrazione
Il ricorso alla somministrazione è consentito secondo il D.Lgs. 81/2015, con limiti quantitativi e temporali definiti in sede di contrattazione di ente con RSA/RSU o, in mancanza, con le OO.SS. territoriali.
Apprendistato
Il CCNL 01/03/2024 aggiorna l'istituto all'impianto del D.Lgs. 81/2015, senza dettagliare nel testo rinnovato durata e percentuali retributive.
Nella sintesi di settore viene richiamata la disciplina previgente del professionalizzante:
- durata: 36 mesi;
- retribuzione:
- 1° anno: 60% della retribuzione del livello di riferimento;
- 2° anno: 67%;
- 3° anno: 75%.
Periodo di prova
| Inquadramento | Durata prova |
|---|---|
| Livelli V - IX | 6 mesi |
| Livelli I - IV | 3 mesi |
Per i lavoratori a tempo determinato, il periodo di prova è pari a 1/4 della durata del contratto, con il limite massimo previsto per il corrispondente tempo indeterminato.
Inquadramento del personale
Il sistema di classificazione è articolato in 9 livelli e in aree funzionali, tra cui:
- segreteria, logistica e servizi di supporto;
- amministrazione;
- erogazione;
- direzione;
- servizi al lavoro.
Tra i profili espressamente previsti dal testo contrattuale rientrano, a titolo esemplificativo:
- operatore tecnico ausiliario;
- operatore di segreteria;
- tecnico dei servizi;
- collaboratore amministrativo;
- responsabile amministrativo-organizzativo;
- formatore;
- formatore tutor;
- formatore orientatore;
- formatore coordinatore;
- responsabile dei processi;
- direttore di sede o di funzione;
- direttore generale;
- case manager / operatore politiche attive del lavoro.
Previdenza complementare e TFR
Previdenza complementare
La previdenza complementare è disciplinata dall'allegato contrattuale dedicato. Le parti indicano il fondo negoziale ESPERO.
Contribuzioni previste:
- 1% annuo a carico del lavoratore sulla retribuzione utile TFR, con possibilità di incremento;
- almeno 1% annuo a carico del datore di lavoro.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della L. 297/1982 e della normativa vigente.
Il testo contrattuale prevede, tra l'altro:
- corresponsione entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto;
- possibilità di anticipo fino al 70% per gli aventi diritto, nei casi previsti dal contratto e dalla legge.
Trasferte e missioni
Il trattamento economico e normativo di missione è demandato alla contrattazione regionale o, in subordine, di ente.
In assenza di disciplina specifica sull'uso del mezzo proprio autorizzato, il rimborso è pari a 1/5 del costo del carburante per km.
Preavviso e cessazione del rapporto
| Ipotesi | Preavviso |
|---|---|
| Licenziamento | 3 mesi |
| Dimissioni livelli I-IV | 2 mesi |
| Dimissioni livelli superiori | 3 mesi |
Durante il preavviso per licenziamento il dipendente ha diritto a 2 ore giornaliere retribuite per la ricerca di una nuova occupazione.
Altri istituti rilevanti
Mensa
Al personale impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario che prevede rientri spetta:
- mensa, oppure
- ticket, oppure
- indennità di mensa,
secondo quanto definito dalla contrattazione regionale o di ente.
Diritto allo studio
Sono concessi permessi straordinari retribuiti fino a 150 ore nel triennio, anche cumulabili in un solo anno.
Telelavoro
Il telelavoro subordinato è rinviato alla contrattazione regionale e/o di ente, con riferimento all'accordo interconfederale del 09/06/2004.
Relazioni sindacali e bilateralità
Il contratto conferma il ruolo di:
- EBINFOP come ente bilaterale nazionale;
- enti bilaterali regionali;
- commissioni paritetiche bilaterali nazionali e regionali.
La bilateralità è considerata un diritto contrattuale del lavoratore, con specifiche conseguenze economiche per gli enti non aderenti.
Sintesi finale operativa
I punti economici più rilevanti del rinnovo 2024-2027 sono:
- nuovi minimi tabellari con due decorrenze: 01/06/2024 e 01/09/2025;
- conferma della P.E.O.I. con 5 scatti quadriennali;
- welfare di secondo livello fino a 1.000 euro;
- premio di risultato di norma non inferiore al 3% dell'imponibile previdenziale annuo;
- elemento distinto bilateralità per i non aderenti pari all'1,5% dell'imponibile previdenziale annuo;
- contributo sanità integrativa di 7 euro mensili per 12 mensilità;
- conferma delle principali indennità minime annue da 700 euro e 1.400 euro nei casi previsti.
Accordi e rinnovi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di CCNL
- CCNL · 27 feb 2024CCNL Multiservizi (Confial - Federdat)
- CCNL · 5 mar 2024CCNL Cooperative Sociali
- CCNL · 6 mar 2024CCNL Restauro Beni Culturali (Ugl - Federterziario)
- CCNL · 8 mar 2024CCNL Terzo Settore e Imprese sociali (Fitesc - Adli)
- CCNL · 21 feb 2024CCNL Servizi Funerari (Fials - Asnaf)
- CCNL · 16 feb 2024CCNL Studi Professionali (dal 01.07.04)
Cerchi altro? Cerca gratis in CCNL →