Cassazione Penale, Sentenza n. 19606/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducono tre motivi: 1) violazione delle norme processuali (artt. 521 e 522 c.p.p.) per presunta illegittima riqualificazione del fatto: la Corte d'appello avrebbe trasformato la contestazione da bancarotta fraudolenta per distrazione (tre autoveicoli) in bancarotta semplice per operazioni imprudenti con riferimento alla cessione di quote societarie, configurando un nuovo fatto non contestato e compromettendo il diritto di difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione dell'art. 217, comma 1, n. 2, l. fall., sostenendo che la condotta non rientrerebbe nei parametri di bancarotta semplice per operazioni imprudenti e che le risultanze documentali dimostrerebbero affidabilità degli interlocutori e dolosità diversa; 3) vizio di motivazione per mancata indicazione nel dispositivo delle pene e omissione del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.).
La decisione
I ricorsi sono rigettati come infondati, tranne che per la rettifica del dispositivo: la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione operata in appello poiché la condotta oggetto di riqualificazione era emersa nel dibattimento di primo grado ed era stata poi oggetto di gravame; non si è configurata una mutazione ontologica del fatto pregiudizievole al diritto di difesa. Quanto al profilo probatorio e alle questioni di interpretazione dell'art. 217 l.f., la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovata valutazione documentale da parte della Cassazione. Sulla omissione del beneficio della non menzione nel dispositivo, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito attribuisce chiaramente il beneficio ex art. 175 c.p.; pertanto, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., è stata disposta la rettifica del dispositivo riconoscendo ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione della condanna.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare
La Corte ha applicato il n.2 dell'art.217 ritenendo che la complessa condotta di distrazione e di cessione/ristrutturazione societaria possa essere ricondotta alla fattispecie di bancarotta semplice per operazioni imprudenti quando tale condotta sia emersa nel dibattimento e sia stata valutata in appello
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della tutela del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che la norma non sia stata violata perché la condotta riqualificata era comunque conosciuta e dibattuta nel processo
art. 522, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art.521 per contestare la mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha escluso la nullità indicando che non ci fu mutazione ontologica dell'imputazione
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione); la Corte le ha utilizzate per inquadrare i motivi ma li ha ritenuti infondati
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione: la Corte ha ritenuto che, benché il dispositivo di merito non lo avesse espresso, la motivazione dimostrasse la sussistenza dei presupposti e quindi ha imposto la rettifica per riconoscere il beneficio
art. 619 cod. proc. pen.
Norma che consente la rettifica del dispositivo quando la motivazione contraddice o integra il dispositivo; applicata per correggere l'omissione del riconoscimento del beneficio della non menzione
art. 516 cod. proc. pen.
Richiamato nella distinzione tra 'fatto diverso' e 'fatto nuovo': la Corte distingue i casi in cui è sufficiente una puntualizzazione degli elementi del reato senza ledere la difesa
art. 518 cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro per identificare il 'fatto nuovo non enunciato' che, se presente, determina l'impossibilità di difesa; la Corte ha escluso che ciò sia avvenuto
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla estensione dei motivi di ricorso, in quanto i motivi sono stati esaminati nei limiti alle censure ammesse
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in sede di merito non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se la condotta riqualificata è emersa nel dibattimento e gli imputati hanno potuto esercitare le loro difese su quella condotta; occorre verificare se vi sia stata una 'mutazione ontologica' dell'imputazione che abbia privato l'imputato della possibilità concreta di difendersi
- La distinzione tra 'fatto diverso' (art.516 c.p.p.) e 'fatto nuovo non enunciato' (art.518 c.p.p.) è cruciale: la Corte valuta la continuità sostanziale tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza, non una mera comparazione letterale
- Le doglianze che chiamano la Cassazione a nuova valutazione del materiale probatorio o a una rivalutazione della ricostruzione dei fatti sono, di regola, inammissibili se tendono a rinnovare il sindacato di merito anziché a censurare profili di diritto o vizio logico-giuridico della motivazione
- Se la motivazione della sentenza di merito chiarisce un beneficio (es. non menzione ex art.175 c.p.) ma il dispositivo omette di riportarlo, il rimedio è la rettifica del dispositivo ai sensi dell'art.619 c.p.p., senza che ciò richieda un nuovo accertamento di merito
- Per contestare con successo una riqualificazione è necessario dimostrare che la nuova qualificazione abbia contenuti essenziali eterogenei rispetto all'imputazione originaria, in modo da pregiudicare l'esercizio della difesa
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