Regolamento (UE) 2026/1384
Regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un nuovo quadro commerciale per la siderurgia UE volto a contrastare la sovracapacità globale e i suoi effetti distorsivi sulle importazioni. Il sistema combina contingenti tariffari annuali e trimestrali, un dazio fuori contingente del 50 % e la possibilità di misure di salvaguardia bilaterali per i paesi con accordi di libero scambio. Sono inoltre previsti obblighi di tracciabilità sull’origine del ferro/acciaio grezzo (paese di fusione e colata), poteri delegati e di esecuzione della Commissione, meccanismi di revisione periodica e la modifica del regime connesso all’Irlanda del Nord.
Misure dell’Unione contro gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico, mediante contingenti tariffari, dazio fuori contingente e possibili misure di salvaguardia bilaterali, con modifica del regolamento (UE) 2020/2170.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione delle categorie di prodotti siderurgici elencate nell’allegato I, indipendentemente dall’origine da paesi terzi con cui l’Unione abbia concluso accordi di libero scambio o che beneficino di preferenze tariffarie autonome, salvo le esclusioni previste. Restano esclusi i prodotti originari di Islanda, Liechtenstein e Norvegia; inoltre, il regolamento non si applica ai prodotti provenienti da paesi terzi nei confronti dei quali siano applicate misure di salvaguardia bilaterali ai sensi dell’articolo 6. Il regime decorre, in via generale, dal 1o luglio 2026, con talune disposizioni applicabili anticipatamente dal 25 giugno 2026 e con l’obbligo per gli importatori di fornire le prove sul paese di fusione e colata a partire dal 1o ottobre 2026 (e, per alcune informazioni, dal 1o ottobre 2027).
Misure contro la sovracapacità globale nel settore siderurgico
Il regolamento istituisce un nuovo quadro dell’Unione per fronteggiare la pressione commerciale generata dalla sovracapacità globale nel mercato dell’acciaio. Il legislatore evidenzia il carattere strategico del settore siderurgico per la competitività, la sicurezza economica, la difesa e la transizione climatica dell’Unione, nonché il deterioramento della situazione industriale europea e l’insufficienza delle soluzioni multilaterali finora emerse.
Finalità e principi generali
L’obiettivo è creare un sistema coerente e completo che combini aperture contingentate, un dazio fuori contingente e, se opportuno, misure di salvaguardia bilaterali verso i paesi con accordi di libero scambio. Le misure devono restare proporzionate e non oltrepassare quanto strettamente necessario per contrastare gli effetti negativi della sovracapacità globale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione delle categorie di prodotti siderurgici elencate nell’allegato I, con un ampio perimetro che comprende prodotti di acciaio non legato, legato e inossidabile, semilavorati, lamiere, profili, tubi e altri prodotti siderurgici. Sono esclusi i prodotti originari di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, mentre restano fuori dal regime anche i prodotti provenienti da paesi per i quali siano applicate misure di salvaguardia bilaterali.
Contingenti tariffari e dazio fuori contingente
L’articolo 2 prevede contingenti tariffari annuali dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo; il volume totale annuo è pari a 18 345 922 tonnellate, ripartito per categoria nell’allegato II. Una volta esaurito il contingente, o se la merce non ne beneficia, si applica un dazio fuori contingente del 50 % ad valorem, che si aggiunge agli altri dazi eventualmente dovuti. Il regime si applica anche a merci originarie di paesi con accordi preferenziali o che beneficiano di preferenze autonome.
Gestione trimestrale e riporto dei volumi inutilizzati
La gestione dei contingenti avviene su base trimestrale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Le assegnazioni trimestrali si interrompono il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del trimestre. Nel primo anno di applicazione i volumi non utilizzati possono essere riportati al trimestre successivo; in seguito, la Commissione decide con atti di esecuzione se consentire il riporto, valutando la pressione sulle importazioni, l’utilizzo medio e la disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori a valle.
Tracciabilità: paese di fusione e colata
Gli importatori devono fornire prove verificabili del paese in cui il ferro o l’acciaio grezzo è stato inizialmente prodotto in forma liquida e poi colato al primo stato solido. La Commissione deve definire con atti di esecuzione il tipo di prova richiesta, tenendo conto delle PMI e limitando gli oneri amministrativi. Le informazioni raccolte saranno rilevanti anche per future valutazioni sull’eventuale utilizzo del paese di fusione e colata come criterio di accesso ai contingenti.
Ripartizione per paese e criteri di interesse dell’Unione
La Commissione stabilisce la ripartizione per paese dei contingenti tenendo conto dell’interesse dell’Unione e di una pluralità di fattori: situazione commerciale storica del 2013, distribuzione 2022-2024, accordi di libero scambio, distorsioni degli scambi, profili OIL e ambientali, accordi internazionali ex articolo XXVIII GATT 1994, esigenze di diversificazione, sicurezza dei paesi candidati e dati ricavati dall’obbligo di prova. La ripartizione non deve duplicare volumi già coperti da altre misure né attribuire contingenti a paesi interessati da divieti di importazione sulle stesse categorie.
Salvaguardie bilaterali e procedura di adozione
Per i paesi con accordi di libero scambio, la Commissione può adottare misure di salvaguardia bilaterali conformi all’accordo applicabile. Tali misure sono disciplinate da una procedura accelerata, con possibilità di atti immediatamente applicabili in casi d’urgenza, e in deroga al regolamento (UE) 2019/287. Gli atti di esecuzione seguono la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011, con il supporto del comitato sugli ostacoli agli scambi.
Poteri delegati, limiti quantitativi e controlli istituzionali
La Commissione può modificare i volumi dei contingenti tramite atti delegati, purché il totale complessivo resti tra 14 400 000 e 22 200 000 tonnellate. Nell’esercizio della delega deve considerare l’evoluzione della domanda, delle quote di mercato, della sovracapacità, della decarbonizzazione del settore, delle misure dei paesi terzi, della disponibilità di approvvigionamento, degli obiettivi di sicurezza e difesa comune e degli effetti di sostituzione. La delega dura cinque anni dal 25 giugno 2026, è tacitamente prorogabile, ed è soggetta a revoca e obiezione da parte di Parlamento e Consiglio.
Revisione dell’ambito di applicazione ed efficacia
Il regolamento impone una fitta agenda di riesami. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta l’estensione a specifici codici NC; entro il 30 giugno 2027 valuta l’inclusione di ulteriori prodotti fabbricati con o contenenti quantità significative di acciaio; entro il 30 giugno 2028 valuta se il paese di fusione e colata debba diventare base per beneficiare dei contingenti; dal 30 giugno 2029, e poi ogni due anni, verifica la necessità di modificare l’ambito di applicazione; dal 30 giugno 2029, e poi ogni tre anni, valuta l’efficacia complessiva del regolamento.
Modifica del regime per l’Irlanda del Nord
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per preservare la continuità del regime applicabile alle merci originarie del Regno Unito che, trasportate direttamente in Irlanda del Nord, sono immesse in libera circolazione nel territorio nordirlandese. La Commissione è altresì autorizzata ad ampliare, con atti delegati, l’elenco delle merci interessate, se il Regno Unito dimostra la necessità dell’immissione in libera circolazione in Irlanda del Nord.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o luglio 2026. Alcune disposizioni operative si applicano già dal 25 giugno 2026, l’obbligo di prova del paese di fusione e colata dal 1o ottobre 2026 e la componente informativa di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), dal 1o ottobre 2027.
Disposizioni principali
Obiettivo e struttura del regime
L’articolo 1 definisce l’obiettivo del regolamento: affrontare gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione. Il regime si fonda su contingenti tariffari, su un dazio fuori contingente e, se del caso, su misure di salvaguardia bilaterali per i prodotti originari di paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso accordi di libero scambio. Le misure devono limitare gli scambi solo nella misura strettamente necessaria.
Contingenti tariffari e dazio fuori contingente
L’articolo 2 apre, su base annua, contingenti tariffari dell’Unione per ciascuna categoria di prodotti dell’allegato I. Il periodo annuale di applicazione va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Se il contingente è esaurito o non è applicabile, le importazioni sono soggette a un dazio fuori contingente del 50 % ad valorem. Il regime si applica anche ai prodotti originari di paesi con accordi preferenziali o con preferenze tariffarie autonome.
Esclusioni territoriali e materiali
L’articolo 2, paragrafo 5, esclude dall’applicazione del regime i prodotti originari di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, nonché quelli provenienti da paesi per i quali si applichino misure di salvaguardia bilaterali ai sensi dell’articolo 6.
Gestione trimestrale e riporto dei contingenti
L’articolo 3 affida alla Commissione e agli Stati membri la gestione dei contingenti secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, su base trimestrale. Le assegnazioni di ciascun contingente trimestrale si interrompono il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del trimestre. Dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027 i volumi inutilizzati in un trimestre sono riportati al trimestre successivo entro lo stesso periodo annuale. Successivamente, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire se il riporto sia consentito, tenendo conto della pressione sulle importazioni, dell’utilizzo medio dei contingenti e dell’eventuale insufficienza di approvvigionamento; se l’uso medio nei primi tre trimestri supera l’80 %, il riporto dovrebbe essere consentito.
Obbligo di prova sul paese di fusione e colata
L’articolo 4 impone agli importatori di fornire, al momento dell’importazione, prove verificabili adeguate, ad esempio un certificato del produttore, per dimostrare il paese in cui l’acciaio o il ferro grezzo è stato inizialmente prodotto in forma liquida e poi colato al primo stato solido. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il tipo di prove richieste, tenendo conto della situazione delle PMI e evitando oneri sproporzionati. Il primo atto di esecuzione doveva essere adottato entro il 31 agosto 2026.
Ripartizione per paese dei contingenti
L’articolo 5 attribuisce alla Commissione il potere di fissare la ripartizione per paese dei contingenti tariffari dell’allegato II, tenendo conto dell’interesse dell’Unione e di vari elementi: quota di mercato delle importazioni nel 2013, quote per categoria nel periodo 2022-2024, accordi di libero scambio, effetti di distorsione degli scambi di paesi terzi, eventuali violazioni di convenzioni OIL o accordi ambientali multilaterali, accordi internazionali ex articolo XXVIII GATT 1994, intese sulla sovracapacità globale, diversificazione delle fonti, situazioni eccezionali di sicurezza di paesi candidati e informazioni raccolte ex articolo 4. La ripartizione non deve includere volumi corrispondenti a contingenti già aperti da misure di salvaguardia bilaterali e non deve essere effettuata verso paesi oggetto di misure restrittive che vietino l’importazione delle categorie interessate.
Misure di salvaguardia bilaterali
L’articolo 6 consente alla Commissione, in deroga al regolamento (UE) 2019/287, di adottare misure di salvaguardia bilaterali per importazioni di prodotti rientranti nel regolamento e originari di paesi con accordi di libero scambio. Le misure devono essere conformi all’accordo applicabile e tener conto dell’interesse dell’Unione. Sono previste procedure accelerate per casi d’urgenza, con atti di esecuzione immediatamente applicabili.
Procedura di comitato
L’articolo 7 indica che la Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843. Per gli atti di esecuzione si applica, di regola, la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011; nei casi di urgenza si applica la procedura di cui all’articolo 8 di tale regolamento in combinato disposto con l’articolo 5.
Poteri delegati per modificare i contingenti
L’articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare i volumi dei contingenti dell’allegato II, purché il loro valore totale resti compreso tra 14 400 000 e 22 200 000 tonnellate. Nel valutare le modifiche, la Commissione considera domanda, quote di mercato delle importazioni, evoluzione della sovracapacità globale, decarbonizzazione del settore siderurgico UE, misure di paesi terzi, problemi di approvvigionamento, obiettivi di sicurezza e difesa comune ed effetti di sostituzione indebiti.
Durata della delega e controlli parlamentari
L’articolo 9 conferisce la delega per cinque anni dal 25 giugno 2026, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. La delega può essere revocata in ogni momento. La Commissione deve consultare esperti degli Stati membri, notificare gli atti delegati e attendere due mesi per eventuali obiezioni, prorogabili di due mesi.
Procedura d’urgenza per gli atti delegati
L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore immediata degli atti delegati adottati in urgenza, applicabili fino a eventuale obiezione di Parlamento o Consiglio. La notifica deve indicare i motivi dell’urgenza; in caso di obiezione, la Commissione abroga immediatamente l’atto.
Punto di contatto online
L’articolo 11 impone alla Commissione di mettere a disposizione un punto di contatto online per fornire informazioni agli operatori economici dell’Unione sull’attuazione del regolamento, in particolare sul sistema di gestione delle tariffe, sulla ripartizione dei contingenti e sul principio di fusione e colata.
Revisioni, valutazioni e relazione periodica
L’articolo 12 prevede una serie di verifiche: entro il 31 dicembre 2026 sulla possibile estensione a specifici codici NC; entro il 30 giugno 2027 su ulteriori prodotti fabbricati con o contenenti quantità significative di acciaio; entro il 30 giugno 2028 sulla possibilità di usare il paese di fusione e colata come base per beneficiare dei contingenti; dal 30 giugno 2029, e poi ogni due anni, sulla necessità di modificare l’ambito di applicazione; inoltre, dal 30 giugno 2029, e poi ogni tre anni, sull’efficacia del regolamento. Entro il 30 giugno 2028, e poi ogni due anni, la Commissione presenta una relazione pubblica sull’attuazione.
Modifica del regolamento (UE) 2020/2170
L’articolo 13 modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per garantire la continuità del trattamento tariffario per le merci originarie del Regno Unito, trasportate direttamente in Irlanda del Nord e immesse in libera circolazione nel territorio nordirlandese. Viene inoltre sostituito l’articolo 1 bis, attribuendo alla Commissione un potere di adottare atti delegati per aggiungere all’allegato alcune categorie di merci del Regno Unito rientranti nel nuovo regolamento, se il Regno Unito fornisce prova soddisfacente della necessità dell’immissione in libera circolazione in Irlanda del Nord.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 14 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2026. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a i), l’articolo 5, paragrafi 2-5, e gli articoli 6 e 7 si applicano dal 25 giugno 2026; l’articolo 4, paragrafo 1, dal 1o ottobre 2026; l’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), dal 1o ottobre 2027.
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